Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38110 del 02/12/2021

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16949-2020 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 173, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO RACANELLI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D’APULIA, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO CARROZZINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2270/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BOGHETICH ELENA.

RILEVATO

CHE:

1.La Corte d’Appello di Bari, con sentenza 2270/2019 del 25.11.2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede e confermando la conversione del contratto a tempo determinato con termine illegittimamente apposto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra S.G. e il consorzio di bonifica Terre d’Apulia, ha respinto la ulteriore domanda del lavoratore tesa al riconoscimento della qualifica superiore corrispondente al V livello di cui al CCNL per i Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario;

2. La Corte territoriale ha osservato che era “documentato e incontestato” che il Consorzio applicasse il CCNL Operai agricoli e florovivaisti; ha, inoltre, rilevato che l’individuazione della contrattazione collettiva di riferimento doveva essere condotta attraverso l’indagine della volontà delle parti, essendo consentito il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro fissato dall’art. 2070 c.c. al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. in caso di mancata applicazione di alcuna contrattazione collettiva e di dedotta inadeguatezza della retribuzione secondo l’art. 36 Cost., domanda che non era stata avanzata dal lavoratore;

3. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il lavoratore, articolando tre motivi di ricorso; resisteva il Consorzio con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1175,1375,2070,2118,2104,2105 c.c., art. 39 Cost., delle disposizioni contenute nel CCNL dipendenti dei Consorzi di bonifica, dell’art. 67 Statuto del Consorzio di bonifica ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 avendo, la Suprema Corte di Cassazione, più volte ribadito che i Consorzi di bonifica non possono essere considerati alla stregua di imprenditori agricoli ed essendo errata l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il Consorzio di bonifica Terre d’Apulia avrebbe applicato il CCNL Operai agricoli e florovivaisti poiché ciò è avvenuto solamente dal 2005. La Corte territoriale non ha esaminato i documenti prodotti in atti e segnatamente le buste paga (ove risulta l’applicazione, dal 1995 al 2005, del CCNL Consorzi di bonifica) e lo Statuto consortile (che, all’art. 67 recita: Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati in applicazione dei contratti collettivi in vigore e successivamente da quelli stipulati”), dovendo altresì considerare che il Consorzio di bonifica Terre d’Apulia non ha mai sottoscritto il CCNL Operai agricoli e florovivaisti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2667,2699,2700,2703 c.c. e mancata valutazione di elementi di prova presenti in atti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 avendo, la Corte territoriale, trascurato le buste paga degli anni 1995-2005 prodotte dal lavoratore e l’art. 67 dello Statuto del Consorzio.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce errato esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 avendo, erroneamente, la Corte territoriale ritenuto applicabile il CCNL Operai agricoli e florovivaisti e richiama le medesime argomentazioni di cui ai motivi precedenti.

4. I motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente in ragione della loro intima connessione.

5. Preliminarmente i motivi risultano inammissibili ove invocano l’ipotesi di travisamento del contenuto di documenti (quali le buste paga), denuncia che non è conforme al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto dei prospetti paga rilasciati dal datore di lavoro, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 cc.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

6. Inoltre, la doglianza relativa al tenore lessicale dell’art. 67 dello Statuto del consorzio, oltre a non risultare decisiva, appare nuova e, perciò, inammissibile, non essendo stata la questione, specificamente trattata nella decisione impugnata né avendo indicato parte ricorrente i tempi e i modi della loro tempestiva introduzione nel giudizio di primo grado e, quindi, della loro devoluzione al Giudice del gravame (cfr. Cass. n. 20694 del 2018).

7. Il ricorso, in ogni caso, risulta manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che il collegio intende riaffermare (cfr. Cass. 11372 del 08/05/2008; Cass. n. 26742 del 18/12/2014; Cass. n. 24160 del 26/11/2015).

Deve essere ricordato che la questione giuridica oggetto d’esame ha a suo tempo dato origine ad un contrasto interpretativo nella giurisprudenza della sezione lavoro, composto dalle Sezioni Unite, con la pronuncia n. 2665/1997, attraverso l’enunciazione del principio secondo cui l’art. 2070 c.c., comma 1 (in base al quale l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione; con la conseguenza che, nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dell’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato. Tale orientamento ha avuto seguito in numerose altre pronunce di legittimità (cfr, ex plurimi, Cass., nn. 12608/1999; 8565/2004; 16340/2009, oltre a quelle già cirtate).

8. Il principio richiamato vale a fondare il rigetto di tutti i motivi di ricorso, i quali tutti presuppongono (come si evince, peraltro, dalla premessa attinente all’enunciazione del petitum) la deduzione di non conformità della retribuzione in concreto erogata al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva invocata (CCNL Consorzi di bonifica), parametro non rilevante per quanto già precisato.

9. Per le ragioni indicate il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto — per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472