Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.38082 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8152/2019 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE VATICANO 48, presso lo studio dell’avvocato DEMETRIO FENUCCIU, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1743/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:

1. Con atto notificato il 13 marzo 2019 P.C. ricorre per cassazione della sentenza numero 1743/2018 della Corte d’appello di Salerno, depositata il 9 novembre 2018, con la quale è stato rigettato l’appello avverso la sentenza di rigetto della domanda volta a far dichiarare l’illegittimità del decreto di revoca delle agevolazioni e incentivi concesse al ricorrente dal Ministero dello sviluppo economico per l’ampliamento di un laboratorio di pasticceria, nonché volta, in via subordinata, ad ottenere la revoca soltanto parziale dei contributi medesimi. Il ricorso è affidato a 10 motivi illustrati da successiva memoria. Con controricorso notificato il 17 aprile 2019 resiste Ministero dello sviluppo economico. L’Agenzia delle Entrate, intimata, non ha svolto difese.

2. Per quanto rileva in questa sede, il ricorrente, dopo avere ricevuto una cartella di pagamento per la restituzione di quanto ricevuto a titolo di contributo la impresa di pasticceria da lui gestita, ha convenuto in giudizio sia Equitalia che il Ministero dello sviluppo economico innanzi al Tribunale di Salerno per far accertare l’illegittimità della revoca del provvedimento col quale gli era stato revocato il contributo di Euro 118.584,38 corrispondente a un finanziamento pubblico ottenuto per ampliare la propria attività di pasticceria. All’esito dell’istruttoria, consistita nell’acquisizione dalla banca concessionaria incaricata dal Ministero della nota del 30 dicembre 2000 con cui l’attore aveva – in tesi avanzato la richiesta di proroga di sei mesi per ultimare il programma, nonché della nota di riscontro richiesta della documentazione inviata dalla banca in data 6 marzo 2001, il Tribunale, pur rilevando che la sottoscrizione dell’istanza di proroga era stata disconosciuta dall’attore senza che la controparte ne avesse chiesto la verificazione, donde ne deduceva la sua inutilizzabilità, riteneva comunque provato il ritardo nella implementazione dei macchinari, perché l’attore aveva esso stesso sostenuto che solo la consegna, e non anche l’acquisto dei macchinari, era mancata nei tempi previsti dall’originaria programmazione, e ciò era sufficiente a dimostrare che il programma di investimento non era stato ultimato nel termine previsto; l’attore, difatti, nulla aveva dedotto sull’effettivo impiego dei macchinari acquistati, ritenendo non decisiva la prova orale richiesta, nonché le prove documentali attestanti la consegna dei macchinari.

3. Precisava il Tribunale che l’assunto dell’attore secondo cui l’adempimento dell’acquisto dei macchinari valesse a far ritenere soddisfatto il requisito dell’adempimento del programma non trovava riscontro nella prassi della disciplina di settore, perché pacifica era la perentorietà del termine non solo per l’acquisto e per l’ultimazione dell’attività di realizzazione degli impianti, ma anche per il concreto avvio e la messa in funzione degli stessi nel quadro dell’attività destinata ad essere in tal guisa implementata.

4. Il ricorrente proponeva gravame innanzi alla Corte d’appello di Salerno. La Corte d’appello, nel rigettare l’impugnazione, rilevava che l’assunto di fondo dell’impugnante, qui ricorrente, fosse concettualmente errato, in quanto l’acquisto dei macchinari non sarebbe sufficiente a dimostrare l’impiego dei medesimi nel ciclo produttivo, di cui è mancata la prova, come ritenuto dal giudice di primo grado. Sicché negli stessi termini si doveva ragionare anche con riguardo alla pretesa sussistenza dei requisiti per configurare, in via subordinata, una ipotesi di revoca parziale del contributo, per il fatto che, anche in questo caso, l’appellante aveva erroneamente dedotto che parte dei macchinari erano stati tardivamente acquistati e consegnati, ma comunque non era stato in grado di dimostrare che i macchinari fossero stati immessi, anche solo parzialmente, nel ciclo produttivo, né le prove per testi si dimostravano rilevanti sul punto.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, quale error in procedendo, la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale assunto, stravolgendo la domanda e la causa petendi, che il ricorrente avrebbe posto a fondamento della domanda la deduzione che il solo acquisto dei macchinari avrebbe consentito di ritenere ultimato il programma di investimento, senza avvedersi che, invece, l’attore aveva allegato e provato la consegna e l’immissione nel ciclo produttivo dei beni strumentali finanziati, attestata da una perizia giurata, articolando prova testimoniale sul punto. La stessa sentenza di primo grado avrebbe dato atto dell’esecuzione delle opere di installazione, assumendo la non effettiva immissione nel ciclo produttivo, mentre in sede di gravame sarebbe stata messa in discussione la statuizione del giudice di prima istanza circa la necessità di provare la messa in funzione dei macchinari e la mancata prova del loro impiego nel ciclo produttivo.

1.1. Il motivo è inammissibile in quanto nella censura non viene riportato il contenuto della pretesa iniziale tramite la quale verificare il vizio processuale denunciato, ma solo alcuni stralci delle argomentazioni in fatto e delle produzioni documentali allegate (p. 17 ricorso). Come tale, la censura difetta del requisito di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6. La mancanza di tale indicazione rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

1.2. Del resto, parte controricorrente, riporta, trascrivendola, il contenuto della pretesa attorea da cui si evince che, invero, il semplice acquisto dei macchinari fosse indicato dall’attore come sufficiente a dimostrare l’insussistenza delle condizioni di legge per far luogo alla revoca, come rilevato dalla Corte di merito (Cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19985 del 10/8/2017; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/7/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 17/5/2006).

1.3. In generale (e questa considerazione vale anche con riferimento alle ulteriori censure), il vizio di omessa pronuncia causativo della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., non si configura allorquando il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere; in tal caso, è integrato il diverso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella misura in cui il giudice abbia omesso la considerazione di fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della “quaestio facti” in funzione dell’esatta qualificazione e sussunzione “in iure” della fattispecie (v. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 22799 del 29/09/2017).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui la Corte d’appello avrebbe erroneamente statuito che il ricorrente, avendo introdotto una domanda di accertamento negativo della sussistenza dei presupposti della revoca, avrebbe dovuto provare che la realizzazione del programma potesse dirsi intervenuta con la sola ultimazione dell’acquisto e non altro, così invertendo l’onere probatorio gravante, invece, sull’amministrazione qui resistente. Sul punto si insiste sul fatto che il ricorrente avrebbe allegato e provato di aver acquistato i macchinari e le attrezzature finanziate, e di avere addirittura sborsato somme assai superiori all’investimento agevolato e che i macchinari erano stati consegnati e presenti all’interno del laboratorio.

2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto, pur facendo riferimento ai documenti allegati nel giudizio di merito, nessun cenno viene fatto circa il luogo processuale della produzione cui si riferiscono nel giudizio di merito. Inoltre manca ogni riferimento alla statuizione della Corte d’appello che, in tesi, avrebbe posto sul ricorrente, anziché sulla resistente, l’onere di prova circa la mancata implementazione dei macchinari, e ciò in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

2.2. In iure, si osserva che l’impostazione criticata dal ricorrente non trova supporto giurisprudenziale, là dove si assegna al soggetto che riceve il contributo l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per riceverlo (Sez. 5 -, Sentenza n. 22908 del 21/10/2020; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1588 del 23/01/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15617 del 09/07/2014; Sez. 5, Sentenza n. 1612 del 25/01/2008).

3. Come motivo secondo bis si deduce violazione degli artt. 99,115,116 c.p.c. e art. 24 Cost., ex art. 360 c.p.c., n. 3. Si deduce che la Corte d’appello abbia dato rilievo decisivo alla circostanza che la banca incaricata dell’istruzione della pratica avesse richiesto senza esito, in data 6 marzo 2001, l’esibizione di documentazione idonea a consentire l’accertamento, tra l’altro, dell’esistenza di una eventuale causa di forza maggiore che avesse potuto determinare lo slittamento dei tempi di realizzazione degli investimenti. Per tale via il giudice dell’appello avrebbe erroneamente ricollegato il rigetto della domanda, anche in punto di inammissibilità della revoca parziale, alla mancata esibizione di documentazione da parte dell’odierno ricorrente in sede stragiudiziale, in riscontro alla richiesta della banca concessionaria formulata per valutare un’istanza di proroga in realtà inesistente e disconosciuta.

3.1. Osserva la Corte che anche con riferimento a questa censura si svolgono considerazioni che, pur prendendo spunto da argomentazioni trattate dalle parti nel giudizio di merito, di cui la Corte d’appello dà atto (sentenza, p. 9), non fanno specifico riferimento alla ratio decidendi che assume, a principale motivo del rigetto, il fatto che la parte attrice abbia preteso sin dall’origine, erroneamente, di far valere che l’acquisto dei macchinari, e non anche la loro implementazione, fosse condizione sufficiente a integrare il diritto al contributo anche in via tardiva (sentenza, p. 10). Sicché anche tale motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4, posto che non si confronta con la ratio decidendi, in grado di assorbire ogni ulteriore considerazione circa il comportamento tenuto dal ricorrente in sede di interlocuzione con la banca delegata dal Ministero(Cass., sez. un. 7974 del 2017, in motivazione).

4. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’attore non abbia preso posizione sulla mancata ultimazione del programma con l’inserimento dei macchinari nel ciclo produttivo, avendo egli inteso come sufficiente l’acquisto dei macchinari, mentre dalla lettura della proposta di revoca del 2 dicembre 2003, trascritta a pagina 5 del ricorso e indicata come allegato 7, risulterebbe che la revoca è stata disposta solo perché il ricorrente non avrebbe dimostrato la sussistenza di una causa di forza maggiore per l’ultimazione del programma, dopo aver confessato il ritardo con una domanda di proroga. Sul punto si deduce che vi sarebbe stato un travisamento della prova circa la mancata ultimazione del programma, desunta dalla richiesta di proroga successivamente disconosciuta, non derivante dunque da un autonomo accertamento in grado di resistere alla sopravvenuta inutilizzabilità dell’istanza di proroga in quanto disconosciuta dal ricorrente. Sotto altro concorrente profilo si denuncia che il vizio denunciato sussisterebbe con riferimento alla mancata considerazione delle fatture, bolle e consulenza tecnica di parte che indicherebbero la data di consegna dei macchinari (di cui agli “allegati 4, 5 e 11 bis citati), ma non considerate dalla Corte di merito.

4.1. Anche in questo caso il motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c.. n. 4, in quanto non si fa alcun riferimento alla ratio decidendi che, come anzidetto, fonda il diniego di tutela in ragione della mancata prova dell’effettivo impiego dei macchinari nel ciclo produttivo, rendendo quindi superflua ogni ulteriore argomentazione svolta dalla Corte in merito alla rilevanza del mancato invio di informazioni chieste dalla banca che, anche se erroneamente considerata nonostante il disconoscimento avvenuto, non è in grado di mettere in crisi il motivo centrale del rigetto dell’appello, riposto su una differente ratio decidendi (Sez. 3 -, Ordinanza n. 15350 del 21/06/2017 (Rv. 644814 – 01); Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015; Sezioni Unite, n. 7931 del 2013).

4.2. Inoltre, con riferimento a una sentenza doppiamente conforme il ricorrente avrebbe dovuto indicare per quale verso le valutazioni effettuate dal secondo giudice si diversificano da quelle del primo, e ciò in base alla giurisprudenza formatasi in riferimento alla preclusione indicata nell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, con riguardo alla censura dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016); sicché il sindacato di legittimità del provvedimento impugnato sarebbe possibile soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26097 del 11/12/2014).

5. Con riferimento al quarto motivo si deduce quale error in procedendo violazione dell’art. 132 c.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, rilevanti ex art. 360 c.p.c.. n. 4. Si denuncia che, a fronte delle plurime deduzioni circa la sussistenza di bolle di accompagnamento dei macchinari, nonché della richiesta di prova testimoniale sul punto, la Corte d’appello si sarebbe limitata a confermare quanto statuito dal primo giudice, senza spiegare perché avesse ritenuto di disattendere le articolate doglianze espresse nei motivi.

5.1. La deduzione non si confronta con la ratio decidendi, e in particolare là dove la Corte territoriale ha ritenuto che sia nella causa petendi del libello introduttivo, sia in sede di precisazione della domanda, il ricorrente non abbia preso posizione in ordine alle ragioni della mancata realizzazione del programma che avevano portato alla decisione sulla revoca, peraltro espressamente collegata alla nota del 2 dicembre 2013. Si tratta infatti di una motivazione intrinsecamente congruente ed esaustiva rispetto al perimetro della domanda individuata dal giudice di merito, tutt’altro che apparente secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza (SU 22232/16 e SU 8053/14).

5.2. Inoltre, i riferimenti ad atti processuali in tesi non adeguatamente considerati sono oltretutto inerenti a documentazione frammentariamente citata in altra parte del ricorso, dedicata alla esposizione sommaria dei fatti, ma non specificatamente riprodotti nel loro contenuto essenziale nel motivo e, dunque, impediscono a questa Corte di coglierne la decisività, nonché la effettiva e tempestiva produzione nel giudizio di merito in relazione allo specifico motivo di impugnazione.

5.3. Anche questo motivo pertanto risulta inammissibile in quanto del tutto aspecifico ex art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, non essendo idoneo a dimostrare una incoerenza interna nella motivazione, resa invece con argomentazioni logiche e puntuali, sulla base del cd “minimo costituzionale” richiesto dalla normativa processuale.

6. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3; il ricorrente deduce che la prova dell’adempimento può essere data anche a mezzo di presunzioni, come quelle deducibili dalle fatture di acquisto dei macchinari, dall’aver speso somme superiori a quelle richieste con il finanziamento, dalla presenza degli stessi macchinari nel laboratorio di pasticceria sin dal 1998, come attestato nella perizia giurata e nei documenti di consegna dei beni, e dall’intervento di assistenza sulle attrezzature compiuto dalla stessa società fornitrice. Tali fatti sarebbero stati di per sé sufficienti a inferire l’avvenuta realizzazione del programma finanziato.

6.1. Il motivo non si raccorda alla ratio decidendi, là dove ha nella sostanza escluso che vi fossero elementi sufficienti a provare il diritto al contributo, avendo il finanziamento ad oggetto l’ampliamento del laboratorio di pasticceria, ed avendo quindi il ricorrente l’onere di provare l’implementazione di quel ciclo produttivo, con la messa in funzione e in produzione dei macchinari acquistati, non avendo alcun valore i riferimenti temporali delle date delle fatture di acquisto dei macchinari o alle bolle di consegna o delle attestazioni circa la loro presenza nel laboratorio 6.2. Inoltre, si tratta anche in questo caso di valutazione di merito del tutto insindacabile, cui il ricorrente contrappone inammissibilmente una propria valutazione, senza specifico riferimento al contenuto specifico e al valore indiziario di detti documenti, che rende inammissibile il motivo per carenza di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6.

7. Con il sesto motivo si denuncia violazione falsa applicazione ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per motivazione apparente. Si deduce che attraverso l’esame delle prove testimoniali la Corte d’appello avrebbe potuto verificare che, rispetto al programmato ampliamento del laboratorio di pasticceria esistente dal 1986, l’avvenuta installazione delle attrezzature acquistate erano in grado di provare la messa in funzione degli stessi, e dunque il raggiungimento dello scopo del contributo erogato. Si denuncia sul punto che il Collegio giudicante, ritenendo che l’appellante si fosse limitato a provare solo il completamento dell’acquisto di macchinari come se equivalesse alla realizzazione del programma di investimento, abbia in maniera alquanto contraddittoria respinto le richieste istruttorie reiterate sul punto ritenendole generiche e irrilevanti.

7.1. In questo caso il motivo risulta inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto, a suffragio dello specifico motivo, non vengono specificamente richiamati i capitoli di prova non ammessi o non considerati in motivazione, sì da mettere questo collegio nella condizione di potere autonomamente valutare la rilevanza dei medesimi.

7.2. Inoltre, la denuncia di pronuncia apparente mal si concilia con una motivazione che intrinsecamente risulta logica e non contraddittoria, secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza sul punto, per quanto sopra già rilevato (cfr. Cass. Sez. U. 8053/2014 e Cass. Sez. U., 22232/2016).

8. Con il settimo motivo si deduce la violazione degli artt. 189,345 e 346 c.p.c., per avere la Corte ritenuto rinunciate per abbandono le istanze istruttorie invece dedotte e reiterate nell’atto di appello.

8.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366, n. 6, in quanto manca qualsivoglia trascrizione puntuale del contenuto dell’atto processuale di rigetto delle istanze, quantomeno nella parte in cui si sarebbe sostanziata la violazione. Inoltre non viene trascritta la parte di motivazione in cui la sentenza avrebbe preso specifica posizione sul punto.

8.2. La sentenza, invero, riporta solamente il motivo di gravame in merito al rigetto – da parte del Tribunale – della prova testimoniale circa la presenza dei macchinari all’interno del laboratorio (cfr. sentenza, p. 5). Nella motivazione la questione sulla rilevanza o meno delle prove richieste in appello non viene invece affrontata. Tale lacuna non è in grado di mettere in crisi l’impianto della decisione e di integrare un vizio di minuspetitizione sulle istanze istruttorie, posto che la sentenza poggia sulla mancata prova dell’inserimento dei macchinari nel ciclo produttivo, fatto che è in grado di determinare l’ininfluenza di altri fatti e circostanze (quali l’acquisto dei macchinari e il loro recepimento all’interno della pasticceria) ritenuti non rilevanti ai fini del decidere (Sez. 3 -, Ordinanza n. 2830 del 05/02/2021; Sez. 3 -, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020; Sez. L -, Sentenza n. 12193 del 22/06/2020; Sez. 1 -, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018).

9. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 527 del 1995, art. 8, commi, lett. d, artt. 4 e art. 11, ex art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui la Corte d’appello avrebbe respinto anche la domanda subordinata di revoca parziale delle agevolazioni, assumendo che con la nota del 6 marzo 2001 richiamata in quella del 2 dicembre 2003 l’appellante avrebbe omesso di consentire all’istituto bancario incaricato la verifica dello stato di avanzamento e di attuazione del programma, perché non aveva reso, come era sua onere probatorio e interesse, le informazioni richieste. Assume il ricorrente che all’udienza del 19 dicembre 2012, successiva all’acquisizione dell’istanza di proroga e della comunicazione, avrebbe disconosciuto l’istanza di proroga e che la p.a. non avrebbe spiegato istanza di verificazione: pertanto la Corte sarebbe incorsa in una falsa applicazione delle disposizioni di legge in questione.

9.1. Anche questo motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4, per aspecificità rsipetto alla decisione assunta. La circostanza di avere tenuto conto di dichiarazioni disconosciute (istanza di proroga) non si correla con la motivazione principale per cui è stata respinta la pretesa, con assorbimento di ogni altra questione o ulteriore valutazione – svolta evidentemente ad abundantiam – in ordine all’ipotetico comportamento attivo e collaborativo che avrebbe dovuto assumere il ricorrente in caso di richiesta di proroga, a fronte dei chiarimenti della banca.

10. Con il nono motivo viene dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente assume che sia stato del tutto erroneo addossargli un onere probatorio circa i tempi di ultimazione del programma ai fini della revoca parziale, che evidentemente non gravava su di lui ma sull’amministrazione convenuta. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni per cui è inammissibile il secondo motivo di ricorso, in quanto non si confronta con la parte della motivazione che ha ritenuto che spettava al contribuente provare non tanto il tardivo acquisto di parte dei macchinari, ma la sussistenza dei presupposti per una revoca solo parziale del contributo, comunque discrezionale, “per realizzazione parziale del programma”, e non tanto per l’acquisto o la consegna tardiva dei macchinari, come sostenuto dal ricorrente.

11. Con il decimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.M. n. 527 del 1995, art. 8, comma 1, lett. d, comma 4 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Si assume incomprensibile la parte di motivazione in cui la Corte d’appello ha ritenuto che il ricorrente dovesse provare che la revoca parziale del contributo potesse operare in relazione al programma parzialmente realizzato. Si denuncia pertanto che la motivazione sia apparente proprio perché sarebbe stato il Ministero a dover verificare la parte del programma eventualmente non realizzata, rilevando la distinzione tra spese tempestive e non, e sostanziandosi la statuizione in una motivazione che non raggiunge quel minimo di chiarezza costituzionalmente imposto agli organi giudicanti.

12. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta adeguatamente con una motivazione del tutto intellegibile, avendo la Corte territoriale constatato che il potere discrezionale della p.a., in un contesto di mancata prova dell’implementazione del programma di investimento, non sarebbe stato facilmente esercitabile, argomentando che: “non avendo l’appellante in primo grado neppure ipotizzato tale situazione (ovvero la implementazione parziale del programma), il provvedimento di revoca del beneficio non poteva che essere totale, specie ove si consideri che l’accertamento circa la realizzazione di un programma di ampliamento di un’attività di pasticceria solo parziale, anche in concreto ove consentita o resa possibile, sarebbe stata opera, quantomeno ardua”.

13. In merito all’onere di prova, peraltro, è sufficiente richiamare la giurisprudenza citata sopra al punto 2.

14. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, prenotate a debito dal Ministero, oltre il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; per l’effetto condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate in Euro 6.200, 00, oltre Euro 200,00 per spese prenotate a debito dal Ministero, 15% di spese forfetarie e ulteriori oneri;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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