LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 35186 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:
R.M. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Muratori (C.F.: MRT FNC 66P18 H501K) e Riccardo Contardi (C.F.: CNT RCR 63M08 H501Q);
– ricorrente –
nei confronti di:
ROMA CAPITALE, (C.F.: *****), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore;
PROVINCIA DI LATINA, (C.F.: *****), in persona Presidente, del legale rappresentante pro tempore;
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;
MINISTERO DELL’INTERNO, (C.F.: *****), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11356/2018, pubblicata in data 4 giugno 2018;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
R.M. ha agito in giudizio nei confronti del locale Agente della Riscossione, di Roma Capitale, dell’Amministrazione provinciale di Latina, nonché del Ministero dell’Interno, impugnando una intimazione di pagamento fondata su sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada, iscritte a ruolo da Roma Capitale, dall’Amministrazione provinciale di Latina, nonché dalle Prefetture di Roma, Caserta, Taranto e Frosinone.
L’opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma, che ha annullato il provvedimento impugnato, dichiarando la “giuridica inesistenza di tutti i provvedimenti sanzionatori sottesi” e condannando al pagamento delle spese di lite tutti gli enti opposti, in solido.
La sentenza di primo grado è stata impugnata esclusivamente dall’opponente vittorioso R., il quale ne ha contestato il solo capo relativo alla liquidazione delle spese, sostenendo che l’importo riconosciuto in suo favore fosse inferiore a quello dovuto.
Il Tribunale di Roma, rilevata la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, ha dichiarato la nullità della sentenza del giudice di pace, rimettendo a quest’ultimo la causa.
Ricorre il R., sulla base di un unico motivo.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato, previa verifica del perfezionamento della notifica del ricorso.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
E’ stata disposta (con ordinanza interlocutoria n. 27916, in data 7 dicembre 2020) ed effettuata la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, e degli artt. 101,102 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
L’opposizione è stata proposta in primo grado dal R., oltre che nei confronti dell’agente della riscossione, nei confronti degli enti individuati quali titolari dei crediti oggetto dell’intimazione di pagamento, e cioè: a) Roma Capitale; b) l’Amministrazione provinciale di Latina; c) il Ministero dell’Interno (per le sanzioni di competenza delle Prefetture di Roma, Caserta, Taranto e Frosinone).
La domanda è stata integralmente accolta, nel merito, dal giudice di pace, con annullamento del provvedimento impugnato e dichiarazione di “giuridica inesistenza di tutti i provvedimenti sanzionatori sottesi”.
Il giudice di pace ha di conseguenza condannato al pagamento delle spese di lite tutti gli enti opposti, in solido (sebbene con una incongruenza tra motivazione e dispositivo, come sottolineato dal Tribunale).
La sentenza di primo grado è stata impugnata esclusivamente dall’opponente vittorioso R., il quale ne ha contestato il solo capo relativo alla liquidazione delle spese, sostenendo che l’importo riconosciuto in suo favore fosse inferiore a quello dovuto. Non vi è stato appello incidentale da parte di nessuno dei predetti enti opposti.
Il Tribunale di Roma ha correttamente dato atto dell’avvenuto passaggio in giudicato della decisione di merito, nella parte iniziale della decisione impugnata.
Ha però poi rilevato la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado (ai sensi dell’art. 102 c.p.c.), per non essere state convenute direttamente in giudizio, in proprio, le Prefetture di Roma, Caserta e Frosinone (mentre ha indicato come costituita nel giudizio di primo grado la Prefettura di Taranto) e ha dichiarato la nullità della sentenza del giudice di pace, rimettendo a quest’ultimo la causa (in applicazione dell’art. 354 c.p.c.).
Il ricorrente contesta la decisione, sostenendo che – anche per la mancanza di appello incidentale sul merito della controversia – non vi fossero i presupposti per dichiarare la nullità del giudizio di primo grado, essendo il contraddittorio correttamente instaurato con tutti i soggetti legittimati passivi, quanto meno con riguardo alle sanzioni irrogate da Roma Capitale, dalla Provincia di Latina e dalla Prefettura di Taranto. Osserva la Corte che la decisione impugnata, nel rilevare il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado in relazione al merito della controversia, risulta in insanabile contraddizione logica con la sua stessa premessa, nella quale si dà atto dell’avvenuto passaggio in giudicato della pronunzia sul merito dell’opposizione per mancanza di impugnazioni incidentali, essendo stato l’appello proposto esclusivamente dall’opponente vittorioso in relazione alla mera liquidazione dell’importo riconosciuto a titolo di spese di lite in suo favore. Da un lato, infatti, il giudicato interno sul merito della controversia impedisce al giudice di secondo grado di tornare sull’oggetto del suddetto giudizio di merito, anche al solo scopo di valutare in proposito l’integrità del contraddittorio (del resto la rimessione della causa al giudice del primo grado per consentire lo svolgimento del giudizio a contraddittorio integro può avere senso e pratica utilità solo laddove sia ancora effettivamente possibile lo svolgimento del giudizio stesso, il che nella specie è impedito in radice dal giudicato interno).
D’altro canto, l’oggetto del giudizio di secondo grado era limitato al solo capo accessorio della sentenza di primo grado relativo alle spese e, precisamente, alla sola questione dell’importo liquidato a titolo di spese processuali in favore dell’opponente vittorioso e a carico delle parti opposte, cioè a carico degli enti in concreto evocati in giudizio dallo stesso opponente (giusta o sbagliata che fosse l’individuazione dei legittimati passivi per l’azione di merito).
Con riguardo a tale questione (sorta evidentemente solo al momento della decisione di primo grado in ordine alla liquidazione delle spese di lite), è evidente che gli unici soggetti legittimati passivi sono gli enti condannati al pagamento di quelle spese, cioè gli enti che avevano acquistato, nel giudizio, la qualità di parti processuali, in concreto, per essere stati di fatto evocati in primo grado e per essere risultati soccombenti (a prescindere quindi dalla sussistenza della loro effettiva originaria legittimazione sostanziale e processuale per l’azione di merito, non essendo possibile mettere nuovamente in discussione il merito della lite a causa del giudicato interno).
Sotto tale profilo, dunque, non sussisteva affatto un difetto di integrità del contraddittorio tale da giustificare la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e la rimessione della causa a quest’ultimo; né avrebbe senso, sul plano logico, la rinnovazione del giudizio di primo grado con parti diverse, pur non potendosi tornare sul merito della domanda, al solo scopo di decidere in ordine alla corretta liquidazione delle spese della precedente fase, cui dette parti non hanno partecipato.
Il tribunale avrebbe, in definitiva, dovuto pronunziarsi sul merito dell’impugnazione proposta, e cioè sulla corretta liquidazione dell’importo delle spese del giudizio di primo grado a carico degli enti che avevano in concreto acquistato la qualità di parti processuali dello stesso, per essere stati evocati in tale giudizio e che, quindi, erano stati destinatari della suddetta condanna.
A tanto dovrà provvedersi in sede di rinvio.
2. Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021
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