Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38221 del 03/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 1760 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:

G.G., (C.F.: *****) rappresentata e difesa dall’avvocato Emanuela Caselli (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di R.E., (C.F.: *****) rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Gotti (C.F.: *****);

– controricorrente –

nonché

F.P., (C.F.: *****);

B.G.L. (C.F.: *****);

NUOVA BANCA DELL’ETRURIA E DEL LAZIO S.p.A. (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché UBI BANCA S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante della prima;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Livorno n. 572/2019, pubblicata in data 23 maggio 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in data 5 ottobre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di F.P., la creditrice G.G. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento dei beni pignorati pronunciato dal giudice dell’esecuzione in favore dell’aggiudicataria degli stessi, R.E.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Livorno.

Ricorre la G., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso R.E..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 23 maggio 2019.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2017. Essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione successiva alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata (senza che possa quindi assumere alcun rilievo, sul punto, la qualificazione delle singole contestazioni avanzate da parte opponente in termini di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ovvero di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., essendo ad esse comunque applicabile la medesima disciplina con riguardo alla sospensione feriale dei termini; ex plurimis, in generale: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01).

Non può attribuirsi in proposito alcun rilievo alla distinzione tra fase sommaria e fase a cognizione piena dell’opposizione, come sostiene la ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, trattandosi di un procedimento unico che, nonostante la struttura cd. bifasica della sua struttura introduttiva, resta unitario ed al quale la regola dell’esclusione dell’operatività della sospensione feriale dei termini si applica integralmente, con riguardo ad ogni fase processuale, ivi inclusa quella a cognizione piena (cfr., in proposito, ad es.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 13928 del 09/06/2010, Rv. 613269 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01), come del resto – è appena il caso di osservare – accade pacificamente nelle stesse opposizioni anteriori all’inizio del processo esecutivo, in cui la fase sommaria evidentemente non esiste, avendo luogo esclusivamente quella a cognizione piena.

Il termine per il ricorso scadeva dunque in data 23 novembre 2019.

Il ricorso è datato 12 dicembre 2019 e risulta notificato in data 20 dicembre 2019.

Esso è dunque tardivo e, come tale, inammissibile.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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