LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16190/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
– ricorrente –
contro
L.S., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale, dagli avv.ti Pierpaolo Agostinelli e Mario Ettore Verino, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Giovanni Amendola, n. 46;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2167/31/2014 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, depositata il 16 dicembre 2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal consigliere Dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.
RILEVATO
che:
1. La Commissione tributaria provinciale di Treviso accolse parzialmente il ricorso proposto da L.S., esercente l’attività di infermiere professionale, avverso l’avviso di accertamento, per l’anno 2007, con cui l’Agenzia delle entrate, all’esito di indagini bancarie, aveva accertato un maggior reddito, pari a Euro 87.150,00 (a fronte di quello dichiarato pari ad Euro 74.309), con conseguente recupero a tassazione di maggiore imposta IRPEF.
2. I giudici di prima istanza, in particolare, rilevarono che il contribuente aveva assolto l’onere probatorio, ricostruendo in modo puntuale la sua posizione reddituale e finanziaria per il periodo 2004-2008 e provando che le somme movimentate nel 2007 erano già state assoggettate a tassazione negli anni precedenti; tuttavia, aggiunsero che: “parte della somma complessiva di Euro 87.150, poiché conseguita nel quinquennio 2004-2008 compreso, possa a ragione essere considerata quale maggior reddito da dichiarare anche nell’anno 2007, e ciò nella misura di un quinto della stessa, pari ad Euro 17.430,00”.
3. La sentenza venne impugnata dall’Agenzia delle entrate che dedusse che la ricostruzione operata dal contribuente non era verosimile, non essendo credibile che egli potesse avere trattenuto circa Euro 150.000,00 nel triennio 2004-2006 senza avere intaccato il patrimonio per le proprie esigenze, nell’intento di occultare denaro alla moglie, stante la separazione in corso.
Il contribuente replicò, invece, che aveva trattenuto somme in contanti derivanti dalla negoziazione degli assegni provenienti dall’esercizio dell’attività di infermiere, riversandole, solo dopo la separazione del 3 luglio 2007, sul conto corrente unitamente ad ulteriori disponibilità derivanti dallo smobilizzo di un libretto al portatore.
4. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza in questa sede impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, annullò integralmente l’avviso di accertamento.
Motivò che: a) il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, introduceva sì una presunzione legale relativa a carico del contribuente titolare di conti correnti bancari, ma ciò consentiva solo di accertare il reddito con un’inversione dell’onere della prova a favore del Fisco che operava però sul piano del quantum e non su quello dell’accertamento dell’an; b) difettava la prova che circa Euro 84.000,00 percepiti dal contribuente tra il 2004 ed il 2006 fossero stati accreditati su un conto corrente; di conseguenza la somma di Euro 87.706 prelevata nel corso del 2004 – senza avere sostenuto nel medesimo periodo alcun investimento patrimoniale – giustificava l’assorbimento parziale di dette disponibilità; c) è “arbitrario” (come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 6 ottobre 2014, n. 228) “ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”; d) gli elementi forniti dal contribuente per superare la presunzione legale apparivano sufficienti, tenuto conto peraltro che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la prova contraria prevista dal citato art. 32 potesse essere solo documentale, non ricavandosi tale principio dalla disposizione normativa.
5. Contro la suddetta decisione d’appello l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione, con un unico motivo.
L.S. resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo del ricorso principale la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che i giudici regionali hanno affermato erroneamente che l’inversione dell’onere della prova, che è l’effetto della presunzione legale relativa prevista dall’art. 32 richiamato, opera sul piano del quantum e non su quello dell’accertamento dell’an. Sostiene la ricorrente che tale conclusione si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il giudice di merito deve dare una indicazione precisa e puntuale di quali siano le operazioni bancarie in relazione alle quali non operi la presunzione di esistenza di un imponibile non dichiarato, mediante l’analitica considerazione degli elementi probatori forniti dal contribuente. In presenza di movimentazioni bancarie, è legittimo l’accertamento del maggior reddito, posto che la norma pone una presunzione legale di occultamento di ricavi/compensi, salvo che il contribuente non contrapponga una prova contraria dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La C.T.R., soggiunge la ricorrente, ha omesso di esaminare analiticamente le movimentazioni e le difese svolte dalle parti, limitandosi ad una superficiale valutazione del materiale probatorio sottoposto al suo giudizio, ed ha totalmente invertito il regime probatorio previsto dall’art. 32, mancando la prova della correlazione tra gli asseriti incassi in contanti nel periodo 2004 2006 ed i versamenti effettuai nel 2007 e 2008, non risultando credibile che la parte abbia custodito in casa la somma di Euro 152.000,00 nel triennio 2004-2006.
2. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato il contribuente denuncia la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2, e degli artt. 24 e 97 Cost. per mancata indicazione della fonte di innesco dell’attività di accertamento, sottolineando che la questione, già prospettata con motivo di gravame, non è stata esaminata o, comunque, è stata ritenuta assorbita dai giudici d’appello.
Fa rilevare, al riguardo, che dalla lettura dell’invito di comparizione si evince solamente che l’Agenzia delle entrate aveva attivato nei suoi confronti indagini finanziarie, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7, relativamente all’anno d’imposta 2007, ma nessun riferimento era dato rinvenire ai motivi che avevano indotto l’Amministrazione finanziaria a formalizzare la richiesta d’avvio di tale indagine. Anche nell’avviso di accertamento l’Agenzia delle entrate si era limitata a richiamare le vicende che avevano preceduto la notificazione dell’atto impositivo, senza offrire spiegazioni sull’avvio della verifica.
3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato il contribuente censura la decisione gravata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, e per violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 21-septies e 21-octies, alla luce della sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale, e si duole che l’avviso di accertamento è stato sottoscritto da Matteo Paier, capo dell’Ufficio controlli delegato dal Direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate di Treviso, sebbene lo stesso non rivestisse la qualifica dirigenziale richiesta dalla disposizione normativa richiamata in rubrica.
4. Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato è infondato. L’art. 12 Statuto del contribuente, comma 2, prevede che “Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda (…)”.
Come chiarito da questa Corte, la eventuale violazione della menzionata disposizione non comporta la nullità dell’avviso di accertamento, posto che tale sanzione non è espressamente prevista e il contribuente non ha neppure dedotto quale sia il concreto pregiudizio alla propria difesa che gli sia derivato dalla denunciata violazione (Cass., sez. 5, 9/11/2018, n. 28692).
Invero, “in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’inosservanza degli obblighi informativi determina la nullità degli atti della procedura nei casi in cui l’effetto invalidante sia espressamente previsto dalla legge, mentre, negli altri casi, occorre valutare, anche alla luce dell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza Europea che impone di verificare se la prescrizione normativa si riferisca ad una formalità o circostanza essenziale per il raggiungimento dello scopo cui l’atto è preordinato, se la violazione di legge abbia comportato la mera irregolarità dell’atto (o della procedura) ovvero sia idonea a determinare l’invalidità dello stesso” (Cass., sez. 5, 21/01/2015, n. 992).
5. Il secondo motivo del ricorso incidentale non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità.
Le forme di invalidità dell’atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, non sono rilevabili d’ufficio, né possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di cassazione (Cass., sez. 5, 18/09/2015, n. 18448).
La conversione delle ipotesi di nullità in mezzi di gravame avverso l’atto fiscale è una conseguenza della struttura impugnatoria del processo tributario, che vede la contestazione della pretesa fiscale suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell’atto che la esprime; il giudizio tributario, difatti, è circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati e presenta un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado (cfr. per tutte Cass., sez. 5, 5/12/2014, n. 25756; Cass., sez. 5, 9/11/2015, n. 22810).
Nel caso di specie né dalla sentenza né dallo stesso ricorso incidentale emerge che la questione prospettata dal contribuente con il motivo in esame sia stata eccepita quale motivo di ricorso avverso l’avviso di accertamento, sicché ogni indagine sulla stessa è in questa sede preclusa.
6. In controricorso il contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale per difetto del requisito di autosufficienza, oltre che “per difetto di legittimazione e/o di interesse, a causa dell’omessa contestazione integrale della sentenza”.
6.1. Tali eccezioni vanno disattese.
6.2. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, seppure attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo, rispetta il “modello legale” apprestato dall’art. 366 c.p.c. e consente a questa Corte di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi del giudizio di merito, in modo da poter poi procedere allo scrutinio del motivo di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se esso sia deducibile e pertinente, cosicché dalla sua lettura è ben possibile la individuazione delle questioni dibattute tra le parti e delle censure rivolte alla sentenza impugnata, senza necessità di far riferimento ad atti esterni al ricorso. Ciò impone di ritenere superato il denunciato difetto di autosufficienza.
6.3. Il motivo articolato dalla ricorrente principale investe, inoltre, tutte le diverse argomentazioni poste dai giudici di appello a fondamento del decisum e, pertanto, non essendo la censura parziale, non è consentito ritenere che la decisione possa rimanere ferma sulla base di una ratio non o mal censurata; il che esclude la sussistenza dell’altro profilo di inammissibilità segnalato.
7. Procedendo all’esame del ricorso principale, ritiene il Collegio che vada preliminarmente ribadito l’orientamento secondo cui “In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti” (cfr. Cass., sez. 5, 9/08/2016, n. 16697; in senso analogo, Cass., sez. 5, 9/08/2016; Cass., sez. 5, 14/09/2016, n. 18065; Cass., sez. 5, 9/08/2016, n. 16686; Cass., sez. 6-5, 8/06/2016, n. 11776; Cass., sez. 5, 30/03/2016, n. 6093; Cass., sez. 6-5, 14/04/2016, n. 7453; Cass., sez. 6-5, 5/05/2016, n. 9078; Cass., sez. 6-5, 27/09/2016, n. 19029; Cass., sez. 5, 28/02/2017, n. 5152 e n. 5153; Cass., sez. 5, 20/01/2017, n. 1519; Cass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29572).
Alla stregua della questione di costituzionalità sollevata dal giudice remittente, risulta, invero, evidente che la Corte costituzionale ha inteso escludere l’operatività della presunzione legale basata sugli accertamenti bancari, nei confronti dei lavoratori autonomi, solo ed esclusivamente ai prelevamenti. E ciò lo si ricava dalle argomentazioni svolte dal Giudice delle leggi nel corpo motivazionale della pronuncia (punti 4, 4.1 e 4.2) e dalla conclusione tratta al punto 5, ove si afferma che “Pertanto nel caso di specie la presunzione è lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”, mancando un accenno in tali sviluppi argomentativi ai “versamenti” in conto.
8. Precisato ciò, costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, in tema di accertamento dell’imposta sui redditi, quando l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fonda su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti e si determina un’inversione dell’onere della prova, a carico del contribuente, il quale – al fine di superare la presunzione legale posta dalla predetta disposizione a favore dell’Erario, che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. – deve fornire non una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, ma la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (Cass., sez. 5, 30/12/2015, n. 26111; Cass., sez. 5, 11/03/2015, n. 4829; Cass., sez. 5, 5/10/2018, n. 24422; Cass., sez. 5, 4/08/2010, n. 18081; Cass., sez. 5, 3/09/2008, n. 22179; Cass., sez. 5, 10/12/2014, 26018).
8.1. In mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, il contribuente può, quindi, fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, dovendo in questo caso il giudice di merito “individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” (Cass., sez. 6-5, 5/05/ 2017, n. 11102).
8.2. Questa Corte ha pure precisato (Cass., sez. 5, 7/08/2009, n. 18111; Cass., sez. 5, 23/04/2007, n. 9573; Cass., sez. 5, 15/11/2007, n 23690), con indirizzo del tutto condivisibile, che quando sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, il recupero fiscale non è subordinato alla prova preventiva che il contribuente eserciti una specifica attività; per cui, in assenza di contestazione sulla legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i dati medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di una eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito derivato da tale attività, incombendo al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari, che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni, non sono fiscalmente rilevanti (Cass., sez. 5, 13/05/2011, n. 10578).
Analogamente a quanto esposto per il citato art. 32, in presenza di accertamenti bancari condotti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non devono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché non sono fiscalmente rilevanti, in quanto afferenti ad operazioni non imponibili.
9. Nella specie, con la censura in esame l’Agenzia delle entrate contesta in primo luogo alla Commissione tributaria regionale di non avere fatto buon governo delle norme sulla ripartizione dell’onere della prova.
9.1. La doglianza non è condivisibile in quanto i giudici di appello hanno chiaramente premesso in motivazione che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, introduce una presunzione legale relativa a carico del contribuente titolare dei conti correnti, con conseguente inversione dell’onere della prova a favore del Fisco, il che esclude la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c.
Invero, in tema di ripartizione dell’onere della prova, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi sarà soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. (Cass., sez. 1, 2/12/1993, n. 11949; Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395; Cass., sez. L, 19/08/2020, n. 17313).
9.2. Il vizio denunciato, peraltro, non può ritenersi sussistente per avere la C.T.R. affermato che l’inversione dell’onere della prova “opera però sul piano del quantum e non su quello dell’accertamento dell’an”, posto che l’affermazione contenuta in sentenza va intesa nel senso che le presunzioni legali derivanti dalle movimentazioni bancarie non operano ai fini dell’individuazione delle condizioni che legittimano l’accertamento.
Come è stato osservato da questa Corte, il citato art. 32 introduce una presunzione iuris tantum in forza della quale si ritiene certo fino a prova contraria, che deve essere fornita dal contribuente, che tutti i movimenti di un conto corrente intestato al contribuente siano al medesimo imputabili. La disposizione, tuttavia, non è norma che di per sé legittima l’accertamento a carico di qualunque soggetto che abbia intestato un conto corrente, ma è norma che, nell’ambito di un accertamento che abbia giustificazione in diverse norme (D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39), consente di accertare il reddito del contribuente, con agevolazione probatoria in favore del Fisco (Cass., sez. 5, 11/11/2009, n. 23852; Cass., sez. 6-5, 22/05/2017, n. 12831).
10. Merita, invece, accoglimento l’ulteriore profilo di doglianza fatto valere con il mezzo in esame.
10.1. Potendo la presunzione legale iuris tantum essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorre che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (cfr. Cass., sez. 5, 6/12/2005, n. 26692Cass., sez. 5, 24/09/2010, n. 20199; Cass., sez. 5, 29/07/2011, n. 16650; Cass., sez. 5, 6/12/2011, n. 26173; Cass., sez. 5, 12/09/2012, n. 15217; Cass., sez. 5, 22/01/2013, n. 1418; Cass., sez. 5, 15/03/2013, n. 6595; id. Sez. 5, Sentenza n. 21303 del 18/09/2013; Cass., sez. 5, 1/10/2014, n. 20668; Cass., sez. 5, 30/12/2015, n. 26111).
10.2. A fronte di tale prova rigorosa incombente sul contribuente, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una corrispondente verifica analitica e puntuale, in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione (Cass., sez. 6-5, 5/05/2017, n. 11102; Cass., sez. 6-5, 3/05/2018, n. 10480; Cass., sez. 5, 28/11/2018, n. 30786; Cass., sez. 5, 30/06/2020, n. 13112).
In particolare, secondo questa giurisprudenza di legittimità, in materia di accertamenti bancari, all’onere probatorio, gravante sul contribuente che vuole superare la presunzione legale posta dalle predette disposizioni a favore dell’erario, di fornire non una prova generica, ma una prova analitica (sul punto, vedi Cass. 26111 del 2015, citata e la copiosa giurisprudenza ivi richiamata), corrisponde l’obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, e, dall’altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica.
10.3. Nella fattispecie concreta, il giudice d’appello, discostandosi dai principi su esposti, ha omesso di compiere un’accurata e puntuale verifica della idoneità dimostrativa degli elementi offerti dal contribuente a giustificazione dell’irrilevanza fiscale di ciascuna movimentazione riscontrata sul conto corrente.
Infatti, motivando che “non vi è prova che i circa Euro 84.000,00 percepiti dal contribuente tra il 2004 ed il 2006 siano stati accreditati in alcun conto corrente; onde la somma di Euro 87.706,00, prelevata nel corso del 2004 – senza avere sostenuto nel medesimo periodo alcun investimento patrimoniale, giustifica l’assorbimento parziale di dette disponibilità…” e ancora “che gli elementi forniti dal contribuente per superare la presunzione legale di cui si è detto paiono sufficienti”, è addivenuto alla conclusione che l’atto impositivo dovesse essere integralmente annullato attraverso un esame parziale e superficiale degli elementi probatori offerti dalle parti, avendo trascurato di verificare se sia stata provata la correlazione tra gli asseriti incassi in contanti conseguiti nel periodo 2004-2006 ed i versamenti effettuati sul conto corrente nel 2007.
Ne deriva che, in relazione alla censura in esame, la sentenza va cassata.
11. Conclusivamente, rigettato il ricorso incidentale condizionato, va accolto il motivo del ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, perché provveda al riesame, attenendosi ai principi sopra richiamati, nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso incidentale condizionato; accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2729 - Presunzioni semplici | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 366 - Contenuto del ricorso | Codice Procedura Civile