Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.38310 del 03/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 10768/2018) proposto da:

GIANVIT S.R.L., (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Simona Di Fonso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, v. Gaio Mario, n. 13;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (C.F.: *****), in persona del Ministro pro-tempero, e PREFETTURA DI ROMA, (C.F.: *****), persona del Prefetto pro-tempore, rappresentati e difesi “ex lege”

dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso i suol Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21454/2017 (pubblicata il 15 novembre 2017);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso tempestivamente depositato la Gianvit s.r.l. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Roma, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. *****, contestando la legittimità della stessa per violazione dei termini previsti dagli artt. 203 e 204 C.d.S. 1992.

Con sentenza n. 77334/2013, pubblicata in data 20 ottobre 2015, l’adito Giudice di pace accoglieva l’opposizione ma compensava le spese giudiziali.

2. Decidendo sull’appello formulato dalla suddetta società opponente, con il quale si contestava la non conformità a diritto della disposta compensazione delle spese di primo grado, il Tribunale di Roma, nella contumacia della parte appellata, con sentenza n. 21454/2017 (resa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. e depositata il 15 novembre 2017), dichiarava l’inammissibilità del gravame per ritenuta sua tardività, sul presupposto che il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. doveva considerarsi decorrente dal 9 maggio 2013, ovvero dalla data nella quale la stessa era stata inserita nel registro cronologico del 2013 (con l’attribuzione di apposito numero), o, comunque, al più tardi dal 31 dicembre 2013, e non, quindi, dal 20 ottobre 2015, come ritenuto dall’appellante, avuto riguardo alla mera attestazione di tale data apposta in calce alla sentenza di avvenuto deposito in cancelleria.

3. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la Gianvit s.r.l., resistito con controricorso dalla Prefettura di Roma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,133 e 327 c.p.c., oltre che dell’art. 2697 c.c., nonché – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il vizio di palese travisamento di prova documentale costituente atto pubblico rilevante, poiché, nel caso di specie, ai fini della valutazione della tempestività o meno della proposizione dell’appello, si sarebbe dovuto tenere esclusivamente conto dell’attestazione della data di deposito della sentenza di primo grado apposta in calce alla stessa (20 ottobre 2015), restando irrilevante, a tal fine, che essa fosse stata precedentemente inserita nel 2013 nell’elenco del registro cronologico.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., avuto riguardo, dovendo l’appello ritenersi tempestivo, alla illegittimità della disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado in difetto delle relative condizioni, chiedendo a questa Corte di decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

3. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Pronunciandosi su identica questione questa Corte – con ordinanza n. 7635/2019 – ha enunciato il principio (al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio) secondo cui in tema di impugnazione, nel caso in cui su una sentenza risulti apposta un’unica data relativa alla sua pubblicazione con attestazione del competente cancelliere, non rileva, ai fini dell’individuazione del termine ordinario ex art. 327 c.p.c. (per il quale deve, perciò, farsi riferimento al dato temporale dell’intervenuta pubblicazione), il mero previo inserimento della sentenza nel registro cronologico, qualora manchino l’attestazione di altra data di deposito da parte del cancelliere e, quindi, la scissione temporale tra il momento del deposito e quello della pubblicazione (che devono, peraltro, essere, di regola, coincidenti), che ricorre nell’eventualità che siano apposte due distinte date di deposito (e solo in tale ultima ipotesi trova applicazione il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18569 del 2016).

Deve ritenersi, perciò, pacifico (v. anche Cass. n. 6384/2017 e Cass. n. 18586/2018) che il cd. termine lungo per l’impugnazione della sentenza previsto dal citato art. 327 c.p.c. decorre propriamente dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l’atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza (oltre alla data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all’ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione) assume quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l’attribuzione del relativo numero identificativo, al cui dato si e’, invece, erroneamente riferito il Tribunale di Roma nell’impugnata sentenza, dovendosi, in punto di diritto, considerare decorrente il termine per la proposizione dell’appello dal momento dell’unica data apposta in calce alla sentenza di primo grado del 20 ottobre 2015 (costituente perciò l’esclusivo elemento temporale rilevante ai fini dell’effettività dell’avvenuta pubblicazione della sentenza).

4. Il secondo motivo è da ritenere ovviamente assorbito perché, pur in dipendenza della ravvisata tempestività dell’appello per effetto dell’accoglimento della prima censura, dovrà essere il giudice di secondo grado in sede di rinvio a dover esaminare nel merito il motivo di gravame sulla contestata illegittimità della compensazione delle spese disposta con la sentenza di primo grado del Giudice di pace.

5. In definitiva, deve essere accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Da ciò consegue la cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa al Tribunale monocratico di Roma, in persona di altro magistrato, che, oltre ad uniformarsi al richiamato principio di diritto, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale monocratico di Roma, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

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