Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.38133 del 02/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24035/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Saatchi & Saatchi Health s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’Avv. Framcesco Napolitano e dall’Avv. Alessandra Militerno, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Via Po, n. 20, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 50/34/2013, depositata il 1 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal Consigliere Dott. D’Orazio Luigi.

RILEVATO

CHE:

1. L’Agenzia delle entrate irrogava sanzioni nei confronti della PHCG Itali s.r.l. (già Saatchi & Saatchi Healthcare s.r.l.), per gli anni 2002 e 2003, configurando operazioni elusive compiute ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis. In particolare, il 13 maggio 1999 era stata costituiva la PHCG Italy s.r.l. da B.R.N.F. e dalla Cornaggia Investimenti. La società Ramia s.r.l., poi HMC era stata costituita dagli stessi soci il 10 settembre 1999. Successivamente i soci fondatori avevano ceduto le quote della PHCG alla Saatchi & Saatchi BV. In data 23 dicembre 1999 i soci avevano ceduto il totale delle quote della HMC a Leonardo Vinci. Il 10 febbraio 2000 la PHCG aveva stipulato un accordo di consulenza esclusiva con la HMC, con il quale quest’ultima si era impegnata a fornire servizi di consulenza relativi al settore pubblicitario nel campo farmaceutico. Il contratto era stato prorogato per 12 mesi, con remunerazione di Lire 800.000.000. La PHCG aveva chiesto alla HMC di indicare la persona che avesse potuto assumere l’incarico di amministratore delegato della PHCG. La remunerazione, in tal caso, sarebbe passata da Lire 800.000.000 a Lire 600.000.000 per ciascun periodo successivo alla nomina; l’ulteriore remunerazione, di cui al punto 8.3., sarebbe stata pagata direttamente da PHCG all’amministratore delegato nominato. Il 2 luglio 2001, poi, la PHCG acquistava dal Vinci l’intera quota di partecipazione di HMC s.r.l., con il prezzo fissato in una quota fissa di Lire 2.085.000.000 (Euro 1.076.812,63) ed una quota di prezzo “variabile”, in base ai ricavi conseguiti dalla cessionaria PHCG nel corso dell’esercizio 2001, da fissare in base a successivi atti ricognitivi. Il 6 luglio 2001 il Vinci veniva nominato amministratore della PHCG. Il contratto di consulenza tra le due società veniva rinnovato con la mancata previsione della remunerazione aggiuntiva. Nei bilanci chiusi tra l’anno di acquisto della partecipazione (2001) ed il 2003 la PHCG operava svalutazioni della partecipazione. Per l’Agenzia delle entrate si trattava di operazione elusiva in quanto l’interesse della PHCG era esclusivamente quello di acquisire la professionalità del Vinci, sicché le somme erogate erano il compenso all’amministratore, da assoggettare a ritenuta, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 24 e non il corrispettivo da cessione di quote di partecipazioni nella HCM, svalutate nel corso degli anni sino all’azzeramento del loro valore, ai sensi del D.L. n. 209 del 2002, art. 1, comma 1, lett. b. Inoltre, l’amministratore aveva usufruito dell’aliquota agevolata prevista per il capital gain (27 %), anziché di quella massima prevista per l’ultimo scaglione Irpef. La società non aveva operato (e quindi non versato) le ritenute sulle somme versate all’amministratore ed aveva dedotto le quote delle svalutazioni della partecipazione.

2. La società sollevava le seguenti eccezioni: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis in quanto l’operazione era sorretta da valide ragioni economiche e l’amministrazione non aveva indicato attraverso quale altro negozio giudico la società avrebbe potuto conseguire la titolarità della partecipazione acquisita; la non irrogabilità delle sanzioni a fronte di violazioni accertate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis; la nullità del processo verbale di constatazione in quanto la verifica era durata oltre i trenta giorni presso i locali dell’impresa; la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67 per il divieto della doppia imposizione.

2. La Commissione tributaria provinciale di Milano n. 173/44/11 accoglieva i ricorsi riuniti.

3. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza 50/34/2013, depositata il 27 febbraio 2013, rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate, evidenziando che la Commissione regionale con sentenza 89/40/2012 del 28 giugno 2012 aveva confermato la sentenza della Commissione provinciale n. 98/44/10 che aveva annullato gli avvisi di accertamento prodromici agli avvisi di irrogazione delle sanzioni.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, depositando richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio.

5. Resiste con controricorso la società.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 3”, in quanto il giudice di appello ha confermato l’annullamento dei due atti di irrogazione di sanzioni, per gli anni di imposta 2002 e 2003, in quanto gli avvisi di accertamento relativi all’omesso versamento di ritenute alla fonte su redditi di lavoro assimilato a quello dipendente, erano stati annullati da altra sentenza della Commissione regionale, non ancora passata in giudicato.

2. Con il secondo motivo di impugnazione, proposto solo in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo, la ricorrente deduce “In via subordinata: omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 “, in quanto il giudice di appello, poiché la irrogazione delle sanzioni era fondata sugli avvisi di accertamento oggetto di altro giudizio, pregiudiziale a quello in esame, avrebbe dovuto sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

3. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

3.1. Invero, la contribuente ha depositato la domanda di condono presentata ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, corredata della ricevuta telematica, nonché della copia della quietanza di versamento della prima rata dell’importo dovuto per tale definizione.

In atti, infatti, si rinviene la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, art. 6 e art. 7, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, con indicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni (*****), del valore della controversia pari ad Euro 48.439,80, dell’importo lordo dovuto pari ad Euro “zero”, del numero di rate da pagare (“zero”), dell’importo versato per la definizione della prima rata pari ad Euro “zero”.

Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6, convertito in L. 136 del 2018, prevede che “la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”.

5. L’Agenzia delle entrate, con nota del 22 ottobre 2021 ha verificato la legittimità del condono (“lo scrivente Ufficio attesta la regolarità delle domande di definizione delle liti, presentate dalla società “Saatchi & Saatchi Health s.r.l.”, in data 29.05.2019 relativamente all’atto di irrogazione sanzioni n. ***** – anno d’imposta 2002 – e all’atto di irrogazione sanzioni n. ***** – anno d’imposta 2003 -“). L’Avvocatura Generale dello Stato in data 25 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio.

6. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

7. Nell’ipotesi di causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016-(Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782). Inoltre, non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., 890/2017; Cass., 5955/2014).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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