LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22130-2020 proposto da:
C.G., in proprio e quale legale rappresentante della C.R.
COSTRUZIONI S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONIO POMPIGNA, per procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;
– intimato –
avverso la SENTENZA n. 1179/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositata il 12/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/10/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
S.A., e la C.R. Costruzioni s.r.l. hanno proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale, il 26/1/2016, la Direzione Territoriale del Lavoro aveva ingiunto alle stesse, quali obbligate in solido, il pagamento di sanzione amministrativa di Euro 5.621,50 per aver occupato un lavoratore omettendo di effettuare la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e per aver omesso di consegnargli, all’atto dell’assunzione e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, una copia di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del contratto individuale di lavoro debitamente sottoscritta, in violazione del D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 2.
Il tribunale, con sentenza del 2017, ha rigettato l’opposizione.
Le opponenti hanno proposto appello.
La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.
La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che la durata dell’accertamento, svolto a seguito della richiesta di intervento da parte del dipendente in data 28/9/2010 e protrattosi sino ai primi giorni del mese di ottobre del 2012, doveva ritenersi, per la difficoltà delle indagini svolte e della richiesta della stessa C.R. Costruzioni di differimento della convocazione, giustificata, avendo gli ispettori solo nel mese di ottobre del 2012 individuato la predetta società come l’effettiva responsabile del cantiere e datrice di lavoro del dipendente in questione, e che, pertanto, la notifica del verbale conclusivo alle debitrici, eseguita in data 27.30/10/2012, aveva rispettato il termine di novanta giorni stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14.
La corte, poi, ha ritenuto che, alla luce delle prove raccolte, era risultato che il lavoratore aveva effettivamente prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della società opponente.
C.G. e la C.R. Costruzioni s.r.l., con ricorso notificato all’Ispettorato del Lavoro (già Direzione Territoriale del Lavoro) il ***** (presso l’Avvocatura Distrettuale), hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.
L’Ispettorato del Lavoro (già Direzione Territoriale del Lavoro) è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione o la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il verbale di accertamento era stato notificato nel rispetto dei termini previsti dalla norma invocata, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, come emerge dalla cronologia dei fatti, il lasso temporale trascorso, pari ad oltre due anni, dalla iniziale richiesta di intervento del 28/9/2010 fino al mese di ottobre del 2012, non abbia, in realtà, avuto alcuna giustificazione, non essendovi ragioni che abbiano potuto giustificare il lungo tempo trascorso tra l’accertamento e la notifica del verbale di accertamento, poiché, trattandosi di un rapporto di lavoro “in nero” asseritamente esistente tra il denunciante e la società, gli elementi di valutazione erano facilmente ed immeditatamente acquisibile già del 2010.
1.2. Il motivo è infondato. L’apprezzamento circa la complessità e la definitività dell’accertamento dell’illecito, ai fini del decorso del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per omesso esame di fatti decisivi, risultanti della sentenza stessa o dagli atti di causa, che, nel caso di specie, non risultano neppure indicati. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di osservare che, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell’accertamento, in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove, come nel caso in esame, sia stata motivata in termini non apparenti né contradditori (cfr. Cass. n. 27702 del 2019).
2.1. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 414,416 e 409 c.p.c., e degli artt. 2094 e 2022 c.c., in comb. disp. dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la sussistenza del rapporto di lavoro tra la società opponente e il denunciante senza, tuttavia, considerare che non era la società a dover fornire la prova dei fatti impeditivi della pretesa del Ministero, spettando, piuttosto, a quest’ultimo l’onere di dimostrare i fatti costituivi del diritto vantato. In realtà, alla luce di quanto emerge dalle prove raccolte, risulta chiaro che nessun rapporto di lavoro subornato sia mai di fatto esistito tra il denunciante e la società ingiunta.
2.2. Il motivo è infondato. La violazione dell’art. 2697 c.c., infatti, è deducibile in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia, come è in sostanza accaduto nella specie, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.
3. Il ricorso dev’essere, quindi, respinto. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, in realtà, e’, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, inammissibile.
4. Nulla per le spese di lite in difetto di controricorso.
5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021
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