Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.38044 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16044/2015 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.P.F.M., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Mariacarla Giorgetti, elettivamente domiciliata in Roma alla via Santa Lucia n. 32 presso lo studio dell’Avv. Maria Antonietta Tanico, e con il domicilio digitale indicato nel controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7088/67/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA

– BRESCIA depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13/10/2021 dal consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO, tenutasi mediante collegamento da remoto.

FATTI DI CAUSA

Con l’atto di contestazione n. T9FC0C200094, l’Agenzia delle Entrate contestò alla F. l’omessa dichiarazione di disponibilità di somme di denaro presso una banca svizzera (il conto corrente era intestato al marito), in violazione del D.L. n. 167 del 1990, art. 4, ed irrogò a lei la sanzione del pagamento di Euro 37.288,84 in applicazione del citato D.L., art. 5, comma 4.

Durante un controllo sulla circolazione transfrontaliera di capitali, svolto alla frontiera italo-svizzera, la F. (d’ora in avanti, anche “la contribuente”) era stata trovata in possesso di una somma di Euro 12.161,43, di n. 9 fogli in lingua estera relativi al conto corrente bancario acceso presso la “Zuger Kantonalbank” con un saldo di Euro 199.312 alla data del 31/12/2011, di un foglio relativo al trattamento pensionistico di cui godeva il marito, Sig. Fr.Os., di n. 2 carte bancomat intestate una a lei e l’altra al marito, e di una carta di credito intestata a quest’ultimo.

La CTP di Bergamo respinse il ricorso della contribuente ritenendo che, essendo quest’ultima delegata ad operare sul conto del marito, aveva la disponibilità delle somme sul conto corrente, e dunque aveva l’obbligo di dichiarare gli investimenti e le disponibilità finanziarie.

Su appello della contribuente, la CTR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, riformò la sentenza di primo grado annullando l’atto di contestazione, ritenendo che non vi fosse prova che per gli anni precedenti al 2012, anno nel quale le fu conferita dal marito procura generale a gestire i suoi affari, la contribuente avesse la materiale disponibilità delle somme giacenti sul conto corrente svizzero.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste la contribuente con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Innanzitutto, occorre dare atto della rinuncia al mandato difensivo fatta pervenire dall’Avvocato della contribuente, affoliata agli atti del giudizio.

Tale rinuncia non spiega alcun effetto pratico sull’iter del presente giudizio (Cass., sez. 6-1, n. 26429/2017, il cui principio di diritto, benché riferito alla rinuncia dell’Avvocato del ricorrente, ben può essere esteso alla rinuncia dell’Avvocato del controricorrente).

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, l’Agenzia delle Entrate ha denunciato la insanabile contraddittorietà della sentenza impugnata che, da una parte, aveva ritenuto che la circostanza che già prima del 28 marzo 2012, data del conferimento alla contribuente della procura generale da parte del marito, ella gestisse di fatto il conto corrente del consorte avrebbe dovuto essere oggetto di prova da parte dell’Ufficio; e, dall’altra, aveva dato atto che la stessa contribuente aveva dedotto con l’appello che ella “gestiva di fatto i conti ed ogni altra questione burocratica del marito” da quando quest’ultimo, nel 2010, si era ammalato.

1.1. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata presenta la contraddittorietà insanabile denunciata dall’Agenzia ricorrente.

Non si comprende, infatti, per quale ragione la CTR abbia ritenuto non provata la circostanza che la contribuente gestisse di fatto, almeno dal 2010, il conto corrente intestato al marito presso una banca svizzera, svalutando completamente l’ammissione proveniente dalla contribuente medesima (di cui pure la stessa sentenza ha dato atto) che ella da quando il marito si era ammalato aveva gestito i conti all’estero di quest’ultimo.

2. Il secondo motivo, fondato sulla violazione o falsa applicazione del D.L. n. 167 del 1990, art. 4, comma 1, convertito in L. n. 227 del 1990, resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

3. In conclusione, il ricorso è accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, che, in diversa composizione, esaminati nuovamente gli atti processuali, si pronuncerà sul se vi sia prova che la contribuente gestiva anche prima del 2012 il conto corrente svizzero del marito, applicando poi, alla fattispecie così delineata, le conferenti disposizioni di legge.

4. La regolazione delle spese del presente giudizio è affidata altresì al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, la causa alla CTR della Lombardia, sezione di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio tenutasi mediante collegamento da remoto, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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