LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 15806/2016 proposto da:
Rome American Hospital S.r.l., già S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama, 52, presso lo studio dell’Avvocato Rosamaria Zuccaro, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Azienda ASL ROMA/***** (già ASL ROMA/*****), in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2676/2016 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 28/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione principale proposta dall’Azienda USL ROMA/*****, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 1684 del 2009, ha condannato la Casa di Cura “Rome American Hospital” al pagamento in favore dell’appellante della somma di Euro 585.603,71, per gli importi delle fatture ***** oltre interessi convenzionali, dovuti a titolo di corrispettivo per il servizio di trasfusione del sangue che, erogato dall’Ospedale di *****, era stato affidato dalla casa di cura all’Azienda sanitaria, giusta convenzione stipulata il 30 luglio 1996.
2. La Corte territoriale, nella natura pubblicistica della materia trasfusionale relativa al sangue umano, ricostruita con richiamo ad una pluralità di norme primarie e regolamentari, integrative di un diritto ad hoc, ha ritenuto la non applicabilità del divieto, di carattere generale, sancito dalla L. n. 537 del 1993, art. 6, Legge Finanziaria del 1994, poi modificata dalla L. n. 724 del 1994, Legge Finanziaria per il 1995, là dove al comma 2 è previsto che è vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi e che i contratti stipulati in violazione del divieto sono nulli.
3. La Rome American Hospital S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
4. L’Azienda Asl Roma/*****, già Asl Roma/*****, è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Le fatture al pagamento dei cui importi la ricorrente era stata condannata con l’impugnata sentenza dovevano riferirsi a prestazioni erogate dalla Asl negli anni successivi alla naturale scadenza della convenzione conclusa dalle parti, intervenuta in data 30 luglio 1999 e, come ritenuto dal Tribunale di Roma, dovevano ritenersi prive di titolo contrattuale.
La decisione del primo giudice era fondata non solo sulla negazione della facoltà di rinnovo tacito della convenzione nella interpretazione della normativa che ne prevedeva il divieto a pena di nullità, ma anche sulla ulteriore ratio decidendi integrata dal principio generale per il quale, il contratto stipulato con la P.A. deve avere forma scritta ad substantiam ed anche l’atto che ne segni la proroga deve rivestire la medesima forma.
La Asl aveva impugnato la sentenza del giudice di primo grado confutando soltanto il capo della sentenza che escludeva il rinnovo tacito sulla base della normativa in materia di acquisizione di beni e servizi della P.A., omettendo invece di impugnare i capi della sentenza che rilevavano il difetto di un titolo contrattuale per le pretese relative a prestazioni rese in un periodo successivo alla scadenza del contratto.
La Corte d’Appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio il giudicato interno sui capi della sentenza non impugnati, in cui era stata rigettata la riconvenzionale della Asl, e senza che fosse stata censurata la motivazione con cui il tribunale aveva ritenuto la natura “extra contrattuale” del credito.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione della L. n. 107 del 1990, artt. 1, 5, 6 e 17, D.M. Sanità 1 settembre 1995, artt. 2,3 e 9 e L. n. 219 del 2005, artt. 4 e 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2240 del 1923, artt. 16 e 17, in combinato con l’art. 1321 c.c. e art. 1350 c.c., n. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Le norme speciali indicate dalla Corte d’Appello dirette a dare conto dell’esistenza di un settore, quello delle trasfusioni, sensibile e connotato dalla tutela di interessi di natura collettiva, non prevedono alcuna deroga la principio generale secondo il quale, i contratti della P.A. devono avere forma scritta ad substantiam, in difetto della quale non si è in presenza di un contratto invalido, ma ad un comportamento di fatto privo di rilievo giuridico.
3. I motivi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati per una loro congiunta trattazione.
3.1. La dedotta violazione del giudicato interno e l’inammissibilità dell’atto di appello per non aver individuato il mezzo proposto una delle due rationes decidendi su cui era fondata la decisione di primo grado ((1) divieto di rinnovazione tacita dei contratti pubblici per acquisizione di beni e servizi L. n. 537 del 1993, ex art. 6; 2) nullità dei contratti stipulati dalla P.A. privi della forma scritta ad substantiam)) colgono della interpretazione della Corte di appello erroneità e limiti.
La Corte territoriale costruisce la propria risposta argomentando dalla previsione del divieto di rinnovazione tacita dei contratti di fornitura di servizi, nell’intento di ricavare all’interno di siffatta categoria contenuti che, connotati dai caratteri della specialità (così per il rilievo pubblicistico della materia trasfusionale connotata dalla gratuità e non onerosità della cessione), sottraggono i contratti sul servizio trasfusionale al divieto di cui alla L. n. 537 del 1993, art. 6.
Ma così operando, la Corte d’appello viola il giudicato interno per non avere dichiarato l’inammissibilità del mezzo proposto in difetto di contestazioni dell’appellante a una delle due rationes decidendi adottate dal tribunale a sostegno della decisione assunta in primo grado, come in modo autosufficiente è stato riportato nel presente ricorso.
3.2. La sentenza qui impugnata si lascia poi apprezzare per l’erroneità della costruzione in diritto tentata, che è incapace di confrontarsi con il principio generale sulla nullità dei contratti conclusi dalla P.A. non rispettosi della forma scritta ad substantiam, espressione compiuta di un potere decisionale del cui esercizio consente il controllo anche contabile.
Il principio del divieto di rinnovo tacito previsto, a pena di nullità, per i contratti della p.A. per la fornitura di beni e servizi dalla L. n. 537 del 1993, art. 6, comma 2, modificato dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 44, va interpretato in via estensiva alla luce del principio, più generale, che fa divieto all’Amministrazione di concludere contratti non rispettosi della forma scritta.
In siffatti termini si è già espressa questa Corte ritenendo l’applicabilità del divieto di rinnovo tacito previsto, a pena di nullità, per i contratti della P.A. per la fornitura di beni e servizi introdotto dalla L. n. 537 del 1993, art. 6, comma 2, modificato dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 44, anche ai contratti stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della normativa, nel rilievo che tale divieto è connaturato ad un sistema che prevede la forma scritta “ad substantiam” dei contratti della P.A., la cui volontà non può desumersi per implicito da singoli atti, dovendosi manifestare necessariamente nelle forme rigide previste dalla legge (vd. Cass. 20/11/2018, n. 29988).
La norma finanziaria (L. n. 537 del 1993, art. 6), sottratta al suo stretto contesto di contenimento della spesa pubblica, va letta come applicativa della più generale regola secondo la quale il contratto concluso dalla P.A. deve rispettare la forma scritta ad substantiam a pena di nullità del contratto stesso, nell’esigenza di un controllo dell’operato della P.A. e così nella non configurabilità di un rinnovo tacito del negozio in precedenza contratto, in difetto dell’indicato requisito, attraverso un comportamento concludente che pure si sia protratto nel tempo, dovendo il contratto rivestire forma scritta ed essere adottato dall’organo legittimato a rappresentare l’ente ed a concludere i contratti, in suo nome e conto (Cass. 11/11/2015, n. 22994; vd. Cass. 09/05/2017, n. 11231).
4. Il ricorso, fondato, va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Roma, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021