LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29560/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente principale –
E Sul ricorso successivamente proposto da:
Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Emanuela Ranelli, elettivamente domiciliata in Roma alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso l’avv. Stefania Di Stefani;
– ricorrente incidentale –
contro
R.A.G., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco La Motta e Simone Ciccotti, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma alla via Lucrezio Caro n. 62;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2619/39/15 della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, pronunciata in data 23 aprile 2015, depositata in data 8 maggio 2015 e non notificata;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 28 ottobre 2021 dal consigliere Giudicepietro Andreina.
RILEVATO
che:
l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud S.p.A. propongono distinti ricorsi avverso R.A.G. per la cassazione della sentenza n. 2619/39/15 della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, pronunciata in data 23 aprile 2015, depositata in data 8 maggio 2015 e non notificata, che ha accolto il ricorso della contribuente, in controversia concernente l’impugnativa del preavviso di fermo amministrativo e dell’iscrizione ipotecaria, con il conseguente avviso di vendita immobiliare, per la mancata notifica delle cartelle esattoriali, nonché altri vizi degli atti impugnati;
la C.t.r., nella motivazione della sentenza impugnata, riteneva che le attuali ricorrenti non avessero dimostrato la regolare notifica delle cartelle, che non erano state prodotte insieme con la documentazione attestante l’avvenuta notifica;
inoltre, la C.t.r. rilevava che la notifica delle cartelle era inesistente, perché risultava effettuata direttamente a mezzo posta da parte di soggetto non abilitato (il concessionario);
a seguito dei ricorsi, la contribuente resiste con controricorso;
i ricorsi sono stati fissati per la Camera di Consiglio del 28 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;
la contribuente ha depositato memoria telematica.
CONSIDERATO
che:
preliminarmente, deve rilevarsi che non si pone alcun problema di riunione, in quanto i ricorsi avverso la stessa sentenza, notificati autonomamente e contemporaneamente dall’Agenzia delle entrate e da Equitalia Sud S.p.A., sono confluiti in un unico fascicolo;
“il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; quest’ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante” (Cass. n. 448/2020; n. 5695/2015);
pertanto il ricorso di Equitalia Sud S.p.A, notificato contemporaneamente a quello dell’Agenzia delle entrate, ma successivamente iscritto, va qualificato come incidentale;
sempre preliminarmente, deve ritenersi infondata l’eccezione sollevata dalla controricorrente d’inammissibilità dei ricorsi per la loro proposizione tardiva, in quanto alla fattispecie in esame non si applicherebbe la sospensione feriale dei termini, trattandosi di impugnativa di atti di esecuzione;
questa Corte ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma di una procedura alternativa, sicché la relativa impugnazione non è inquadrabile nell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi ed e’, pertanto, soggetta alla sospensione feriale dei termini processuali”((Cass. n. 15412/2015; n. 16989/2015);
eguale ratio sottende all’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, che, secondo quanto affermato da questa Corte, “sia se volta a contestare il diritto a procedere all’iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell’atto, è un’azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario (e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all’art. 617 c.p.c.)” (Cass. n. 18041/2019; Cass. S.U. n. 15354/2015);
passando al merito, i primi due motivi dei ricorsi dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud S.p.A., sostanzialmente identici nei contenuti, sono fondati e vanno accolti;
con il primo motivo, le ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 10,11,12,25 e 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo le ricorrenti, ai fini della prova della notifica delle cartelle di pagamento, non era necessario, come invece aveva ritenuto la C.t.r, produrre in giudizio la copia integrale delle cartelle stesse, nonostante fosse pacifico che erano stati prodotti gli estratti di ruolo, gli avvisi di ricevimento e le relazioni di notifica;
il motivo è fondato e va accolto;
invero, questa Corte ha chiarito che “in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. n. 33563/2018);
inoltre, nel caso di specie, risulta non contestata la produzione in giudizio degli estratti di ruolo, degli avvisi di ricevimento e delle relazioni di notifica;
pertanto, in assenza di contestazioni, l’estratto di ruolo – equipollente della matrice – conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (vedi Cass. n. 20769/2021);
con il secondo motivo, le ricorrenti denunziano la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
secondo le ricorrenti erroneamente la C.t.r. aveva ritenuto che la notifica fosse inesistente, perché risultava effettuata direttamente a mezzo posta da parte di soggetto non abilitato (il concessionario);
il motivo è fondato e va accolto;
secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. n. 6395/2014);
con il terzo motivo di ricorso, Equitalia Sud s.p.A. denunzia la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
secondo la ricorrente, il giudice di appello sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, in quanto avrebbe ritenuto l’invalidità della notifica delle cartelle di pagamento per motivi non dedotti nell’atto di appello;
il motivo è inammissibile, perché privo di autosufficienza, in quanto la ricorrente, nel denunziare il mancato rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non riporta il contenuto dei motivi di appello;
ciò a fronte del fatto che, dalla lettura della sentenza impugnata, risulta che la contribuente aveva, fin dal primo grado di giudizio, contestato la regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali;
in conclusione, in accoglimento del primo e del secondo motivo dei ricorsi dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud S.p.A., dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso dell’Equitalia Sud S.p.A., la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.t.r. del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo dei ricorsi dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Sud S.p.A., dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso dell’Equitalia Sud S.p.A.; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla C.t.r. del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021