Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38377 del 03/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20285-2020 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO’

TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato SANDRA AROMOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO SPATARO;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato TERESA OTTOLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 471/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 16/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BOGHETICH ELENA.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 471 depositata il 16.12.2019, la Corte d’appello di Caltanissetta, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda Gaetano Barcellona proposta nei confronti dell’INAIL e volta a conseguire la rendita o l’indennizzo per malattia professionale (spondilodiscopatia);

2. la Corte distrettuale – rinnovato l’incarico al consulente tecnico d’ufficio – rilevava che il lavoratore, trattandosi di malattia professionale non tabellata, non aveva provato, in termini di ragionevole certezza, il nesso di causalità tra tecnopatia e attività lavorativa, ritenuto che le perizie svolte dai consulenti tecnici d’ufficio, sia in primo che in secondo grado, avevano sottolineato l’assenza di prova (sia documentale che testimoniale) dell’entità, della durata e della frequenza della movimentazione dei carichi manuali sopportata dal lavoratore, con conseguente esclusione sia della configurazione come “tabellata” della patologia sofferta (che richiedeva la dimostrazione, oltre che della patologia “ernia discale lombare”, di “un’abnorme movimentazione di carichi o l’uso prolungato di sistemi di vibrazione trasmesse a tutto il corpo”) sia di ogni nesso causale tra attività svolta e l’accertata “degenerazione diffusa a carico della colonna vertebrale in toto”.

3. Avverso la sentenza il Barcellona ha proposto ricorso, fondato su un motivo, illustrato da memoria, cui ha opposto difese l’INAIL con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo, il ricorrente denunzia violazione ed errata/omessa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 3 e 139, del D.M. 9 aprile 2008, D.M. 10 giugno 2014, artt. 2727-2728 c.c. per avere, la Corte di appello, trascurato di considerare la patologia sofferta come malattia professionale tabellata a fronte degli elementi di prova (estratto previdenziale, dichiarazioni dei redditi, modelli CUD, modelli 101) e delle deposizioni testimoniali sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa che chiaramente esponevano il Barcellona a rischio di movimentazione manuale di carichi in modo non occasionale ma autentico e continuo, con integrazione, dunque, della patologia tabellata al n. 77 (ernia discale lombare); il giudice di merito ha erroneamente escluso la presunzione legale di eziologia professionale, che va applicata anche alle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di malattie incluse nella tabella INAIL, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch’essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch’esso indicato in tabella (da ultimo Cass. n. 13024 del 24/05/2017, Cass. n. 20510 del 13/10/2015).

4. La Corte territoriale, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto che né la disamina del consulente tecnico d’ufficio né gli elementi di prova (documentale e testimoniale) avessero dato validi riscontri circa la ricorrenza della lavorazione nociva nonché della patologia tabella (con riferimento alla tecnopatia “ernia discale lombare” correlata a lavorazioni che comportano “patologie provocate da sovraccarico biomeccanico del rachide o di segmenti ossei dovute a sollecitazioni meccaniche ripetute nel tempò), essendo altrimenti onere del lavoratore provare la riconducibilità della propria malattia all’attività svolta anche considerato che la malattia degenerativa sofferta, nel caso di specie, dal lavoratore era suscettibile di avere cause molteplici (cfr. fra le tante Cass. n. 4927 del 2004, Cass. n. 15080 del 2016).

5. In ordine ai criteri di riparto dell’onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all’origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell’eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. da ult. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 2018);

6. La Corte territoriale ha altresì evidenziato che non vi erano elementi sufficienti per ritenere sussistente un nesso di causalità tra patologia sofferta e attività lavorativa così come svolta dal lavoratore nel campo edile. Pertanto, alla luce delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa così come emersa dagli elementi istruttori acquisiti, la Corte di appello ha correttamente escluso la ricorrenza di una lavorazione tabellata (non essendo emersa la “movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo”, a cui la Tabella del 2014 associa le patologie “spondilodiscopatia del tratto lombare, ernia discale lombare’.

7. Va, infine, osservato che, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione del motivo di ricorso, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti (in specie, delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa).

8. Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718); sostanzialmente il ricorrente si limita a riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014) sostanziali censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censure a monte non consentite dall’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la nocività della lavorazione svolta.

9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza non essendo stata resa l’autodichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. dalla ricorrente nemmeno per la presente fase di legittimità.

10. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472