Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38073 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28754-2020 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 32, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LANIGRA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO LASCARI;

– ricorrente –

contro

GENERTEL SPA, B.V.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 448/2020 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 28/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. S.C. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Palermo B.V. nonché la società Assicuratrice Genertel S.p.a. al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso in data 31 gennaio 2015.

A fondamento della propria domanda espose che mentre la sig.ra C.M. si trovava alla guida del suo motoveicolo, giunta ad una intersezione stradale, venne urtata da una autovettura di proprietà della sig.ra B.V., condotta nell’occasione dal sig. F.R., che in violazione della segnaletica stradale, omise di arrestare la propria marcia e concedere la precedenza al motoveicolo del S. che, per l’urto, cade a terra riportando ingenti danni.

Istruita la causa mediante escussione dei testi e disposta la C.T.U., il Giudice di Pace di Palermo rigettò la domanda attorea ritenendo non provata la dinamica del sinistro ed il nesso causale tra quest’ultimo ed i danni lamentati.

Avverso tale decisione S.C. ha proposto appello eccependo la nullità della C.T.U. nonché l’errata valutazione dei mezzi di prova da parte del giudice di primo grado.

2. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 448 del 28 gennaio 2020, ha accolto parzialmente l’appello del S. condannando la Genertel S.p.a. e B.V., in solido tra loro, al pagamento Euro 1.333,92 a titolo di risarcimento del danno nonché al rimborso, in favore dell’appellante della metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

3. Avverso tale pronuncia S.C. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, e art. 145 C.d.S., commi 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta che il Tribunale avrebbe errato nell’applicare al caso di specie l’art. 2054 c.c., da un lato, poiché questo ha natura sussidiaria e dunque opera solo qualora non sia altrimenti possibile accertare il grado di colpa di ciascun conducente; dall’altro, poiché avrebbe disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale allorquando il sinistro stradale sia stato cagionato da un conducente di un veicolo per violazione della segnaletica stradale di “stop”, può ritenersi dimostrato il nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l’evento dannoso.

Il motivo è inammissibile in quanto l’accertamento circa la sussistenza del concorso di colpa concerne il merito della vicenda e pertanto non è censurabile in sede di legittimità. Ed il giudice dell’appello a pag. 5 della sentenza impugnata ha affermato che pur se il sinistro deve ritersi avvenuto, in linea di principio, con le modalità indicate in citazione, l’istruttoria non ha comunque consentito una compiuta ricostruzione degli eventi relativamente ai punti di urto dei mezzi, all’esatta posizione dei due veicoli su strada al momento dell’urto, alla loro velocità di percorrenza nello stesso frangente, alle manovre effettuate dalla C. di messa in sicurezza del proprio veicolo, tali circostanze non emergendo né dal CAI, né dalle deposizioni testimoniali, né infine dalla CTU espletata in appello.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2058 e 1223 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver erroneamente quantificato il danno risarcibile.

Il ricorrente muove dal presupposto che il danno risarcibile fosse di Euro 6.601,70, maggiore del valore commerciale del bene, pari ad Euro 4.800, così come accertato dal C.T.U. Deduce pertanto che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare tale somma e, in ipotesi di conferma del concorso di colpa, la metà di essa in luogo di Euro 1.322,93 liquidati dal Tribunale.

Il motivo è inammissibile perché il Tribunale ha quantificato il danno nella minor somma 2.637,95 avendo dedotto Euro 1.345,11 per danni estranei al sinistro ed Euro 2.618,64 per danni non provati. Tali due statuizioni non sono state censurate dal ricorrente. Ne segue che la doglianza è sia inammissibile che infondata in quanto basata sull’errato presupposto che il danno risarcibile fosse di Euro 6.601,70.

Ne segue che essendo il danno risarcibile inferiore al valore commerciale del bene, il ragionamento sviluppato dal ricorrente viene integralmente a cadere con la conseguente inammissibilità del ricorso.

6. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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