Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38115 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19306-2020 proposto da:

G.E., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO DI PIETRO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, anche quale mandatario SCCI SPA, RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1077/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 29/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE GUGLIELMO.

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza n. 1077/2019, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede n. 4055/2017 che aveva dichiarato prescritti i crediti iscritti a ruolo e, per l’effetto, insussistente il diritto dell’INPS, anche quale mandatario della SCCI spa, di procedere a riscossione coattiva nei confronti di G.E., compensando tra le parti le spese di lite.

2. I giudici di seconde cure, in ordine alla impugnazione relativa alla disposta compensazione, hanno rilevato che correttamente era stato applicato il principio della ragione più liquida con l’individuazione del credito vantato quale motivo di illegittimità della pretesa rispetto alla denunciata omessa notifica della cartella e che, in ordine alla individuazione del termine prescrizionale operante dopo la notifica della cartella, il cui contrasto giurisprudenziale era stato posto a base della applicazione dell’art. 92 c.p.c., si era appunto reso necessario l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Cassazione nel 2016 e ciò giustificava la statuizione di compensazione; hanno condannato, poi, l’appellante G. al pagamento delle spese del secondo grado.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione G.E. affidato a quattro motivi.

4. L’INPS, anche quale mandatario della SCCI spa, e la Riscossione Sicilia spa non hanno svolto attività difensiva.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

6. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente obietta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 276c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per non avere la Corte territoriale rilevato, in applicazione del principio della ragione più liquida, che comunque era stata dedotta l’omessa notifica della cartella il cui accertamento, non effettuato dai giudici del merito, avrebbe reso superfluo il profilo della prescrizione del credito e, quindi, il fondamento della disposta compensazione.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 276c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere il Tribunale, prima, e la Corte di appello, dopo, utilizzato impropriamente il principio della ragione più liquida al solo fine di compensare le spese di lite e senza valutare, invece, il principio della soccombenza virtuale.

4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 276c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere i giudici di merito applicato il principio della ragione più liquida in assenza di profili di economia processuale tali da giustificarne l’utilizzo.

5. Con il quarto motivo si eccepisce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché, a differenza i quanto ritenuto dai giudici di merito, la sentenza delle Sezioni Unite, in tema di prescrizione, non aveva determinato un mutamento di giurisprudenza tale da giustificare la disposta compensazione bensì aveva eliminato solo una disarmonia del sistema.

6. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perché tra loro interferenti.

7. Il Collegio ritiene che essi non siano fondati e vadano, pertanto rigettati.

8. Invero, il denunciato vizio, considerato rilevante ai fini della non applicazione del cd. principio della “ragione più liquida” e consistente nell’asserito omesso esame, da parte dei giudici di merito, della questione sulla omessa notifica della cartella, non si rivela decisivo nell’economia della deliberazione della gravata sentenza.

9. Quand’anche, infatti, sarebbe stato valutato l’aspetto dell’omessa notifica della cartella di pagamento, comunque avrebbe dovuto essere accertato anche il merito della controversia avendo il contribuente aperto la discussione sul profilo della prescrizione della pretesa tributaria, dimostrando di avere sul punto interesse (Cass. n. 9873/2011) e legittimando conseguentemente l’applicabilità del cd. principio della ragione più liquida.

10. Alcun omesso esame o violazione di legge e’, quindi, ravvisabile nel caso in esame ove i giudici, a fronte della prospettazione di più questioni, hanno ritenuto, proprio in applicazione del suddetto principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che la causa poteva essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che fosse necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comportasse la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cass. n. 363/2019).

11. Quanto, infine, al quarto motivo, va evidenziato che, in tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c., poiché il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste ragioni (Cass. n. 20457/2011).

12. Inoltre, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come riformulato dalla L. n. 69 del 2009, la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Cass. n. 21157/2019).

13. La Corte territoriale, nella fattispecie in esame, con una valutazione di merito, non soggetta a sindacato di legittimità perché adeguatamente motivata, ha ritenuto che l’intervento delle Sezioni Unite in materia di prescrizione si rese necessario proprio per evitare una disarmonia nella giurisprudenza scaturita dall’equivoco della esistenza di due divergenti orientamenti e che, quindi, l’operazione chiarificatrice del Supremo Consesso integrasse l’ipotesi normativa di cui all’art. 92 c.p.c..

14. Ne consegue, pertanto, anche su tale censura, l’infondatezza della doglianza.

15. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

16. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

17. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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