LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29328-2019 proposto da:
P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASTORE FAUSTOLO 7, presso lo studio dell’avvocato GIULIA GRASSO, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO IACONO, ANGELO CACCIATORE;
– ricorrente –
contro
L.C.S., nella qualità di amministratore del condominio di *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA ADELAIDE 8 presso lo studio dell’avvocato MANITULLO, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO GROSSO;
contro
– controricorrente –
M.S., ITALIANA ASSICURAZIONI, C.B., BI.GI.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1362/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 27/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
P.C. proponeva appello avverso sentenza del Tribunale di Palermo del 10 gennaio 2017, che le aveva attribuito responsabilità, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per il cedimento di una ringhiera; resistevano M.S., il condominio di via *****, Italiana Assicurazioni S.p.A., C.B. – che proponeva pure appello incidentale – e Bi.Gi..
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 27 giugno 2019, dichiarava inammissibile l’appello incidentale e, in parziale accoglimento dell’appello principale, riduceva il quantum della domanda risarcitoria da Euro 149.901 a Euro 86.336, e riformava la corresponsabilità della P. e del C., dalla misura del 60% per quest’ultimo e del 40% per la P. ritenuta dal primo giudice passando al 30% per la P. e al 70% per il C..
La P. ha proposto ricorso, da cui si è difeso il condominio con controricorso.
RITENUTO
che:
Il ricorso si articola in quattro motivi.
Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c..
Il secondo motivo denuncia, ancora in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2051,2055 e 2087 c.c..
Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il quarto motivo, infine, denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la corte territoriale condannato la ricorrente alla rifusione delle spese ai chiamati in causa.
I primi due motivi – da vagliare congiuntamente per lo stretto legame che li avvince – costituiscono in effetti, nella loro reale sostanza, il veicolo di una valutazione alternativa fattuale, e perciò patiscono una netta inammissibilità. Ad abundantiam, allora, si rileva che nel caso in cui superassero detta soglia caso qui non verificatosi, appunto – non sarebbero fondati, avendo oramai questo giudice di legittimità chiarito che, in caso di appalto, la consegna del bene all’appaltatore non fa venir meno l’obbligo di custodia e vigilanza del committente ai fini della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni causati ai terzi mediante l’esecuzione dell’opera appaltata, il confine rimanendo, seguendo il paradigma tipico dell’art. 2051 c.c., nel caso fortuito (Cass. sez. 3, 17 marzo 2021 n. 7553).
Il terzo motivo, vista la conformazione della motivazione offerta dalla sentenza d’appello – indicando specificamente le ragioni per cui è stata ritenuta prevalente la quota di responsabilità del datore di lavoro -, è palesemente infondato.
Parimenti il quarto motivo è ictu oculi infondato perché, con tutta evidenza, la corte territoriale ha correttamente applicato il principio di causazione ai fini della condanna alle spese di lite.
Il ricorso pertanto merita rigetto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – al contro ricorrente.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021
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