LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 35616 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da:
T.D. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale La Pesa (C.F.: *****);
– ricorrente –
nei confronti di:
MINISTERO DELLA SALUTE (C.F.: *****), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: *****);
– resistente –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari n. 958/2019, pubblicata in data 18 aprile 2019;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 28 settembre 2021 dai consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
T.D. ha agito in giudizio nei confronti del Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dai danni derivati da una trasfusione di sangue infetto praticatagli presso un ospedale pubblico, che gli aveva causato il contagio da virus HIV e HCV. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Bari, che ha ritenuto prescritti i diritti fatti valere dall’attore.
La Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il T., sulla base di tre motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’amministrazione intimata, che si è limitata a depositare un mero “atto di costituzione”.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.
Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 2935 e 2947 c.c.”.
Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 2727 e 2729 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.
I tre motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente.
Essi sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.
Il ricorrente contesta l’accertamento di fatto operato dalla corte di appello in ordine al momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto risarcitorio da lui fatto valere in giudizio e, segnatamente, l’individuazione del momento in cui egli aveva percepito o, comunque, avuto la possibilità di percepire, usando l’ordinaria diligenza, che la sua malattia era conseguenza della trasfusione che aveva subito nel 1985.
Sostiene che tale accertamento sarebbe stato effettuato in violazione delle norme sulla disponibilità delle prove di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché di quelle sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., che esso non sarebbe sostenuto da alcuna motivazione o, al più, da una motivazione meramente apparente e che, di conseguenza, l’affermazione dei giudici di merito, di avvenuta integrale maturazione del termine di prescrizione (pacificamente quinquennale), non sarebbe conforme alle disposizioni di cui agli artt. 2935 e 2947 c.c..
Va in primo luogo osservato che le censure di violazione degli artt. 2729 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c. (come quella, non indicata nelle rubriche dei singoli motivi, ma anch’essa implicitamente sviluppata nel ricorso, di violazione dell’art. 2697 c.c.), non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02: “in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”).
Va inoltre sottolineato che la decisione impugnata, in diritto, è del tutto conforme all’indirizzo di questa Corte in materia di danni da emotrasfusioni ed emoderivati, secondo cui “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotra-sfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita – o possa essere percepita usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo” (cfr., ex multis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24164 del 27/09/2019, Rv. 655127 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13745 del 31/05/2018, Rv. 649040 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 15733 del 15/06/2018, Rv. 649410 – 01 Sez. 3, Ordinanza n. 22045 del 22/09/2017, Rv. 646014 – 01; si tratta di indirizzo costante, del resto non messo in discussione dal ricorrente).
Per quanto riguarda, poi, l’accertamento di fatto relativo all’individuazione di tale momento, la corte di appello ha ritenuto che, nella specie, esso coincidesse con il momento in cui il T. era stato dimesso da un ricovero ospedaliero, avvenuto nel 1992 (a distanza di circa sette anni dalla trasfusione di sangue infetto per cui è causa), all’esito del quale aveva certamente avuto conoscenza della sua positività al virus HCV e HIV e/o che, quanto meno, non potesse decorrere da epoca successiva al 1995.
Risultava infatti che l’attore aveva specificamente riferito ai sanitari, in occasione del suo ricovero, della trasfusione subita nel 1985 e che egli aveva, altresì, chiara consapevolezza della assenza di altri possibili rischi di contagio oltre a quello derivante dalla suddetta trasfusione, avendo successivamente dichiarato di non essere tossicodipendente, di non avere avuto comportamenti sessuali “a rischio”, nonché – soprattutto – di essersi separato dalla moglie nel giugno 1995 e di avere appreso della accertata positività al virus HIV di quest’ultima (in precedenza negativa) nel settembre 1995.
Sulla base di tali elementi indiziari, la corte di appello ha ritenuto sussistere la ragionevole presunzione che l’appellante, quanto meno dal 1995, avesse acquisito consapevolezza non solo della propria malattia, ma anche della connessione causale della stessa con la trasfusione subita nel 1985.
Si tratta di un accertamento di fatto che, anche con riguardo alla corretta applicazione delle regole dell’inferenza presuntiva, risulta sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, e in relazione al quale le censure di cui ai motivi del ricorso finiscono per risolversi nella sostanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
E’ poi appena il caso di osservare che, una volta individuata l’epoca di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale al più tardi a far data dal 1995, nessun rilievo può attribuirsi alla questione dell’interruzione della prescrizione avvenuta nel 2007, di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame da parte dei giudici di merito.
In definitiva, le censure relative all’accertamento di fatto operato dalla corte di appello in ordine al momento di decorrenza della prescrizione sono da ritenere inammissibili, mentre quelle di violazione delle norme di diritto in tema di prescrizione e di presunzioni risultano, di conseguenza, manifestamente infondate.
2. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva nella presente sede.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021
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