Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.38013 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5529/2015 R.G. proposto da:

D.M.D., con l’avvocato Carlo Amato e avv. prof. Giuseppe Marini nel domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, alla via dei Monti Parioli, n. 48;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Veneto – Venezia Mestre, n. 1177/30/14, pronunciata il 10 giugno 2014 e depositata il 8 luglio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

Il contribuente titolare di auto officina era attinto da avviso di accertamento per gli anni di imposta 2006 e 2007 in ragione della riferibilità di beni-indice di maggior capacità contributiva (c.d. “redditometro”), individuati dall’Amministrazione finanziaria nella titolarità al 100% di una casa, di un’auto da 17 cv fiscali e di una motocicletta, rideterminando il reddito in Euro 85.000,00 per ciascuno dei due anni di imposta, recuperando a tassazione la maggior somma rispetto al dichiarato ed irrogando sanzioni.

Il procedimento amministrativo traeva origine da questionario inviato al contribuente per rendere chiarimenti circa la disponibilità dei suoi beni, cui era data risposta spiegando trattarsi di risparmi, di redditi diversi da pensione, spiegando che la casa era bifamiliare in paesino del bellunese, dove conviveva anche il figlio.

Avverso l’atto impositivo insorgeva il contribuente affermando il carattere meramente indiziario e non di prova compiuta dei beni-indice, a lui non univocamente riferiti dall’Ufficio che non si era peritato di reperire prova alcuna.

I gradi di merito erano sfavorevoli al contribuente, salvo una rideterminazione in diminuzione della superficie utile dell’abitazione, per il computo a fini reddituale, donde ricorre per cassazione affidandosi a cinque motivi, cui replica l’Avvocatura.

CONSIDERATO

Vengono proposti cinque motivi di ricorso.

In ragione della sua rilevanza pregiudiziale di merito, dev’esser esaminato preliminarmente il motivo sub. n. 4, poiché attiene a profili di regolare instaurazione del procedimento amministrativo il cui eventuale accoglimento assorbirebbe ogni altra censura.

1. Con il quarto motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2, e art. 12, comma 7, nonché nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, nello specifico contestandosi non essersi instaurato il contraddittorio preventivo all’atto impositivo.

Sul punto, questa Corte è intervenuta a Sezioni Unite, specificando che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass. S.U. n. 24823 del 2015); (Ndr: testo originale non comprensibile). Il motivo è dunque disatteso.

2. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nonché della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, nella sostanza contestandosi che la sussistenza dei beni-indice costituisca autonoma prova, dovendosi invece considerare indizio da consolidarsi con onere a carico dell’Ufficio.

Questa Corte ha già chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla base degli indici previsti dal D.M. 10 settembre 1992, e dal D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, e tale metodo di accertamento dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 16912 del 10/8/2016; Cass. n. 17793 del 19/7/2017; Cass. n. 27811 del 31/10/2018, Cass. n. 17534 del 28/06/2019).

Tale onere il contribuente ha parzialmente assolto, in ordine alla superficie dell’abitazione che è stata circoscritta in misura minore dal collegio d’appello.

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

3. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nonché della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, dell’art. 2697 c.c., nonché nullità della sentenza in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 4, nel concreto lamentando spettasse all’Ufficio l’indicazione degli elementi e dati di fatto effettivamente certi, che fossero alla base degli atti impositivi. Pur col richiamo dei precedenti di questa Corte, la CTR avrebbe illogicamente deciso in modo contrario, concretando un’ipotesi di assenza di motivazione cui deve seguire la nullità della sentenza.

Per il vero, anche secondo quanto svolto in ordine al precedente motivo, il collegio d’appello ha fatto buon governo dei principi espressi da questa Sprema Corte di legittimità in ordine alla sussistenza dei beni indice, né la motivazione, di cui ampi stralci sono peraltro riportati in ricorso, può ritenersi assente.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente otivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr., recentemente, Cass. V, n. 24313 del 2018).

4. La sentenza qui in scrutinio ha dedotto dalla disponibilità dei beni indice il maggior reddito, peraltro riformulandolo in favore del contribuente, secondo il principio dell’annullamento-merito caratteristico della giurisdizione tributaria, donde per questo profilo il motivo è infondato.

Sotto altro profilo, secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011). In questo senso esula dalla cognizione di questa Corte le prospettazioni contabili sulla consistenza dell’abitazione del ricorrente, riducendosi) il motivo ad una prospettazione di merito diversa ed opposta a quella fatta propria dal giudice d’appello. E per questo profilo il motivo è inammissibile.

5. Con il terzo motivo si lamenta ancora nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, e omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, nella sostanza contestando non sia stato esaminato il motivo di appello relativo all’errato calcolo della rendita dell’abitazione, gravata da mutuo il cui importo è stato sommato alle altre voci prima della moltiplicazione per il coefficiente fissato per l’accertamento standardizzato, mentre andrebbe correttamente sommato dopo detta moltiplicazione. Il motivo è ammissibile ed esaustivo, trattandosi di ragione proposta fin dal primo grado, come da trascrizione alle pagine 13 e 14 del ricorso per cassazione, in ossequio ai principi dettati da questa Corte circa la completezza degli atti processuali (cfr. Cass. V, n. 8425 del 2020).

Questa Corte si è già occupata della questione, con recente pronuncia cui si intende dare continuità. Ed infatti, in caso di accertamento del reddito attribuibile al contribuente con metodo sintetico (c.d. redditometro), le rate di ammortamento del mutuo (ed i canoni di locazione) delle residenze principali e secondarie, ove sia applicabile ratione temporis il D.M. 10 settembre 1992, devono essere prima addizionate all’importo indicato nella allegata tabella relativo a tali residenze e, ottenuta tale somma, moltiplicate per il coefficiente riportato nella medesima tabella, ridotto di una unità; ciò in quanto tale meccanismo – a differenza del nuovo redditometro di cui al D.M. 24 dicembre 2012, e al D.M. 16 settembre 2015, fondati viceversa sulla spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione dei beni e servizi e per il relativo mantenimento – considerava la disponibilità di beni e servizi indicativa di capacità contributiva, la quale era valutata, con uno strumento statistico-matematico, correlando a ciascun bene e servizio un importo e un coefficiente (così Cass. V, n. 1454 del 2021)) Il motivo è dunque fondato e merita accoglimento.

6. Con il quito e ultimo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5,7,16 e 17, nonché nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, nello specifico affermando l’illegittimità dell’accertamento comporta l’assenza dei presupposti sanzionatori, comunque non riscontrandosi dolo o colpa in capo al contribuente.

Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del terzo, devoluta al giudice del rinvio ogni determinazione sulle sanzioni a seguito del ricalcolo del valore della casa di abitazione gravata da mutuo, purché permangano i requisiti per l’accertamento sintetico.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per le ragioni attinte dal terzo motivo, assorbito il quinto, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Veneto – Venezia, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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