Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38111 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13565-2020 proposto da:

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LIVORNO-PISA – SEDE DI PISA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PARTESA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, B.D., P.P.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO ARAGONA, PAOLA MUSSA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 13/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 28 gennaio 2020, la Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.) di Livorno-Pisa avvero la sentenza di primo grado, di annullamento delle ordinanze di ingiunzione nei confronti di Partesa s.r.l. congiuntamente a P.P.F. (n. *****) e congiuntamente a B.D. (n. *****), per violazioni di carattere formale oggetto dei verbali ispettivi di accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo della società con Carlos Silvestri, per essere la prestazione da questo resa di collaborazione autonoma, comportante in particolare l’inapplicabilità della cd. maxi-sanzione;

2. il Tribunale aveva in particolare escluso che a ciò ostasse la vigenza ratione temporis della L. n. 248 del 2006, art. 36-bis, comma 7, riferito non solo ai lavoratori subordinati ma ai lavoratori indistintamente, per essere la contestazione amministrativa fondata sul presupposto di un rapporto di lavoro subordinato ed avendo l’I.T.L. tardivamente dedotta l’irrilevanza del requisito di subordinazione;

3. la Corte medicea condivideva la valutazione del primo giudice, sulla scorta del critico scrutinio delle risultanze istruttorie e per il vincolo, nell’applicazione della disciplina sanzionatoria, dei fatti dedotti dalle parti;

4. con atto notificato il 28 maggio 2020, l’I.T.L. ricorreva per cassazione con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., cui la società, P.P.F. e B.D. resistevano con unico controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 113 c.p.c., per la mancata applicazione della L. n. 73 del 2002, art. 3, comma 3, come modificato dalla L. n. 248 del 2006, art. 36-bis, comma 7, in quanto disciplina ratione temporis vigente relativa ai lavoratori in genere e non soltanto subordinati, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto di essere vincolata dalla ricostruzione dei fatti compiuta dalle parti (unico motivo);

2. esso è infondato;

3. non sussiste violazione, essendone anzi stata fatta un’esatta applicazione, del principio iura novit curia previsto dall’art. 113 c.p.c., comma 1, secondo cui il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame; essendo allo stesso vietato, in forza del principio stabilito dall’art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass. 27 novembre 2018, n. 30607; Cass. 10 giugno 2020, n. 11103);

3.1. nel caso di specie, le Corti di merito hanno correttamente valorizzato la modificazione del “fatto” oggetto di contestazione, risultato non più il rapporto di lavoro subordinato, accertato (e sanzionato) in via amministrativa, ma un diverso rapporto di collaborazione, tardivamente dedotto soltanto all’esito dell’istruttoria del giudizio di primo grado: ipotesi specularmente contraria alla diversa qualificazione giuridica del fatto, inalterato nella sua identità, essendo quella e non questo nella sua disponibilità, a norma dell’art. 113 c.p.c.;

4. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la condanna alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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