Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38250 del 03/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13535-2020 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’

CALBOI 1, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MARVASI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO VITUCCI;

– ricorrente –

contro

TRN IMBALLAGGI SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO ROSSETTI, CARLO ROBERTO MINOTTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

che:

1. con sentenza 4 ottobre 2019, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello di P.L. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di condanna di T.R.N. Imballaggi Internazionali s.r.l. unipersonale al pagamento delle somme di Euro 76.829,20 per indennità di fine rapporto ai sensi dell’art. 1751 c.c. (avendo ritenuto la distinzione dei due contratti di agenzia tra le parti 30 novembre 2010 – 19 gennaio 2015 e 19 gennaio 2015 – 19 novembre 2015 e la nullità, in particolare, della clausola novativa stipulata e la natura non abdicativa ma di quietanza a saldo della clausola di rinuncia nell’atto di risoluzione del 19 gennaio 2015, non ostativa al diritto dell’agente di chiedere ulteriori crediti in via giudiziale) e di Euro 40.441,00 per indennità di mancato preavviso (essendo dipesa la risoluzione della società preponente dalla condotta dell’agente, che aveva dichiarato all’Enasarco la cessazione del mandato il 18 settembre 2015);

2. premessa l’impugnazione della sola statuizione relativa all’indennità di fine rapporto ai sensi dell’art. 1751 c.c., la Corte territoriale riteneva infondati i motivi di mancata ammissione, l’uno, della C.t.u., in difetto di idonea prova dei fatti costitutivi del diritto e, l’altro, della prova (non già diretta, ma) contraria del lavoratore a quella dedotta dalla società, idonea ad inficiare la verità delle allegazioni di controparte, ma non a dimostrare detti fatti costitutivi;

3. con atto notificato il 26 maggio 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., cui la società preponente resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 421,437 c.p.c., dell’art. 1751 c.c., dell’art. 210 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso la C.t.u. richiesta, nella cui istanza doveva essere implicitamente intesa anche quella di esibizione documentale (secondo la Corte veneziana invece non richiesta), sull’erroneo presupposto del difetto di una propria deduzione probatoria idonea quale agente (nei limiti della documentazione e dei conteggi disponibili), comunque integrante una semiplena probatio, così omettendo il doveroso esercizio dei poteri istruttori officiosi consentiti dal rito (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

3. è nota l’insindacabilità, in sede di legittimità, dell’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla nomina dell’ausiliario giudiziario, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporla, essendo la C.t.u. mezzo istruttorio (e non prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e ben potendo il suo diniego eventuale essere desumibile anche implicitamente dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio considerato unitariamente (Cass. 5 luglio 2007, n. 15219; Cass. 21 aprile 2010, n. 9461; Cass. 13 gennaio 2020, n. 326); peraltro, nel caso di specie, esso è stato pure giustificato con diffuse e articolate argomentazioni (sub p.to 4.1. a pagg. 4 e 5 della sentenza);

3.1. palesemente generica è la doglianza di mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, posto che, nel rito del lavoro, il contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità (del quale esso costituisce sintomatica espressione), involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, sindacabile in sede di legittimità soltanto come vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora la sentenza di merito non adduca un’adeguata spiegazione per disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione (Cass. 25 maggio 2010, n. 12717);

3.2. giova inoltre ribadire l’onere del ricorrente, che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, di riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerga l’esistenza di una “pista probatoria” qualificata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’attività officiosa di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito e di allegare altresì l’espressa e specifica richiesta di tale intervento nel predetto giudizio (Cass. 10 settembre 2019, n. 22628);

4. il ricorrente deduce poi violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., per avere la Corte veneziana erroneamente ritenuto l’acquiescenza dell’agente alla parte della sentenza di primo grado di negazione della natura novativa del secondo contratto, con la conseguente continuità dei due contratti di agenzia (comportante l’inutilità della C.t.u. contabile), nonostante la considerazione dal predetto del rapporto nella sua “interezza” (“Il rapporto di subagenzia de quo iniziava in data 30.11.2010… e terminava in data 19.01/22.09/2015”), alla stregua di “appello implicitamente posto” (secondo motivo);

5. anch’esso è inammissibile;

6. carente sotto il profilo di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, per difetto di idonea trascrizione (Cass. 7 marzo 2018, n. 5478; Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184) dell’atto d’appello (nella palese insufficienza dei tre alinea al primo periodo di pag. 12 del ricorso) e contenente l’allegazione davvero singolare di un “appello implicitamente proposto” (al terzo capoverso di pag. 12 del ricorso), il mezzo confuta, infatti, in modo generico la chiara e netta affermazione di omessa censura dell’agente della parte della sentenza di primo grado, in cui “il giudice di Vicenza aveva escluso la natura novativa del secondo contratto e la continuità dei due rapporti di agenzia” (così al primo capoverso di pag. 5 della sentenza), integrante acquiescenza tacita sul punto, ai sensi dell’art. 329 c.p.c. (Cass. 9 agosto 2007, n. 17480; Cass. 29 febbraio 2016, n. 3934; Cass. 22 marzo 2018, n. 7181);

7. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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