LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 8796-2021 proposto da:
L.P., L.R., procuratori di N.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIVORNO 42, presso il proprio studio;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA USL RM A, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARIOSTO 3/9, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA ALESII che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 13613/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBRRTO BELLE’.
RITENUTO
CHE:
1. gli avv.ti L.P. e R. ha proposto, nei riguardi dell’Azienda USL RM A, istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 13613/2020 di questa S.C., per avere essa omesso disporre la pur richiesta distrazione in loro favore delle spese del giudizio di legittimità;
2. il relatore ha proposto l’accoglimento dell’istanza, previa verifica della sua regola notificazione;
3. successivamente alla ricezione di tale proposta, i ricorrenti hanno provveduto a notificare alla controparte, in data 5.7.2021, la proposta stessa ed il decreto di fissazione della trattazione camerale, depositando poi tali documenti in data 12.7.2021 ed instando per il rinvio della trattazione camerale già fissata per il successivo 13.7.2021, al fine di consentire alla controparte di costituirsi.
CONSIDERATO
CHE:
1. l’unico documento depositato dopo l’istanza di correzione è la nota 19.7.9021, di richiesta di rinvio;
2. tale deposito, rispetto, alla facoltà di deposito di memorie in vista della trattazione camerale, ai sensi degli artt. 375 e 376 c.p.c. e art. 380-bis c.p.c., comma 2, norma quest’ultima espressamente applicabile anche al procedimento di correzione (v. art. 391-bis c.p.c., comma 2, è comunque tardivo, in quanto avvenuto successivamente ai cinque giorni prima rispetto alla data stabilita per l’adunanza;
3. inoltre in esso è fatta menzione di un’asserita precedente irregolare notificazione, di cui quella poi eseguita il 5.7.2021 costituirebbe rinnovazione, ma di tale prima notificazione non è stata fornita documentazione ed essa pertanto non può che essere qui considerata come inesistente;
3. d’altra parte, l’art. 391-bis c.p.c. rinvia, per il procedimento, agli artt. 365 ss. c.p.c., che prevedono darsi corso dapprima alla notificazione del ricorso e poi al suo deposito, mentre l’iter qui osservato risulta l’opposto;
4. si può anche ipotizzare che una tale inversione degli incombenti, non soggiacendo l’istanza di correzione dell’errore materiale ad alcun termine, non crei invalidità, se comunque lo scopo processuale risulti integralmente raggiunto;
5. tuttavia, non può ammettersi che la notificazione sia addirittura successiva al decreto di fissazione dell’udienza camerale ed irrispettosa del termine di venti giorni di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 2, perché in tal modo non si potrebbe dire raggiunto ogni scopo rispetto) alla regolare conduzione del procedimento, in quanto comunque la sanatoria imporrebbe la dilazione dell’adunanza, determinandosi in tal modo un’inammissibile, in quanto immotivata, remissione in termini della parte;
6. per il convergere delle ragioni di cui al punto 2 e di cui ai punti 3 e 55. di cui sopra, il ricorso, che resta comunque riproponibile, va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021