Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3846 del 15/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4637 – 2020 R.G. proposto da:

C.F. – c.f. ***** – C.R. – c.f.

***** – C.R. – c.f. ***** – rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Michele Aldinio ed elettivamente domiciliati in Roma, al viale Giulio Cesare, n. 223, presso lo studio dell’avvocato Vito Castronuovo.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Potenza del 5.12.2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89 del 2001 alla Corte d’Appello di Potenza depositato il 22.11.2018 C.F., C.R. e C.R. si dolevano per l’irragionevole durata della procedura intrapresa dinanzi al Tribunale di Lagonegro in data 28.9.2010, volta a conseguire il rilascio – giusta sentenza n. 285/2001 dello stesso Tribunale di Lagonegro, confermata in sede gravame – di un fondo agricolo sito in Rotonda, procedura ancora pendente alla data di deposito del ricorso per “equa riparazione”.

Chiedevano ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 22.12.2018 il consigliere designato accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero della Giustizia di pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 800,00, oltre interessi e spese liquidate in Euro 225,00 per compensi ed in Euro 46,38 per esborsi.

3. C.F., C.R. e C.R. proponevano opposizione. Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto del 5.12.2019 la Corte di Potenza rigettava l’opposizione e condannava in solido gli opponenti alle spese del giudizio di opposizione.

Evidenziava la corte che l’esame della documentazione allegata induceva ad ascrivere all’inerzia dei ricorrenti la durata del giudizio “presupposto” compresa tra il mese di settembre 2012, epoca in cui risultava depositata l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, ed il mese di febbraio 2016, epoca in cui gli esecutanti avevano chiesto fissarsi nuova udienza di comparizione.

Evidenziava quindi che il consigliere designato aveva correttamente computato fino alla data del 3.1.2019 in cinque anni e quattro mesi la durata complessiva della procedura “presupposta” e dunque in due anni e quattro mesi ovvero in due anni la durata irragionevole.

Evidenziava altresì che il consigliere designato aveva correttamente quantificato in Euro 400,00 il “moltiplicatore” annuo e quindi in Euro 800,00 l’indennizzo complessivo dovuto a ciascun ricorrente.

5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso C.F., C.R. e C.R.; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso, assorbita la disamina del terzo motivo nell’accoglimento dei primi due motivi; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deducono che con memoria depositata in data 20.10.2019 hanno addotto e comprovato che il procedimento “presupposto” era ancora pendente ed hanno espressamente domandato che il dies ad quem di irragionevole durata fosse dalla corte di merito computato sino alla data della assumenda decisione.

Deducono dunque che ha errato la corte distrettuale a computare l’irragionevole durata del procedimento “presupposto” sino alla data – 3.1.2019 – di deposito del ricorso per “equa riparazione” anzichè sino alla data – 5.12.2019 – in cui ha assunto la propria decisione.

8. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2; l’omesso esame di fatti decisivi.

Deducono che la corte territoriale non ha esplicitato le ragioni per le quali ha inteso ascrivere a supposta inerzia dei ricorrenti la durata del giudizio “presupposto” compresa tra settembre 2012 e febbraio 2016.

Deducono che viceversa, così come hanno già evidenziato con l’opposizione esperita avverso il decreto del 22.12.2018 del consigliere designato, la protrazione del procedimento “presupposto” nel suddetto lasso temporale è da ascrivere unicamente all’ufficio procedente.

9. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.M. n. 55 del 2014; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c.

Deducono che con il terzo motivo dell’opposizione proposta avverso il decreto del consigliere designato hanno lamentato l’erronea quantificazione dei compensi della fase monitoria, liquidati in misura del tutto irrisoria; che del resto la Corte di Potenza avrebbe dovuto liquidare i compensi della fase monitoria secondo il D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 12 allegata.

Deducono che in ordine al terzo motivo d’opposizione la corte lucana ha omesso di pronunciarsi.

10. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

11. Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

12. Vanno evidentemente ribaditi gli insegnamenti di questa Corte.

Ossia non solo l’insegnamento a tenor del quale, ove la domanda di equa riparazione sia proposta durante la pendenza del processo “presupposto”, è vero, sì, che il giudice deve prendere in considerazione il solo periodo decorso sino alla proposizione del ricorso per “equa riparazione” e non anche l’ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del processo “presupposto”; e tuttavia, qualora si prospetti una protrazione della addotta violazione, costituente oggetto di specifica allegazione ad integrazione della originaria domanda, dell’ulteriore ritardo ben potrà il giudice tener conto (cfr. Cass. (ord.) 21.1.2019, n. 1521; cfr. Cass. (ord.) 16.4.2019, n. 10582, secondo cui la data di pubblicazione della sentenza di appello del giudizio “presupposto”, intervenuta nel corso del giudizio di equa riparazione, ove la decisione stessa sia stata oggetto di allegazione e prova nel procedimento, costituisce evento certo in base al quale potersi calcolare il ritardo processuale ulteriormente maturato dopo la proposizione dell’azione ex lege n. 89 del 2001).

Ma anche l’insegnamento a tenor del quale, in tema di irragionevole durata del processo – nel sistema anteriore alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, e sostanzialmente ripristinato dalla sentenza n. 88/2018 della Corte costituzionale – in caso di proposizione della domanda di indennizzo durante la pendenza del giudizio “presupposto” è consentita e non costituisce “mutatio libelli” l’estensione della domanda al periodo di ulteriore durata del processo “presupposto”, venendo in rilievo una protrazione della medesima violazione, oggetto di specifica integrazione dell’originaria domanda ed insuscettibile di ledere il principio del contraddittorio (cfr. Cass. (ord.) 5.9.2019, n. 22300, ove si soggiunge che, qualora tale estensione sia stata formulata dopo l’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, il rito da applicare al giudizio ex lege “Pinto” resta quello vigente all’epoca della sua originaria introduzione, in ragione del carattere unitario del procedimento).

13. Su tale scorta, a fronte della prospettazione e della richiesta dai ricorrenti operata con la memoria depositata in data 20.10.2019, prospettazione e richiesta avvalorate dalla certificazione rilasciata dal Tribunale di Lagonegro in data 18.10.2019, ben avrebbe dovuto la Corte d’Appello di Potenza tener conto dell’ulteriore irragionevole durata della procedura esecutiva “presupposta” sino alla data – 5.12.2019 – dell’assunta decisione.

Sussiste quindi l’error denunciato con il primo mezzo di impugnazione.

14. Il secondo motivo di ricorso del pari è fondato e meritevole di accoglimento.

15. In verità la scarna motivazione, in parte qua agitur, dell’impugnato decreto, ancorata tout court ad un non meglio esplicitato “esame della documentazione versata in atti”, è da reputare senza dubbio “apparente” (il vizio di motivazione “apparente” ricorre quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n. 2114).

16. Più esattamente l’impugnato dictum per nulla dà ragione dell’iter logico seguito ed alla cui stregua si è ritenuto di ascrivere all’inerzia dei ricorrenti il protrarsi della procedura “presupposta” nel periodo compreso tra settembre 2012 e febbraio 2016.

17. Ciò viepiù che i ricorrenti hanno dedotto che già con l’opposizione L. n. 89 del 2001 ex art. 5 ter, avevano addotto che la protrazione del procedimento “presupposto” nel suddetto lasso temporale era da ascrivere alla circostanza per cui il consulente nominato dal giudice dell’esecuzione aveva depositato la sua relazione dopo oltre diciotto mesi. Ed avevano addotto ulteriormente che la protrazione del procedimento “presupposto” nel periodo compreso tra il 26.8.2014 ed il 4.2.2016 era da imputare unicamente all’ufficio procedente, siccome in data 26.8.2014 la cancelleria aveva in assenza di qualsivoglia provvedimento del giudice e senza alcun avviso al difensore degli esecutanti rimesso il fascicolo in archivio.

18. Il buon esito del primo e del secondo motivo di ricorso, evidentemente, assorbe la disamina del terzo.

19. In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso il decreto della Corte d’Appello di Potenza del 5.12.2019 va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

20. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile – al di là del buon esito del ricorso – il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, assorbita la disamina del terzo; cassa in relazione ai motivi accolti il decreto della Corte d’Appello di Potenza del 5.12.2019; rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

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