LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 26143/2016 R.G. proposto da:
C.L., c.f. *****, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Frignano (CE), alla via E. De Amicis, n. 26, presso lo studio dell’avvocato Antonio Di Cicco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
C.G., c.f. *****, C.R., c.f. *****, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Tacito, n. 50, presso lo studio dell’avvocato Paolo Iorio, che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Alessandro Ronga, ed all’avvocato Salvatore Schiavo, li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1380/2016 della Corte d’Appello di Napoli;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 3 giugno 2021 del Consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con sentenza n. 1380/2016 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello proposto da C.L. nei confronti di C.R. e di C.G. avverso la sentenza n. 4323/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Evidenziava la corte che l’assunto dell’appellante, che aveva addotto di aver proposto il gravame tardivamente, decorso il termine “lungo”, siccome non aveva avuto conoscenza della proposizione del giudizio a motivo della inesistenza ovvero della nullità della notificazione dell’atto di citazione di prime cure, era destituito di fondamento.
Evidenziava invero che la citazione di primo grado era stata notificata a C.L. presso la sua residenza anagrafica – alla ***** – ex art. 140 c.p.c., nel rispetto delle formalità quivi previste.
Evidenziava altresì che l’appellante non aveva proposto querela di falso avverso le attestazioni dell’ufficiale giudiziario circa le attività compiute nel corso del procedimento notificatorio.
Evidenziava ancora che non aveva rilievo la denuncia penale presentata dall’appellante ai Carabinieri di Trentola Ducenta e che la prova per testimoni articolata, onde dimostrare che gli avvisi lasciati dall’ufficiale giudiziario e dal postino erano stati illecitamente asportati, era inammissibile ed irrilevante.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.L.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
C.G. e C.R. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore – con distrazione – delle spese.
3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione degli artt. 101,292 e 301 c.p.c..
Deduce che la comparsa con cui C.G. e R. si sono costituiti in primo grado, onde proseguire il giudizio a seguito della morte della comune madre, M.S., non gli è stata notificata, benché fosse contumace in prime cure.
Deduce che l’omessa notifica ha comportato la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza di primo grado.
Deduce che la corte d’appello non si è pronunciata in ordine a tale motivo di gravame.
4. Il primo motivo di ricorso va respinto.
5. Non sussiste il vizio di omessa pronuncia.
Va ribadito che la corte di merito ha dichiarato l’appello inammissibile siccome tardivo; sicché la questione specificamente veicolata dal surriferito motivo di appello è rimasta assorbita nella declaratoria di inammissibilità del gravame.
Su tale scorta è sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale il vizio d’omessa pronuncia, configurabile allorché manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr. Cass. sez. lav. 26.1.2016, n. 1360; Cass. 25.2.2005, n. 4079).
6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 221 c.p.c.; il vizio di motivazione su punto decisivo della controversia.
Deduce che la corte distrettuale ha opinato per la fede privilegiata delle attestazioni dell’ufficiale giudiziario, benché abbia con la proposizione di querela contestato propriamente quelle formalità.
Deduce che a sostegno della querela ha articolato prova testimoniale.
7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed errata applicazione dell’art. 140 c.p.c.; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla validità della notifica della citazione di primo grado.
Deduce che ha errato la corte territoriale a reputare valida la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., della citazione di primo grado.
Deduce che per giunta non ha avuto conoscenza neppure della raccomandata informativa successivamente inviata.
8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione dell’art. 140 c.p.c.; l’omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.
Deduce che la corte napoletana non ha valutato che non ha avuto conoscenza della raccomandata informativa successivamente inviata.
9. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2; l’omessa motivazione su punto decisivo della controversia.
Deduce che ha errato la Corte di Napoli a reputare valida la notificazione in dipendenza della mancata proposizione della querela di falso e dell’irrilevanza della denuncia sporta ai Carabinieri di Trentola Ducenta.
10. I rilievi, che la delibazione del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli anzidetti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.
11. Si rimarca, dapprima, che il secondo motivo di ricorso difetta di “specificità”, siccome non chiarisce né puntualizza se, contrariamente all’affermazione della corte d’appello, è stata proposta querela di falso.
E’ verosimile che il ricorrente alluda alla denuncia/querela penale proposta ai Carabinieri di Trentola Ducenta, siccome a tale denuncia/querela fanno riferimento sia la corte di merito (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) sia lo stesso ricorrente (cfr. ricorso, pag. 10).
E tuttavia la corte distrettuale ha dato conto dell’irrilevanza della denuncia penale con argomentazioni ineccepibili, esenti da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” e, comunque, per nulla scalfite dalle deduzioni veicolate dai mezzi in disamina.
Invero, la Corte di Napoli – dopo aver dato atto dell’espletamento di tutte le formalità postulate dall’art. 140 c.p.c. – ha precisato che “la denuncia penale non riguarda le attività del pubblico ufficiale ed e’, quindi, inidonea a contrastare quanto risultante dalla richiamata relata di notifica” (così sentenza d’appello, pag. 4).
12. Difetto di “specificità” e di “autosufficienza” si riscontra pur nei passaggi degli esperiti motivi in cui è riferimento all’articolata prova per testimoni.
13. Le deduzioni secondo cui “la formalità di affissione alla porta non è stata eseguita dall’ufficiale giudiziario” (così ricorso, pag. 9) e secondo cui “e’ certo che nella cassetta postale non vi era alcun avviso dell’ufficiale giudiziario né dell’ufficiale postale” (così ricorso, pag. 11), non hanno valenza alcuna a fronte dell’ineccepibile riscontro, operato dalla corte d’appello, della fede privilegiata che assiste le attestazioni circa le attività compiute dai pubblici ufficiali.
14. Analogamente le deduzioni secondo cui l’avviso e la raccomandata informativa sono stati indebitamente asportati dalla cassetta postale (cfr. ricorso, pag. 9) e secondo cui “lo stabile condominiale non è munito di cassetta postale riferita unicamente al ricorrente, ma vi è una sola cassetta postale (…) priva di chiave e sempre aperta” (così ricorso, pag. 10), non hanno alcuna valenza a fronte dell’inappuntabile riscontro – operato dalla corte di merito – di inammissibilità ed irrilevanza dell’invocata prova per testimoni.
15. Del tutto generica e per nulla “autosufficiente” è la deduzione – veicolata dal quarto motivo – secondo cui la corte distrettuale non avrebbe valutato la pretesa discordanza tra quanto attestato dall’ufficiale giudiziario e l’agente postale.
16. D’altra parte, in materia di vizi “in procedendo”, non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la relativa censura in termini di omessa (ovvero di insufficiente o contraddittoria) motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (cfr. Cass. (ord.) 2.9.2019, n. 21944).
17. Non può non rilevarsi, da ultimo, che la corte territoriale ha altresì puntualizzato che l’appellante non aveva indicato la diversa data in cui aveva acquisto conoscenza della statuizione di primo grado, onde dar comunque ragione della tempestività dell’esperito gravame in rapporto a tale dies a quo (cfr. sentenza d’appello, pag. 5. In proposito cfr. Cass. 29.5.2003, n. 8622).
18. Non può non darsi atto, pertanto, che non solo permangono impregiudicate e per nulla scalfite dalle addotte doglianze le rationes (omessa proposizione della querela di falso; inammissibilità ed irrilevanza dell’articolata prova per testimoni; irrilevanza della proposta denuncia penale) cui è ancorato il riscontro di validità della notifica dell’atto di citazione di prime cure (e quindi il riscontro di tardiva proposizione dell’appello), ma va esente, per giunta, da qualsivoglia censura il teste’ riferito dirimente rilievo motivazionale cui la Corte d’Appello di Napoli ha ulteriormente correlato la sua decisione.
19. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità all’avvocato Paolo Iorio, all’avvocato Alessandro Ronga ed all’avvocato Salvatore Schiavo, difensori del controricorrente, che hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
La liquidazione segue come da dispositivo.
20. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, C.L., a rimborsare all’avvocato Paolo Iorio, all’avvocato Alessandro Ronga ed all’avvocato Salvatore Schiavo, difensori anticipatari dei controricorrenti, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021