LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27109 – 2016 R.G. proposto da:
S.R., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Torino, alla via Pinelli, n. 23, presso lo studio dell’avvocato Antonello Peroglio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SC.DA., – c.f. ***** -;
– intimato –
avverso la sentenza n. 809/2016 della Corte d’Appello di Torino;
udita la relazione nella camera di consiglio del 24 giugno 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. S.R. adiva il Tribunale di Asti con ricorso ex art. 696 c.p.c..
Esponeva che a seguito dell’acquisto di un immobile in ***** aveva, in sostituzione dell’impresa dapprima incaricata, affidato in appalto a Sc.Da., titolare dell’omonima impresa edile, i lavori di ristrutturazione.
Esponeva che Sc.Da. non aveva eseguito i lavori a regola d’arte, tant’e’ che, poco tempo dopo, si erano manifestate vistose infiltrazioni d’acqua.
Chiedeva farsi luogo, a mezzo consulenza tecnica, all’accertamento, tra l’altro, dei vizi lamentati.
2. All’esito dell’a.t.p., che – assumeva il committente – aveva dato ragione, alla stregua della relazione predisposta dall’officiato consulente, di vizi e difformità significativamente più gravi di quelli inizialmente palesatisi e da ascrivere appieno alla responsabilità dell’appaltatore, S.R. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Asti Sc.Da..
Chiedeva, tra l’altro, condannarsi il convenuto a risarcire i danni cagionati.
3. Si costituiva Sc.Da.. Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
4. Assunta la prova per testimoni, con sentenza n. 380/2012 il tribunale, in accoglimento della domanda, condannava il convenuto a risarcire all’attore i danni cagionati, liquidati in via equitativa nell’importo di Euro 45.000,00, oltre interessi e spese tutte di lite.
5. Proponeva appello Sc.Da..
Resisteva S.R..
6. Con sentenza n. 809/2016 la Corte d’Appello di Torino accoglieva il gravame, rigettava le domande esperite in prime cure dall’appellato, condannava l’appellato alle spese del doppio grado e dell’a.t.p., condannava l’appellato a rimborsare all’appellante le somme percepite in dipendenza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Dava atto previamente la corte che nella citazione di prime cure l’originario attore si era essenzialmente riportato, ai fini della individuazione dei vizi lamentati, alla relazione redatta dal c.t.u. officiato in sede di a.t.p.
Indi evidenziava che la relazione non risultava depositata, siccome non figurava nell’elenco dei tredici documenti offerti in comunicazione.
Evidenziava altresì che del tutto irrilevante doveva reputarsi l’acquisizione del fascicolo dell’a.t.p. disposta dal primo giudice all’udienza di discussione, onde riscontrare la sussistenza di una pronuncia in punto di spese.
Evidenziava poi che l’allegazione al fascicolo dell’appellato della relazione di c.t.u. predisposta in sede di a.t.p. doveva considerarsi tamquam non esset.
Evidenziava dunque che non era possibile far luogo al riscontro dell’invocata responsabilità risarcitoria dell’appaltatore, viepiù che non erano utilizzabili sia i documenti allegati “al foglio di precisazione delle conclusioni per la parte attrice”, in quanto tardivamente prodotti, sia la documentazione proveniente dal processo penale svoltosi, in concomitanza, a carico dell’appellato per i reati di cui agli artt. 483 e 640 c.p..
Evidenziava da ultimo che, ai fini dell’affermazione della responsabilità risarcitoria dell’appellante, non potevano soccorrere le dichiarazioni rese dai testi M.A. e V.K., né avevano valenza confessoria le dichiarazioni rese dall’appellato nel corso dell’udienza del 28.3.2012.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso S.R.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Sc.Da. non ha svolto difese.
8. il ricorrente ha depositato memoria.
9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.
Deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Torino, la relazione redatta dal c.t.u. officiato in sede di a.t.p. era stata allegata alla citazione di primo grado e depositata con il relativo fascicolo.
Deduce, segnatamente, che della relazione si faceva espressa menzione all’ultima pagina della citazione di prime cure; che tanto dimostra senza dubbio che la relazione di c.t.u. era stata allegata sin dall’atto introduttivo.
Deduce, d’altra parte, che la corte distrettuale avrebbe dovuto in ogni caso disporre le opportune ricerche ai fini del reperimento della relazione di c.t.u.
Deduce infine che controparte in nessun modo aveva eccepito in primo grado, in nessun modo ha addotto con l’atto di appello la mancata allegazione della relazione di consulenza tecnica, cosicché la corte territoriale si è pronunciata d’ufficio su di una eccezione riservata all’impulso di parte.
10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
Deduce che la corte di merito ha disconosciuto la responsabilità risarcitoria di Sc.Da., benché gli esiti istruttori e segnatamente le dichiarazioni dei testimoni depongano nel senso della responsabilità dell’appaltatore.
Deduce che la corte torinese ha di fatto sollevato indebitamente la controparte dall’onere probatorio a suo carico.
11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 112 e 189 c.p.c.
Deduce che ha errato la corte piemontese ad accogliere la domanda volta alla restituzione delle somme versate in dipendenza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
Deduce che siffatta domanda è stata dall’appellante formulata unicamente in sede di precisazione delle conclusioni d’appello e che al riguardo ha sollevato tempestiva eccezione.
12. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
13. In verità è il concreto sviluppo della vicenda processuale de qua agitur, alla stregua dei passaggi procedimentali che il ricorrente ha debitamente posto in risalto, che induce a ritenere, pena la formulazione di assunti del tutto illogici ed ingiustificati, che la relazione di consulenza tecnica espletata nel corso dell’accertamento tecnico preventivo fosse stata dal ricorrente allegata al proprio iniziale atto di citazione e depositata con il relativo fascicolo.
14. Particolarmente significativi – ed in toto da recepire – si prospettano i rilievi del ricorrente ancorati ad un duplice riscontro procedimentale.
In primo luogo, la circostanza per cui il convenuto per nulla aveva in prime cure lamentato l’omessa allegazione della relazione di c.t.u. nella propria comparsa di costituzione, siccome in tale atto le difese dello Sc. erano state indirizzate, essenzialmente, alla contestazione delle conclusioni del consulente (cfr. ricorso, pag. 11; memoria, pag. 2).
In secondo luogo, la circostanza per cui il primo giudice, con ordinanza in data 26.4.2011, aveva respinto la richiesta di rinnovazione della c.t.u. a motivo, evidentemente, dell’esaustività dell’allegata relazione redatta nel corso dell’a.t.p. (cfr. ricorso, pag. 11; memoria, pag. 2).
15. In questo quadro inevitabile è un triplice postulato.
Per un verso, assume significato dirimente la circostanza per cui nelle note finali della citazione di primo grado la relazione di c.t.u. predisposta in sede di a.t.p. fosse menzionata “come documento “allegato” unitamente ad altri”.
Per altro verso, non ha precipua valenza la circostanza per cui l’elenco dei documenti predisposto in occasione dell’originaria iscrizione a ruolo della causa non facesse cenno alcuno ai documenti “allegati” e quindi alla relazione di c.t.u. predisposta in sede di a.t.p. (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).
Per altro verso ancora, la circostanza per cui la relazione dal c.t.u. redatta in sede di a.t.p. non risultasse prodotta in occasione del deposito della memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6 (cfr. sentenza d’appello, pag. 5), induce viceversa a ritenere che in tanto non figurava allegata in quanto allegata in precedenza, all’atto di citazione.
16. Il buon esito del primo motivo di ricorso assorbe e rende vana la disamina del secondo motivo e del terzo motivo.
Non è fuor di luogo tuttavia rimarcare, con specifico riferimento al terzo mezzo di impugnazione, che questa Corte spiega che la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell’atto di impugnazione deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass. (ord.) 15.3.2021, n. 7144; Cass. 26.1.2016, n. 1324, secondo cui la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l’esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell’impugnazione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi, in senso contrario, l’avvenuta messa in esecuzione della decisione di primo grado tra l’udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse).
17. In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 809/2016 della Corte d’Appello di Torino va cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
18. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo motivo ed il terzo motivo; cassa, in relazione e nei limiti del motivo accolto, la sentenza n. 809/2016 della Corte d’Appello di Torino e rinvia alla stessa corte in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021