LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32829/2019 proposto da:
F.P., elettivamente domiciliato in Roma, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO POERIO;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI *****; COMUNE DI MELISSA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 404/2019 resa dal TRIBUNALE DI CROTONE, depositata il 26/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 26/3/2019 (n. 404/2019), il Tribunale di Crotone, in accoglimento dell’appello proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di *****, e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’esclusiva responsabilità del Comune di Melissa in relazione ai danni sofferti da F.P. in conseguenza dell’aggressione portata da taluni cani randagi su capi di gregge appartenenti a quest’ultimo;
a fondamento della decisione assunta il tribunale ha evidenziato come, sulla base della disciplina legislativa della Regione Calabria, all’Azienda Sanitaria Provinciale di ***** (originariamente chiamata in causa dal F., unitamente al Comune di Melissa) non spettasse alcuna incombenza di sorveglianza preventiva della fonte di pericolo costituita dai cani randagi, a tale Azienda essendo rimesso il solo compito di procedere a interventi di cattura di cani randagi provocati da segnalazioni o richieste specifiche, con la conseguente mancata dimostrazione, da parte dell’attore, dei presupposti per l’accertamento della responsabilità di detta azienda sanitaria in relazione ai danni dedotti in giudizio;
avverso la sentenza d’appello, F.P. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
l’Azienda Sanitaria Provinciale di ***** e il Comune di Melissa non hanno svolto difese in questa sede;
a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata, per avere il Tribunale di Crotone omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Calabria nei confronti della quale lo stesso attore aveva esteso la propria domanda nel corso del giudizio di primo grado;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come – ferma ogni eventuale considerazione in ordine all’effettiva natura necessaria (o meno) del litisconsorzio asseritamente esteso dall’attore nei confronti della Regione Calabria l’odierno ricorrente abbia totalmente omesso di adempiere agli oneri di completa e puntuale allegazione del ricorso imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., n. 4, con particolare riguardo all’attestazione dell’avvenuta effettiva estensione del contraddittorio, nel corso del giudizio di primo grado, nei confronti della Regione Calabria; circostanza, quest’ultima, di cui non vi è alcun accenno nel testo della sentenza impugnata;
al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzi la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);
siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;
e’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente (onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi: Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);
nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso il ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi che il tribunale avrebbe erroneamente omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Calabria, ha tuttavia trascurato di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente escluso la responsabilità dell’Azienda Sanitaria Provinciale di ***** in relazione al fatto dannoso dedotto in giudizio, contravvenendo all’espresso dettato legislativo della Regione Calabria (L.R. n. 41 del 1990, così come successivamente modificata) che individua in tale azienda sanitaria l’ente preposto alla cattura e alla custodia dei cani vaganti, individuati dalla giurisprudenza di legittimità quali attività espressive della riferibilità soggettiva del dovere di protezione funzionale alla prevenzione dei danni provocati, a carico della collettività, dal fenomeno del randagismo;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente condannato l’odierno ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, nonostante la sicura responsabilità di quest’ultima in forza delle richiamate previsioni di legge, e nonostante l’avvenuto riconoscimento della fondatezza della domanda avanzata dal F. con l’atto di citazione introduttivo del giudizio;
il secondo motivo è manifestamente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del terzo;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della Legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di altri generici compiti di prevenzione del randagismo (Sez. 3, Ordinanza n. 9671 del 26/05/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19404 del 18/07/2019, Rv. 654846 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 12495 del 18/05/2017, Rv. 644203 – 01);
nel caso di specie, secondo quanto espressamente disposto dalla L.R. Calabria n. 41 del 1990, art. 12 (sul punto rivisitato dalla L.R. n. 4 del 2000 e specificamente destinato a regolare il fenomeno del randagismo), “i cani vaganti non tatuati devono essere catturati (…) dal Servizio Veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge”;
si tratta, con riguardo a tale compito, di una specifica attività (quella consistente nella cattura dei cani randagi) per sua natura espressiva di incombenze legate alla generale prevenzione dei pericoli per l’incolumità della popolazione e del territorio derivabili dal fenomeno del randagismo (come tale espressamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata), che solo arbitrariamente il giudice a quo ha configurato quale forma di controllo da esercitare unicamente “ex post a seguito di segnalazioni ovvero di specifiche richieste di intervento”: interpretazione fatta propria dal giudice d’appello in assenza di alcun indice positivo o alcun criterio di stretta congruità logica idoneo a giustificarla;
ciò posto, preso atto della spettanza della responsabilità per i danni derivanti da randagismo a carico degli enti cui la legge regionale attribuisce compiti di cattura (e conseguente custodia) di cani randagi (cfr. la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata), e accertata altresì l’attribuzione, da parte della legislazione regionale calabrese, al Servizio Veterinario competente per territorio (tramite la sua Unità operativa), dei compiti di cattura dei cani randagi, dev’essere conseguentemente rilevata l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità dell’Azienda Sanitaria Provinciale di ***** per non avere l’attore fornito la dimostrazione di alcuna previa segnalazione o di specifiche richieste di intervento inoltrate alla medesima azienda, dovendo ritenersi quest’ultima civilmente responsabile dei danni causati dai cani randagi a terzi nella sua qualità di ente titolare del servizio veterinario territoriale; e tanto, indipendentemente dalla previa ricezione di qualsivoglia segnalazione o richiesta di intervento;
sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del secondo motivo di impugnazione (dichiarato inammissibile il primo ed assorbito il terzo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al Tribunale di Crotone, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibile il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Crotone, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021