LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15262-2015 proposto da:
C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato LUIGI RAGNO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANFILIPPO CECCIO, NUNZIO CAMMAROTO;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SERIT SICILIA S.P.A.) Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato CARMELA SALVO, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA INTERDONATO;
– controricorrente –
nonchè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 9227/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2014 R.G.N. 7567/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 19227 del 2014, riformando la sentenza di primo grado di accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale proposta da C.T., ha accolto l’appello principale proposto dall’Inps e quello incidentale proposto da Serit Sicilia s.p.a. ed ha rigettato l’opposizione, ritenendo la validità della notifica della cartella eseguita a norma dell’art. 140 c.p.c. e la necessità per il giudice dell’opposizione a cartella di pronunciare sul merito della pretesa senza alcuna necessità per l’INPS di proporre domanda riconvenzionale;
avverso tale sentenza ricorre per cassazione C.T. sulla base di due motivi;
resiste con controricorso Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia s.p.a.); l’Inps ha depositato delega in calce alla copia notificata del ricorso.
CONSIDERATO
Che:
con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. in ragione del fatto che la sentenza impugnata ha ritenuto perfezionata la notifica della cartella oggetto d’opposizione considerando irrilevante la prova della consegna della raccomandata informativa del deposito dell’atto notificato presso la Casa comunale, sostenendo che, per il destinatario, la notifica si perfeziona con la spedizione della raccomandata informativa anzichè con la ricezione della stessa o comunque decorsi dieci giorni dalla spedizione;
tale interpretazione della disposizione sarebbe in contrasto con l’orientamento di legittimità che sancisce l’inesistenza della notifica dell’atto eseguito ai sensi dell’art. 140 c.p.c. laddove manchi la produzione da parte del notificante dell’avviso di ricevimento della raccomandata attestante il deposito presso la Casa Comunale, come confermato dalla Corte Cost. n. 3 del 2010;
con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 416 e 418 c.p.c. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che la richiesta dell’INPS di condannare l’opponente al pagamento della contribuzione portata dalla cartella non realizza una domanda riconvenzionale ma bensì una mera riproposizione della originaria domanda;
il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse;
oggetto del giudizio era l’accertamento negativo del credito, posto che il primo giudice, come riferisce la sentenza impugnata, aveva accolto l’opposizione e dichiarato insussistente il credito portato dalla cartella;
tale qualificazione della domanda non è stata posta in discussione dalle parti per cui è pacifico che oggetto del processo fosse la questione relativa all’accertamento negativo del credito contributivo, facendosi questione solo sulla possibilità di procedere anche all’esame della domanda di condanna formulata dall’Istituto in sede di costituzione in primo grado;
è evidente, dunque, che non assume rilievo nella fattispecie in esame la eventuale nullità della notifica della cartella che i giudici hanno ritenuto essere stata tempestivamente impugnata, con ciò essendo sanata per raggiungimento dello scopo;
deve pure osservarsi che la ricorrente, proponendo l’opposizione a cartella relativa a crediti contributivi per l’anno 2008, ha affermato la nullità della notifica della cartella da cui ha fatto discendere “giuridica inesistenza/nullità della presupposta cartella di pagamento” che ha posto a fondamento della insussistenza del credito preteso, con ciò mostrando di ritenere che il giudizio di opposizione finalizzato all’accertamento negativo del credito si esaurisse nell’accertamento della nullità – inesistenza della notifica della cartella;
tale ricostruzione della natura dell’opposizione a cartella di pagamento relativa alla riscossione dei crediti contributivi non è però condivisibile giacchè la notifica della cartella non costituisce requisito di validità della medesima cartella ma requisito di integrazione della sua efficacia; dunque, la nullità della notificazione rimane sanata dalla proposizione dell’opposizione alla cartella, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell’atto di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, che opera anche per la notifica degli atti non processuali (come affermato da Cass., Sez. Un., n. 19854/2004);
il secondo motivo di ricorso è infondato;
va qui confermata la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale (da ultimo vd. Cass. n. 19469 del 20/07/2018; Cass. n. 14149 del 2012; Cass. n. 10583 del 2017), in tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24 dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo; pertanto l’Istituto assicuratore, benchè convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta perchè già ricompresa in quella di conferma della cartella e di riconoscimento dell’intera pretesa contributiva;
in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza in favore della controricorrente Riscossione Sicilia s.p.a. nella misura liquidata in dispositivo; nulla deve disporsi in favore dell’INPS che non ha svolto attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Riscossione Sicilia s.p.a. che liquida in Euro 325,00, oltre ad Euro 200 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021