Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.38034 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26982/2016 proposto da:

B. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIOVANNI FRANCIOSA, e ALBERTO DENTE, ed elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio del secondo, in Via OSLAVIA 39;

– ricorrente –

contro

SELI MANUTENZIONI GENERALI s.r.l.

– intimata –

avverso la sentenza n. 3061/2016 della CORTE d’APPELLO di MILANO, pubblicata in data 21.07.2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza, depositata in data 3.7.2013, il Tribunale di Milano, pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c., promosso da B. s.r.l. nei confronti di SELI MANUTENZIONI GENERALI s.r.l. al fine di ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore del residuo corrispettivo dovuto per le opere realizzate in esecuzione di contratto di appalto intercorso tra le parti: a) condannava Seli Manutenzioni Generali s.r.l. al pagamento in favore di B. s.r.l. della somma di Euro 18.855,06 oltre IVA e interessi dal dovuto al saldo; b) condannava la resistente al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta ordinanza proponeva impugnazione Seli Manutenzioni Generali s.r.l. chiedendone la riforma sulla base dei seguenti motivi: arbitrarietà della decisione per avere omesso di motivare in ordine al rito prescelto e al mancato accoglimento della richiesta di conversione; accoglimento acritico delle risultanze della CTU espletata in sede di ATP, avendo il Tribunale omesso di considerare quanto stabilito dalle parti in sede di contratto e quanto pattuito nell’allegato A dell’accordo inter partes; assenza di prova sui lavori extra-contrattuali comunque mai richiesti, mai concordati, mai autorizzati e mai effettuati dalla B..

La B. s.r.l. si costituiva contestando il gravame e chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 3061/2016, depositata in data 21.7.2016, la Corte d’Appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello, condannava l’appellata a restituire all’appellante il quantum corrisposto in relazione ai lavori extracapitolato. In particolare, la Corte territoriale evidenziava che la B. s.r.l. avrebbe dovuto provare i fatti posti a fondamento della propria domanda, volta alla tutela del proprio diritto al corrispettivo maturato in forza del contratto di appalto intercorso tra le parti. Quanto alle opere extra capitolato, rilevava che l’onus probandi incombente su parte attorea non poteva ritenersi soddisfatto in quanto non era stata fornita alcuna prova circa la realizzazione dei lavori extra contratto da parte di B. s.r.l. avendo quest’ultima fornito solo delle bolle di accompagnamento non riconducibili con certezza alla Seli e da questa contestate; inoltre, ai sensi dell’art. 14 del contratto, qualunque ulteriore opera rispetto a quelle previste dal contratto doveva essere oggetto di accordo specifico oggetto di sottoscrizione tra le parti.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la B. s.r.l. sulla base di due motivi. La Seli Manutenzioni Generali s.r.l. è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con un unico, articolato motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3 – Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché omessa motivazione in punto di opere extracontrattuali”.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – E’ consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento” (Cass. n. 13533 del 2001).

Detto principio è stato, altresì, specificato nel senso che “In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all’art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l’adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l’appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l’onere – allorché il committente sollevi l’eccezione di inadempimento di cui al comma 3 di detta disposizione – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte” (Cass. n. 936 del 2010). E ancora di recente, questa Corte ha precisato che “In tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all’appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l’esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l’inadempimento” (Cass. n. 98 del 2019).

1.3. – Orbene, in particolare, la ricorrente sottolineava: che le bolle di accompagnamento recavano la firma del ricevente (in base al CTU la firma del responsabile di cantiere della Seli s.r.l.); che il Giudice si sarebbe limitato a riportare il testo letterale della clausola contrattuale n. 14), omettendo qualsivoglia interpretazione circa l’espressione “opere aggiuntive”; che la semplice trascrizione di un articolo contrattuale non poteva integrare gli estremi di una motivazione, dovendosi quantomeno indicare un principio ermeneutico da applicare al fatto concreto; che la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare cumulativamente le bolle di accompagnamento e gli accertamenti del CTU in tema di opere extra contratto; che la Seli s.r.l. si era limitata a contestare genericamente le prove attoree, così eludendo il proprio onere probatorio.

1.4. – Va, allora, richiamato in senso contrario a quanto richiesto dalla ricorrente, il costante principio per il quale, in generale, l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Ne consegue che anche tale accertamento è censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire al rapporto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

1.6. – Invero, il controllo affidato a questa Corte non equivale alla revisione dei ragionamento decisorio, ossia della opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 dei 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).

Sicché, in ultima analisi, il motivo in esame si connota quale riproposizione, notoriamente inammissibile in sede di legittimità, di doglianze di merito che attingono all’apprezzamento motivatamente svolto dalla Corte di merito (Cass. n. 24817 del 2018). Così facendo, però, la ricorrente mostra di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e le vicende processuali, quanto gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi, e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi ai giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile: ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

2. – Il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in assenza di costituzione in giudizio della intimata società Seli Manutenzioni Generali s.r.l.. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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