Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38072 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25158-2020 proposto da:

R.M., in proprio nonché in qualità di titolare dell’impresa individuale AUTOTRASPORTI GEMINI di R.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso ANGELO RUSSO;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GINO NARDOZZI TONIELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5112/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. R.M., in proprio e quale titolare dell’impresa individuale autotrasporti Gemini di R.M. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della impresa autotrasporti Gemini su ricorso di Telecom Italia S.p.a. per l’importo di Euro 7.077,31 concernenti corrispettivi per servizi erogati sulla linea telefonica *****, come da fatture n. ***** del ***** e n. ***** del *****.

A fondamento della propria pretesa il R. dedusse, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore di quello di Reggio Emilia D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 66 bis (codice del consumo), nel merito, l’infondatezza della pretesa attrice essendo intercorso tra le parti un solo contratto stipulato dal R. quale consumatore per una sola utenza telefonica, le cui fatture erano state regolarmente saldate.

Il Tribunale rigettò l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo. Avverso tale pronuncia ha proposto appello R.M., ribadendo l’eccezione di incompetenza territoriale e deducendo nel merito l’omessa valutazione delle prove ed in particolare dell’eseguito pagamento delle fatture relative all’utenza telefonica in questione.

2. La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 5112 del 20 dicembre 2019 ha rigettato il gravame e confermato la sentenza impugnata. Circa l’eccezione di incompetenza ha osservato che quest’ultima doveva essere determinata in relazione alla domanda e poiché le due fatture erano intestate ad “Autotrasporti Gemini di R.M.”, il contratto azionato riguardava un imprenditore e ciò escludeva l’applicazione delle norme sul consumo in favore di quelle ordinarie.

Nel merito, rilevava che il ricorrente non aveva contestato di aver ricevuto ed utilizzato i servizi oggetto di fattura, ma di aver già adempiuto alle sue obbligazioni. In proposito la Corte d’appello ha osservato che, pur riferendosi le due fatture azionate alla utenza telefonica intestata al R.M., esse riguardavano servizi diversi da quelli oggetto delle fatture quietanzate prodotte in atti. Deduceva da ciò la esistenza di due diversi rapporti contrattuali riferiti, rispettivamente, al traffico telefonico ordinario e ad altri servizi.

3. Avverso tale sentenza R.M., in proprio e quale titolare della ditta Autotrasporti Gemini propone ricorso sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso Telecom Italia spa.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 66 bis, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2; il ricorrente censura la sentenza per non aver accolto l’eccezione di incompetenza territoriale.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello ha fondato il rigetto dell’eccezione di incompetenza sul fatto che le fatture azionate fossero intestate alla impresa Autotrasporti Gemini con sede in ***** e pertanto riferite ad un rapporto contrattuale costituito con un imprenditore. Tale circostanza non è stata contestata con il primo motivo di ricorso il quale si è limitato a riproporre le medesime osservazioni già respinte dal giudice di appello, incentrate sulla esistenza di altre fatture intestate a R.M..

4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art, 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, censura la sentenza impugnata per la parte in cui ha ritenuto esistente, fra Telecom e autotrasporti Gemini di R.M., un contratto diverso da quelle relativo alla utenza telefonica *****, intestata a R.M. in proprio. Deduce in proposito che non avendo Telecom prodotto in giudizio detto diverso contratto e gravando su di esso la prova del fatto costitutivo del diritto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto accogliere l’opposizione.

Il motivo è inammissibile perché il ricorrente richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne’ il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497).

Orbene, la Corte d’appello con motivazione esaustiva e non impugnata nei suoi passaggi logici, ha osservato che il ricorrente non aveva contestato di aver fruito dei servizi recati dalle fatture azionate da Telecom Italia, non compresi nelle diverse fatture quietanzate versate in atti, e da ciò ha tratto la conclusione della esistenza di un diverso contratto relativo a detti servizi, intestato alla Impresa Gemini.

Ciò che il ricorrente tenta di ottenere in questa sede, pertanto, è una valutazione delle prove e degli elementi probatori che rientra nel giudizio autonomo del giudice, e che, non può essere oggetto di critica in questa sede.

5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2300 oltre 200 per esborsi, o e accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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