Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38022 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29214/2020 proposto da:

P.S., S.M. e P.D., in proprio e quali eredi di Pi.Sa., elettivamente domiciliati in Roma, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO CONSOLI;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1546/2020 resa dalla CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 06/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 6/8/2020 (n. 1546/2020), la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da P.S., S.M. e P.D., in proprio e quali eredi di Pi.Sa., per la condanna della UnipolSai Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata per il fondo di garanzia delle vittime della strada, al risarcimento dei danni subiti dagli attori a seguito di un sinistro stradale asseritamente riconducibile all’integrale responsabilità di un autoveicolo rimasto ignoto, a seguito del quale era rimasto ucciso Pi.Sa.;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il primo giudice avesse correttamente affermato la mancata acquisizione di alcuna prova certa in ordine all’effettiva verificazione del sinistro stradale così come dedotto dagli originari attori, con la conseguente impossibilità di imputare a un preteso autoveicolo rimasto ignoto la responsabilità del sinistro dedotto in giudizio;

avverso la sentenza d’appello, P.S., S.M. e P.D., in proprio e quali eredi di Pi.Sa., propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi di impugnazione, illustrati da memoria;

la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;

a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale totalmente ignorato gli elementi probatori acquisiti in giudizio in forza dei quali era positivamente emersa l’effettiva dimostrazione del sinistro stradale dedotto in giudizio secondo le modalità indicate dagli originari attori, avendo il giudice d’appello illogicamente ritenuto inattendibili i testimoni assunti ed erroneamente interpretato le prove documentali acquisite sul punto;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115,191 e 196 c.p.c., nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di disporre una consulenza tecnica d’ufficio per la ricostruzione della dinamica del sinistro, una volta assolto (come avvenuto nel caso di specie) l’onere probatorio in ordine alla dimostrazione della relativa effettiva verificazione;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;

osserva il Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), i ricorrenti si siano sostanzialmente spinti a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti risultano aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica dei ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente gli stessi nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del secondo motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti;

si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

a tale ultimo riguardo, è appena il caso di sottolineare come il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, sia denunciabile per cassazione unicamente là dove attenga all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 – 01);

pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianze dei ricorrenti devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini del citato art. 360 c.p.c., n. 5, bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

parimenti inammissibile deve ritenersi la censura avanzata dai ricorrenti con riguardo alla pretesa illegittimità della decisione impugnata in ragione della mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio invocata nel corso del giudizio;

al riguardo, è appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata: cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429 01), il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 – 01);

nel caso di specie, varrà sottolineare la totale congruità logico-giuridica della valutazione – fatta propria dal giudice a quo – della sostanziale irrilevanza dell’indagine tecnica prospettata dai ricorrenti, essendo propriamente mancata, proprio sul piano delle allegazioni probatorie, la dimostrazione, da parte degli originari attori, dell’effettiva verificazione del sinistro stradale in quanto fatto storico: carenza probatoria certamente non surrogabile attraverso l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio;

del tutto correttamente, pertanto, il giudice a quo ha fatto proprio il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, con riguardo alla finalità propria della consulenza tecnica d’ufficio (che è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze), detto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 2887 del 26/02/2003, Rv. 560723 – 01);

la motivazione della sentenza impugnata, conseguentemente, si è tradotta nell’esposizione, da parte della corte territoriale, di considerazioni elaborate, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad essa spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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