LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27875/2020 proposto da:
A.C., elettivamente domiciliata in Roma, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE ORLANDO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 55/2020 resa dalla CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il 17/1/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 17/1/2020 (n. 55/2020), la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da A.C. per la condanna del Ministero della Salute al risarcimento dei danni sofferti dall’attrice a seguito dell’avvenuta contrazione del virus HCV, asseritamente derivata dalla trasfusione di sangue infetto cui la stessa era stata sottoposta nel 1962;
a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il giudice di primo grado avesse correttamente escluso ogni responsabilità dell’amministrazione convenuta, attesa la sottoposizione della A. alla trasfusione da cui ebbe a derivare la malattia dalla stessa contratta in epoca precedente l’adozione della L. n. 592 del 1967, che sancì le direttive tecniche per l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza in materia di sangue umano;
avverso la sentenza d’appello, A.C. propone ricorso per cassazione sulla base un unico motivo d’impugnazione;
il Ministero della Salute resiste con controricorso;
a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale;
osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Sez. 1, Ordinanza del 23 gennaio 2020, n. 1525; Sez. L, Sentenza del 2 luglio 2019, n. 17708; Sez. L, Ordinanza del 5 novembre 2018, n. 28146; Sez. 3, Ordinanza dell’11 ottobre 2018, n. 25177), ovvero sia privo di data successiva alla sentenza impugnata e del tutto carente del riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16040 del 28/07/2020, Rv. 658752 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063 – 01);
nel caso di specie, la procura apposta al presente ricorso risulta rilasciata su foglio materialmente aggiunto al medesimo, con una data (il *****) diversa da quella (*****) indicata nell’intestazione del ricorso dallo stesso difensore; con l’indicazione della controparte in persona del “Ministero della difesa” (anziché del Ministero della Salute concretamente evocato in giudizio), e senza alcun riferimento al giudizio in esame e alla sentenza impugnata;
deve pertanto concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
a tale ultimo riguardo, varrà considerare come, in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio sul punto (v. Sez. U, Sentenza n. 10706 del 10/05/2006 Rv. 589872 – 01);
nella specie, le indicazioni contenute nell’intestazione del ricorso con riguardo alla data e alle parti del processo, non corrispondendo a quelle contenute nella procura, inducono a ritenere detta procura riferita a un processo del tutto diverso da quello per il quale l’atto è stato speso;
da ultimo, varrà aggiungere come in caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve comunque provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (Sez. 6 1, Ordinanza n. 32008 del 09/12/2019, Rv. 656494 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25435 del 10/10/2019, Rv. 655644 – 01).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’avv.to Michele Orlando al rimborso, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’avv.to Michele Orando, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021