Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38018 del 02/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 31316 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:

B.M. (C.F.: *****) rappresentata e difesa dall’avvocato Luco Feo (C.F.: FEO LCU 761309 H7033);

– ricorrente –

nei confronti di:

REGIONE CAMPANIA, (C.F.: *****), in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Laura Consolazio (C.F.: CMS MLR 63B41 H703M)

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 134/2019, pubblicata in data 10 aprile 2019 (e che si assume notificata in data 8 luglio 2019);

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio in data 15 luglio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

B.M. ha agito in giudizio nei confronti della Regione Campania per ottenere il risarcimento dei danni riportati dal proprio autoveicolo a seguito della collisione con un cinghiale avvenuta su una strada provinciale in località ***** del Comune di *****, nel *****.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.

Ricorre la B., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Regione Campania.

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame della questione attinente alla verifica dell’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della sussistenza e della validità della procura speciale rilasciata dalla parte ricorrente al difensore, ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c., (questione che risulta peraltro di recente sottoposta all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte: cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 9358 del 08/04/2021), in quanto risulta assorbente il rilievo dell’inammissibilità dell’impugnazione sotto diverso profilo.

2. E’ opportuno premettere che, in materia di danni causati dalla fauna selvatica, è stato di recente puntualizzato l’indirizzo di questa Corte con alcune pronunzie della Terza Sezione Civile (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020, Rv. 658298 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20997 del 02/10/2020, Rv. 659153 – 01; nonché, non massimate: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3023 del 09/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 del 11/11/2020), in cui sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”;

“nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”.

“in materia di danni da fauna selvatica a norma dell’art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”.

Sebbene il collegio intenda dare continuità a tali principi di diritto, occorre rilevare che la decisione impugnata è espressamente fondata sul contrario principio in base al quale i danni provocati dalla fauna selvatica non sono risarcibili ai sensi dell’art. 2052 c.c., ma esclusivamente sulla base delle disposizioni generali in tema di condotta colposa lesiva, cioè ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Tale affermazione non solo non è oggetto di specifica censura nel ricorso in esame, ma anzi la ricorrente fa chiaramente mostra di condividerla (contestando la decisione esclusivamente in relazione ai presupposti di applicabilità delle suddette disposizioni generali in tema di condotta colposa di cui all’art. 2043 c.c.), onde sulla stessa deve ritenersi formato il giudicato interno e non può essere rimessa in discussione nella presente sede.

Fatta questa premessa, e dovendo di conseguenza esaminarsi (in virtù del richiamato giudicato interno) le censure di cui al ricorso sulla base del principio di diritto (erroneo ma non più discutibile nella presente sede) per cui la responsabilità dell’ente convenuto va valutata alla stregua delle ordinarie disposizioni in tema di responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c. (e non, invece, applicando la speciale ipotesi di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.), si rileva che le predette censure risultano in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondate, come più dettagliatamente esposto di seguito.

3. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione di norme di diritto (art. 132, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360, n. 3) difetto di motivazione – contradditorietà – illogicità”. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione di norme di diritto – violazione di legge (art. 360, n. 3, in relazione all’art. 2043 c.c. ed alla L. n. 157 del 1992”.

I due motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

La ricorrente sostiene, in sostanza, di avere adeguatamente dimostrato l’elemento soggettivo della condotta colposa della Regione Campania, in rapporto causale con l’evento dannoso denunziato, condotta omissiva a suo avviso costituita dalla mancata installazione di adeguata segnaletica, di sistemi di illuminazione e di recinzioni, onde impedire l’invasione della carreggiata stradale da parte degli animali selvatici che assume notoriamente presenti nella zona (*****). La decisione impugnata, che ha negato ciò, dovrebbe quindi addirittura ritenersi priva di una effettiva motivazione sul punto e, comunque, non conforme ai principi di cui all’art. 2043 c.c..

In proposito, il tribunale ha in realtà rilevato che le stesse allegazioni poste dall’attrice a sostegno della propria domanda non erano sufficientemente specifiche per consentire di affermare la responsabilità dell’ente convenuto, ai sensi dell’art. 2043 c.c., sotto il profilo della colpa, non essendo state adeguatamente individuate (e, comunque, provate) circostanze di fatto idonee a far sorgere l’obbligo della regione di adottare, nel luogo in cui aveva avuto luogo l’incidente, le specifiche misure di protezione indicate dall’attrice stessa e che avrebbero, secondo la sua tesi, impedito lo specifico evento dannoso oggetto della controversia.

Sotto questo aspetto, le censure di cui al ricorso finiscono per risolversi nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione (non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, quindi, non censurabile nella presente sede) e, comunque, nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della regione controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472