Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38117 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11343-2021 proposto da:

S.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

M. COSTRUZIONI SRL, in persona dell’Amministratore Unico Ing.

M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI, 1, presso lo studio dell’avvocato ALBINO ANGELILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato ELISABETTA FRAGAPANE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE GUGLIELMO.

RILEVATO

che S.M. ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte dall’Appello di Palermo n. 46/2021, resa nel giudizio intercorso tra il predetto e la M. Costruzioni srl;

che il ricorso, notificato il 5.3.2021, non risulta essere stato depositato e iscritto a ruolo dal ricorrente (cfr. certificazione della Cancelleria di questa Corte in data 4.5.2021);

che la M. Costruzioni srl ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

che trova applicazione, nella specie, il principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (cfr. Cass. n. 29297 del 28/12/2011, n. 3193 del 18/2/2016);

che il ricorso va dunque dichiarato improcedibile;

che alla declaratoria di improcedibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo;

che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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