LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 20608/2016 R.G. proposto da:
M.M., c.f. *****, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via Epomeo, n. 481, presso lo studio dell’avvocato Stanislao Capasso, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
MA.FL., c.f. *****, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Prisciano, n. 28, presso lo studio dell’avvocato Guido Cipriani, che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Marco Graziola, lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 232/2016 della Corte d’Appello di Torino;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 3 giugno 2021 del Consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto notificato il 3.6.2009 Ma.Fl. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Vercelli M.M..
Esponeva che con scrittura in data 15.5.1998 la convenuta gli aveva ceduto la proprietà della casa ubicata in *****; che il valore dell’immobile era stato determinato in Lire 300.000.000; che si era pattuito che per effetto della cessione risultava “annullato” il debito che parte cedente aveva nei suoi confronti.
Chiedeva – in subordine – risolversi il contratto per inadempimento della convenuta e condannarsi la M. alla restituzione delle somme ricevute in forza della medesima scrittura nonché al risarcimento del danno.
2. Si costituiva M.M..
Eccepiva in via preliminare la prescrizione di qualsivoglia avverso diritto in dipendenza dell’avvenuto decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c., a far data dal 15.5.1998, di della stipula della scrittura privata.
Instava comunque per il rigetto dell’avversa domanda.
3. Con sentenza n. 309/2012 il Tribunale di Vercelli rigettava l’eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta e, per l’effetto, condannava la M. alla restituzione della somma di Euro 154.937,00, oltre accessori, ed al risarcimento del danno, quantificato in Euro 47.675,63, per lucro cessante, oltre interessi.
4. Proponeva appello M.M..
Resisteva Ma.Fl..
5. Con sentenza n. 232/2016 la Corte d’Appello di Torino rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Evidenziava la corte – per quel che qui rileva – che il testo della clausola (“dopo tre anni da questa data noi ci impegniamo a pagare al sig. Ma.Fl. la somma di Lire 400.000 mensili quale integrazione di un eventuale affitto che il sig. Ma.Fl. dovrà pagare fino a che non entrerà in possesso della casa suddetta”) di cui alla scrittura in data 15.5.1998, scrittura contemplante una vendita d’immobile altrui, induceva a ritenere che le parti contraenti avevano previsto un termine dilatorio triennale.
Evidenziava quindi che il diritto dell’acquirente all’adempimento ovvero alla risoluzione del contratto avrebbe potuto esser azionato solo a decorrere dalla scadenza del triennio e, ulteriormente, che solo a decorrere dalla scadenza del triennio, ossia dal 15.5.2001, il termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 c.c., aveva iniziato il suo corso.
Evidenziava pertanto che l’atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure era stato tempestivamente proposto.
Evidenziava in ogni caso che l’acquirente, consapevole della proprietà aliena dell’immobile compravenduto, non avrebbe potuto far valere i suoi diritti antecedentemente al decorso di un congruo termine, termine che, in dipendenza delle difficoltà correlate al rilascio del consenso al trasferimento da parte del padre della venditrice, proprietario del cespite, “non avrebbe potuto essere inferiore quanto meno allo spirare dell’anno successivo alla scrittura, ovvero al 31-12-99” (così sentenza d’appello, pag. 13).
Evidenziava pertanto che pur in tal guisa l’atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure era stato tempestivamente proposto.
6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso M.M.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Ma.Fl. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
7. Il controricorrente ha depositato memoria.
8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2 e art. 1363 c.c., con riferimento all’art. 1478 c.c., art. 1476 c.c., comma 2, artt. 1376 e 1183 c.c..
Deduce che ha errato la corte d’appello nell’interpretazione della scrittura in data 15.5.1998, siccome non ha ricercato la comune intenzione dei contraenti, non ha tenuto conto del loro comportamento complessivo anche posteriore, non ha interpretato le clausole contrattuali le une per mezzo delle altre.
Deduce segnatamente che le parti hanno fissato la scadenza del triennio ai soli fini del pagamento dell’integrazione del canone di locazione di cui Ma.Fl. eventualmente avrebbe dovuto farsi carico; che del resto Ma.Fl. ha provveduto all’atto della sottoscrizione della scrittura ad eseguire la sua prestazione, ossia a versare in contanti il saldo del prezzo pattuito.
Deduce ulteriormente che le espressioni (“cedo”, “riceviamo”) adoperate rendono evidente che le parti hanno inteso far luogo immediatamente al trasferimento del possesso giuridico dell’immobile e differire unicamente il trasferimento del possesso materiale.
9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, artt. 1363,1376,1478 c.c., art. 1476 c.c., comma 2 e art. 1183 c.c.; il vizio di omessa o apparente motivazione.
Deduce che la corte di merito non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che alla scadenza del triennio fosse stato differito anche il trasferimento del possesso giuridico e non già unicamente – come è da ritenere – il trasferimento del possesso materiale dell’immobile.
10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1183 c.c., con riferimento all’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, artt. 1363,1376,1478 c.c., art. 1476 c.c., comma 2, artt. 2935 e 2946 c.c..
Deduce che ha errato la corte distrettuale ad affermare che le parti hanno stabilito la scadenza del triennio a decorrere dal 15.5.1998 ai fini dell’esecuzione delle pattuizioni e ad escludere, nel quadro dell’art. 1478 c.c., sin dalla sottoscrizione della scrittura l’applicabilità dell’art. 1183 c.c., ovvero la possibilità di adire il giudice ai fini della fissazione di un termine per l’adempimento da parte di ella ricorrente, venditrice di immobile altrui.
11. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934,2935 e 2946 c.c., con riferimento all’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, artt. 1363,1376 e 1183 c.c..
Deduce che la corretta applicazione dei canoni ermeneutici avrebbe dovuto indurre la corte territoriale a ritenere che l’acquirente avrebbe potuto azionare le sue pretese e dunque pur il diritto alla risoluzione del contratto sin dalla data – 15.5.1998 – della stipulazione della scrittura.
12. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, artt. 1363,1376 c.c., art. 1478 c.c., comma 1, artt. 1183,2934,2935 e 2946 c.c.; il vizio di omessa, apparente, perplessa o incomprensibile motivazione.
Deduce che la corte piemontese non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto, con l’ulteriore passaggio motivazionale, che l’acquirente non avrebbe potuto far valere i suoi diritti antecedentemente al decorso del termine dell’anno successivo alla stipula della scrittura.
13. I rilievi, che la delibazione del primo, del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea dei medesimi mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.
14. Evidentemente i motivi in esame veicolano una quaestio ermeneutica, sicché non possono che esplicar valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto. Tanto, ben vero, a prescindere dai profili di asserita “novità” in questa sede – prospetta il controricorrente (cfr. controricorso, pag. 9; cfr. memoria, pag. 9) – veicolati dal secondo motivo.
In primo luogo, riveste valenza l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inadeguatezza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.Lgs. n. 83 del 2012, per omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novello (applicabile alla fattispecie) art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355).
In secondo luogo, riveste valenza l’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).
15. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali teste’ enunciate è da escludere, innanzitutto, in relazione alla previsione del (novello) n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, che l’interpretazione patrocinata dalla Corte di Torino sia inficiata da taluna delle figure di “anomalia motivazionale” – tra le quali di certo non è annoverabile la mera “insufficienza” della motivazione – destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
Segnatamente, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte torinese ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Più esattamente la corte d’appello ha specificato, alla stregua del tenore letterale e logico della clausola – dapprima trascritta – figurante nel corpo della scrittura in data 15.5.1998, che le parti contraenti avevano inteso differire l’esecuzione delle pattuizioni e quindi pur il trasferimento della proprietà e del possesso dell’immobile alla scadenza del triennio successivo alla sottoscrizione, siccome la venditrice si era impegnata esclusivamente a decorrere dalla scadenza del successivo triennio “ad integrare l’affitto che l’acquirente avrebbe dovuto sostenere per il mancato conseguimento del possesso materiale e giuridico dell’immobile” (così sentenza d’appello, pag. 12).
Ed ha soggiunto dunque – la corte – che antecedentemente alla scadenza del triennio “l’obbligo di trasferimento del promittente venditore della cosa altrui non era affatto coercibile”, sicché l’acquirente non avrebbe potuto né chiedere la fissazione di un termine ai sensi dell’art. 1183 c.c., né agire per la risoluzione, “non essendosi ancora verificato alcun inadempimento (cfr. sentenza d’appello, pagg. 12 – 13).
16. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate è da ritenere, altresì, che l’interpretazione patrocinata dalla Corte di Torino è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale.
17. D’altronde, le censure dalla ricorrente addotte si risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione (“dalla lettura della scrittura (…) emerge che le parti (…) hanno inteso manifestare una volontà univoca di voler trasferire immediatamente il solo possesso giuridico e non anche quello materiale del bene (…)”: così ricorso, pag. 11; “le parti con l’utilizzo dell’indicativo presente (…) avevano manifestato una volontà diretta a trasferire immediatamente il possesso giuridico del bene (…)”: così ricorso, pag. 17).
18. Il quinto motivo di ricorso del pari è da rigettare.
19. Esplica rilievo concludente l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” – è il caso, nella specie, della ritenuta infondatezza delle censure veicolate dai primi quattro motivi – rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure – nella specie, le censure veicolate dal quinto motivo – relative alle altre “rationes” esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493).
20. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
21. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, M.M., a rimborsare al controricorrente, Ma.Fl., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021
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