LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4283/2014 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Yaskawa Italia Srl Società Unipersonale, elettivamente domiciliata in Rovigo, Via G. Pascoli 1/L, presso lo studio dell’avvocato Costa Maria Angela, che la rappresenta e difende, giusta nuova procura depositata a mezzo pct il 21/09/2021;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 79/2012 della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA, depositata il 20/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2021 dal consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mucci Roberto che ha concluso per l’estinzione del giudizio;
udito per il ricorrente l’avvocato Palatiello Giovanni che ha chiesto rinvio per verifica in subordine estinzione.
FATTI DI CAUSA
Yaskawa Italia s.r.l. (già Motoman Robotic Italia s.r.l.) impugnò un avviso di accertamento relativo ad IRPEG ed IVA ed accessori per l’anno di imposta 2000, emesso sulla base di un pvc elevato dalla Polizia Tributaria, a seguito di una verifica avviata nei confronti della società in data 28.8.2007, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla contribuente, per quanto di interesse, con riguardo alle prestazioni di assistenza al cliente nel relativo periodo di garanzia, che la sostituzione dell’apparecchiatura, essendo eseguita in virtù di un accordo contrattuale che prevedeva la prestazione di garanzia al cliente, avrebbe dovuto essere opportunamente documentata, onde vincere la presunzione di cessione prevista dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, cosicché il relativo valore normale dei beni sostituiti, da considerare alla stregua di cessione dei beni, doveva essere ritenuto come ricavo rilevante nella dterminazione delle imposte dirette.
La contribuente rilevò, con riguardo al merito, la insussistenza dei presupposti di operatività della presunzione di cui al D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1 e la Commissione Tributaria Provinciale di Modena, con sentenza n. 31/3/2009, accolse il ricorso, ritenendo che l’accertamento fosse connotato non già da presunzioni bensì da mere illazioni.
L’Ufficio propose appello contro la sentenza di primo grado e la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 79/13/12, depositata il 20.12.2012, confermò la decisione del primo giudice.
La CTR rilevò l’assenza di anomalie nelle scritture contabili e, nel merito, che la doppia annotazione, per le prestazioni relative alla riparazione o sostituzione, sarebbe stata necessaria solo allorché il bene fosse stato restituito a Motoman e successivamente riconsegnato al cliente e non quando i beni venivano riparati in loco ovvero rimanevano nella disponibilità del cliente allorché il danneggiamento rendeva del tutto inservibile il bene. La CTR osservò, inoltre, che a fronte dei rilievi mossi dalla GDF la parte aveva saputo fornire spiegazioni ritenute sufficienti dai miitari operanti.
Contro la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, con atto notificato alla controparte in data 4/2 – 7/2/2014, deducendo la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, comma 1 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché vizio di motivazione apparente ex art. 360 c.p.c., n. 5, sulla circostanza che il bile sostituito restava nella disponibilità del cliente.
Al ricorso la Srl Yaskawa Italia ha resistito con controricorso.
Il ricorso, inizialmente assegnata alla Sesta Sezione, con ordinanza in data 20 maggio 2015 è stato rimesso alla Quinta Sezione per assenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Successivamente alla nuova fissazione del ricorso per la discussione alla odierna udienza pubblica, la controricorrente ha depositato una nuova memoria in data 17.9.2021, contenente anche nomina del nuovo difensore e revoca di tutti i precedenti difensori, con cui ha rilevato di avere presentato in data 31 maggio 2019 istanza di definizione agevolata della presente controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, versando la prima rata e le successive, per cui, in assenza di qualsiasi comunicazione di diniego da parte della Agenzia delle Entrate, doveva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il D.L. citato, art. 6 commi 10, 12 e 13, prevedono: 10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12 L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. 13 In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente…. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020.
Il processo deve essere, pertanto dichiarato estinto.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge.
Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato”. Il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perché in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 23175/2015).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021