Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.38076 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1677/2019 proposto da:

D.V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAVINIO, 15 (TEL. *****), presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO TRIOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TOBIA CAPUTO;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante e procuratore ad negotia sig. P.L., rappresentata e difesa dall’avvocato V.C., elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Lecce, Viale M. De Pietro n. 11;

– controricorrente –

nonché contro V.C.,

– intimato –

avverso la sentenza n. 1252/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 1/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/5/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 1/12/2017 la Corte d’Appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. D.V.C. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Lecce n. 235/2010, ha rideterminato in aumento l’importo in favore del medesimo liquidato dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il 5/8/2004 per colpa del sig. L.G., assicurato per la r.c.a. con la società Unipol Assicurazioni s.p.a..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il D.V. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Unipol Assicurazioni s.p.a..

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “assenza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonché “omessa valutazione di fatti decisivi per la controversia”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito abbia ravvisato la sussistenza della “lesione alla cuffia dei rotatori” come sopravvenuta al sinistro valorizzando un certificato medico, invero già trasmesso al CTU nel corso delle operazioni peritali nel primo grado di giudizio con raccomandata A.R. 29.01.2007, dal CTU depositato in cancelleria, unitamente all’elaborato peritale, il *****”, di cui ha “totalmente travisato” il contenuto.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1223 c.c., art. 41 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente valutato il nesso di causalità, riconducendo “la ritenuta assenza di prova del nesso causale a circostanze del tutto ignote riguardo a natura ed idoneità lesiva, rispetto all’efficienza causale diretta dei traumi riportati… nel sinistro”.

Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 4 motivo denunzia violazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia pronunziato facendo riferimento a documentazione che “non esiste agli atti del giudizio” e introducendo “un tema in fatto completamente nuovo e decisivo rispetto ai temi dibattuti tra le parti, rispetto alle ragioni in base alle quali il giudice di primo grado aveva respinto la domanda risarcitoria e nuovo anche rispetto alla relazione di CTU”.

Lamenta l’erronea valutazione delle emergenze processuali.

Con il 5 motivo denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonché “mancata valutazione di fatti decisivi per il giudizio”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole della “gravissima e radicale illogicità della motivazione” là dove risulta nell’impugnata sentenza esclusa “la riconducibilità al sinistro delle lesioni alle spalle” argomentando dal rilievo che “essendo queste gravemente invalidanti se fossero state effettivamente sussistenti al momento del primo soccorso mal si concilierebbero con la decisione del D.V. di rifiutare il ricovero a fronte delle sofferenze che avrebbe comportato”.

Lamenta che “il ragionamento… potrebbe avere un qualche senso logico soltanto se la vittima avesse riportato unicamente quelle lesioni, mentre risulta del tutto fuorviante ed altamente illogico in un politraumatizzato grave quale era il D.V.”, risultando invero il rifiuto del ricovero a fortiori “incongruente con altri dati obiettivi pure apprezzati in sentenza, ovvero la certa sussistenza di molteplici fratture ossee”, che “prima ancora di quelle legamentose alle spalle avrebbero dovuto indurre il D.V. a non rifiutare il ricovero”, sicché “e’ impossibile comprendere le ragioni per le quali il D.V. avrebbe dovuto accettare il consiglio di ricovero solo se fosse stato effettivamente afflitto dal dolore alle spalle e non invece perché certamente afflitto dal ben più grave dolore di plurime fratture ossee al piede ed alle costole, delle quali non è mai stata posta in dubbio la riconducibilità al sinistro”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

E’ rimasto in sede di giudizio di merito accertato che all’esito del sinistro stradale avvenuto il ***** ed ascritto all’esclusiva responsabilità del sig. L.G., tra i danni subiti dall’odierno ricorrente è stato dai giudici di merito escluso la risarcibilità del danno biologico lamentato in conseguenza della “lesione della cuffia dei rotatori di entrambe le spalle”.

Argomentando dal rilievo che, “dovendo esprimersi sul nesso di causalità tra la lesione della cuffia dei rotatori di entrambe le spalle di D.V.G. ed il sinistro in cui egli fu coinvolto in data 5.08.2004”, il CTU “ha ipotizzato – argomentando dal mancato rinvenimento nella documentazione sanitaria formata in occasione del sinistro e versata in atti da parte attrice (e soprattutto nei certificati medici ospedalieri del 9.08.2004 e del 6.09.04, particolarmente significativi perché rilasciati dall’ambulatorio di ortopedia) di tracce documentali di tale patologia e della sua sintomatologia fino al 13.10.04 – … che la stessa dovesse essere ricollegata non al sinistro bensì, piuttosto, a fenomeni degenerativi legati all’età del D.V. (che, all’epoca, del sinistro, aveva circa 70 a.)”; e nel ravvisare la “censura al riguardo mossa dall’odierno ricorrente in sede di gravame avverso l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui il suindicato “argomento del CTU” essere “in realtà alquanto inconsistente” in quanto “nei due certificati del 9.0804 e del 6.0904 non si fa menzione neanche delle fratture costali riportate… della cui esistenza e della cui connessione causale con il sinistro… il CTU non ha invece dubitato”, la Corte di merito (sottolineando che “a differenza della rottura dei rotatori delle spalle” le fratture costali “sono state refertate fin dal primo certificato del Pronto soccorso del *****”) si è invero limitata a osservare che “dalla certificazione rilasciata dai sanitari intervenuti in occasione dell’accesso del D.V. ( G.) al pronto Soccorso dell’Ospedale di ***** emerge… che egli, accettato in Pronto Soccorso alle h. 12,24, ne fu dimesso alle h. 15,17”; e che “ciò avvenne per avere… rifiutato il ricovero”, nonché a ravvisare come infondati “i motivi di critica formulati”, in quanto contraddetti “dalle acquisizioni processuali dianzi esaminate” e altresì in ragione della “carenza probatoria circa la sussistenza del nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta del responsabile dell’illecito”, con “mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del danneggiato” al riguardo.

Orbene, a parte il rilievo che la corte di merito fa erroneamente riferimento alla necessità della prova della “certa sussistenza del nesso di causalità” laddove risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che diversamente che in quello penale nel giudizio civile ai fini dell’accertamento del nesso di causalità trova invero applicazione il criterio del “più probabile che non” (cfr., da ultimo, Cass., 10/12/2019, n. 32124), non potendo il giudice negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma dovendo stabilire quale tra esse sia “più probabile che non” in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento (v. Cass., 6/7/2021, n. 19033); e atteso, d’altro canto, che il vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova -implicando non una valutazione dei fatti, ma una constatazione che l’informazione probatoria utilizzata in sentenza è contraddetta da uno specifico atto processuale- esclude che si verta in ipotesi di c.d. doppia conforme quanto all’accertamento dei fatti, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giusta l’art. 348 c.p.c., u.c., (v. Cass., 5/11/2018, n. 28174), va osservato che l’impugnata decisione risulta in argomento fondata su una motivazione invero intrinsecamente ed irredimibilmente illogica e contraddittoria, del tutto inidonea a consentire di apprezzare l’iter logico-giuridico dalla corte di merito seguito per addivenire alla formulata conclusione, non raggiungendo il necessario limite del minimo costituzionale al riguardo necessario e conseguentemente non sfuggendo alla relativa valutazione in termini di mera apparenza, e, quindi, di inesistenza sul punto (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e conformemente da ultimo Cass., 18/4/2019, n. 10813; Cass., 30/5/2019, n. 14754; Cass., 6/5/2020, n. 8508; Cass., 25/6/2021, n. 18285; Cass., 6/10/2021, n. 27130).

Nel ravvisare l’infondatezza delle censure all’epoca mosse dall’odierno ricorrente e allora appellante avverso la decisione del giudice di prime cure con particolare riferimento alle condivise “perplessità manifestate dal CTU circa la certa derivazione causale dal sinistro per cui è causa dalla lesione massiva dei rotatori delle due spalle lamentata dall’attore”, argomentando dal rilievo che “la tesi dell’appellante non trovi obiettiva e tranquillizzante conferma nelle emergenze processuali” alla stregua “della stessa produzione sanitaria acquisita agli atti di causa”, in quanto “dalla certificazione rilasciata dai sanitari intervenuti in occasione dell’accesso del D.V. ( G.) al pronto Soccorso dell’Ospedale di ***** emerge… che egli, accettato in Pronto Soccorso alle h. 12,24, ne fu dimesso alle h. 15,17” e risulta altresì che “ciò avvenne per avere… rifiutato il ricovero”, la corte di merito perviene infatti ad affermare di non poter fare “a meno di rilevare che una tale decisione appare difficilmente compatibile con il quadro clinico che, ove la patologia fosse insorta nell’immediatezza del sinistro, avrebbe dovuto necessariamente affliggere il D.V.”.

La sopra riportata motivazione risulta in realtà apoditticamente fondata su una mera illazione ipoteticamente formulata dal CTU senza dedurre alcun supporto scientifico al riguardo.

Per altro verso, risulta tralasciata la riconducibilità causale della lamentata “lesione massiva dei rotatori delle due spalle” pur in caso di ravvisata relativa insorgenza “in un secondo momento rispetto alla “frattura del piede destro”, descritta come intervenuta “in un primo tempo” nella “certificazione rilasciata dal medico curante del D.V., Dott. G.N., in data *****” dalla corte di merito posta a base dell’assunta decisione.

A tale stregua essa non si sottrae alla censura in ordine all’erronea individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito alla luce della regola giuridica applicata in tema di nesso di causalità (v. Cass., 10/4/2019, n. 9985; Cass., 25/2/2014, n. 4439; Cass., 7/12/2005, n. 26997. E già Cass., 23/3/1963, n. 711), con riferimento alle conseguenze dannose legate all’evento dannoso non solo da un rapporto di regolarità giuridica (v. già Cass., 11/1/1989, n. 65) ma anche in caso di causalità specifica (v. Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 582), in presenza di danni conseguenza costituenti effetto delle condizioni personali (anche eccezionali) del danneggiato ovvero del fatto successivo del terzo (e in particolare del medico per cura errata o errato intervento medico) non potendo invero pervenirsi a ridurre o escludere anche il relativo risarcimento in favore della vittima che agli stessi rimane specificamente esposta in conseguenza dell’antecedente causale determinato dalla condotta colposa (o dolosa) del debitore/danneggiante (come posto in rilievo anche da autorevole dottrina, che lo indica quale “danno diretto”), quest’ultimo dovendo pertanto risponderne (anche) sul piano risarcitorio (cfr. Cass., 18/4/2019, n. 10812; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 20/11/2017, n. 27254; Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 3/2/2012, n. 1620; Cass., 21/7/2011, n. 15991).

Dell’impugnata sentenza, assorbiti ogni altra diversa questione e differente profilo nonché gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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