LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29110-2020 proposto da:
A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE EGIDIO GALBANI 3-5, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO PACE, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO CATINI;
– ricorrente –
contro
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 292, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BALDI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
AC SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI che la rappresenta e difende;
– ricorrente successiva –
contro
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, 292, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BALDI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente successiva –
avverso la sentenza n. 139/2020 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 31/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
AC Soluzioni s.r.l. con atto notificato il 3.11.2020 avverso sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 31.01.2020, quale cessionaria succeduta nel credito di Euro 1230,00 di A.R. (collegato al fermo tecnico della sua auto verificatosi a cagione del sinistro stradale intervenuto il 27 dicembre 2010) impugna la sentenza con la quale, in rigetto dell’appello, è stata respinta la domanda volta a ottenere non solo l’importo del credito ceduto, ma anche il pagamento del credito derivante dai costi di patrocinio affrontati dal cedente prima del giudizio e da quelli di agenzia, nonché del danno da mancata disponibilità delle somme.
A.R., con atto notificato il 12.11.2020 avverso sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 31.01.2020, quale cedente il credito di Euro 1230,00 ad A.C. Soluzioni s.r.l. (collegato al fermo tecnico della propria auto a cagione del sinistro stradale intervenuto il 27 dicembre 2010) impugna separatamente la sentenza con la quale, in rigetto dell’appello, è stato dichiarato tenuto, in via solidale con A.C. Soluzioni s.r.l., a rifondere le spese di lite in favore di Unipol Assicurazioni s.p.a. nonostante la mancata formulazione di alcuna domanda nei confronti della compagnia assicuratrice.
La parte intimata Unipol Assicurazioni s.p.a. ha notificato controricorso per resistere ad entrambi i ricorsi, illustrato da successiva memoria.
CONSIDERATO
che:
Entrambi i ricorsi sono stati riuniti avendo ad oggetto la impugnazione delle medesima sentenza ex art. 335 c.p.c..
Ogni ricorso è affidato a due motivi.
Con il primo motivo AC Soluzioni s.r.l. denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. e del principio secondo il quale non solo il pagamento, ma anche l’obbligazione ad eseguirlo, costituisce una posta passiva del patrimonio del danneggiato degna di ristoro, con diretta rilevanza economica (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5).
Con il primo motivo A.R. denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 91 e art. 92, commi 2 e 3, nonché difetto di motivazione con riguardo alla condanna solidale alle spese di lite (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5).
Con il secondo motivo entrambi i ricorrenti in via principale e incidentale denunciano violazione dell’art. 102 c.p.p. e art. 354 c.p.c., comma 1, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in quanto la domanda spiegata ha ad oggetto l’accertamento del diritto della cessionaria a conseguire una quota di un più ampio credito risarcitorio nei confronti del responsabile del sinistro stradale occorso in Roma il 27 dicembre 2010, posto che la statuizione richiesta presuppone l’accertamento della responsabilità nei confronti del responsabile civile, tanto in primo grado che nei gradi successivi, anche laddove la domanda sia stata rivolta al proprio assicuratore D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ex art. 149.
Il secondo motivo, da considerarsi pregiudiziale rispetto ai primi due, è fondato, in quanto non risulta integrato, sin dal primo grado di giudizio, il contraddittorio nei confronti di M.M., proprietaria della Fiat Panda condotta da O.F., circostanza che avrebbe dovuto condurre il Tribunale di Civitavecchia a rilevare ex officio la violazione dell’art. 102 c.p.c. e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, con rimessione del procedimento al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 c.p.c.. Sul punto è sufficiente richiamare quanto da questa Corte, statuito con l’ordinanza, sez. 3, n. 21826 del 20 settembre 2017, in base alla quale in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149 promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto (cfr. anche Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 7755 del 08/04/2020; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021).
L’accoglimento di detto motivo comporta l’assorbimento delle ulteriori questioni.
Pertanto, la Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la Corte, in accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza e, per l’effetto, rimette il procedimento al Giudice di Pace di Fiumicino, affinché provveda ex art. 102 c.p.c. alla integrazione del contraddittorio nei confronti di M.M. e alla liquidazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rimette il procedimento al Giudice di Pace di Fiumicino.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021
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