Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38520 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18858/2020R.G., proposto da T.C.G., rappresentato e difeso dall’avv. Mercadante Giovanni, con domicilio in Palermo, Viale Regina Margherita n. 23;

– ricorrente –

contro

G.P., rappresentato e difeso dall’avv. Di Stefano Calogero e Di Stefano Paolo, con domicilio in Palermo, via Giovanni Campolo n. 92;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 705/2020, pubblicata il 6.5.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13.10.2021 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’arch. G.P. ha adito il tribunale di Palermo, sezione di Carini, esponendo di aver ricevuto da T.C. ed T.A. l’incarico di progettazione delle opere di demolizione di un fabbricato, sito in *****, e di costruzione di un edificio a tre piani fuori terra; di aver regolarmente eseguito l’incarico, depositando gli atti presso il Comune per ottenere la concessione edilizia e di aver inoltre fornito i ponteggi e direttamente eseguito i lavori di finitura, assumendo di aver ricevuto solo il 50% della quota dovutagli da T.A. e di non aver percepito alcuna somma da T.C.G..

Ha chiesto di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti del resistente, per l’importo di Euro 19.838, 51 per compensi professionali e di Euro 11.100, per l’esecuzione delle opere edili.

L’ingiunto ha proposto opposizione, eccependo la prescrizione presuntiva del credito e l’eccessività delle richieste di pagamento. Assunta la prova per testi ed espletata c.t.u., all’esito il tribunale ha respinto l’opposizione, regolando le spese.

La pronuncia è stata parzialmente riformata in appello.

La Corte territoriale di Palermo ha ritenuto provata l’effettuazione delle prestazioni professionali di progettazione e di direzione dei lavori in base alla documentazione versata in atti (rilievo del fabbricato preesistente, progetto di demolizione e ricostruzione, istanza di rilascio della concessione edilizia, corredata dai grafici e da due relazioni tecniche, concessione edilizia per la realizzazione del nuovo fabbricato), precisando, quanto alla direzione dei lavori, che l’opponente aveva esplicitamente riconosciuto di aver conferito l’incarico e che tale circostanza era confermata anche dalle dichiarazioni del teste P.G., osservando che, sebbene il Gianola avesse comunicato al Comune, nel febbraio 1997, di non poter proseguire l’incarico, l’attività era stata invece svolta per i mesi precedenti.

Ha invece escluso che il professionista avesse messo a disposizione i ponteggi o eseguito lavorazioni e ha quindi ordinato al T. il pagamento di Euro 19838,51 per le sole attività di progettazione.

La cassazione della sentenza è chiesta da T.G.C. con ricorso in tre motivi, cui G.P. resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. e l’omesso esame delle prove, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

La pronuncia avrebbe erroneamente riconosciuto i compensi per la direzione dei lavori, sebbene il c.t.u. avesse accertato che tale attività non era stata effettivamente svolta dal Giannola.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 99,112,113,114,115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., assumendo che non vi era prova dello svolgimento della direzione lavori e che era onere del creditore provare di averla eseguita, tanto più che il resistente aveva comunicato al Comune, nel febbraio 1996, di voler sospendere l’attività.

I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Va ribadito che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica, ancorata alle risultanze processuali e congruamente e logicamente motivata, occorrendo indicare gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici utilizzati per pervenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (Cass. 5148/2011; Cass. 17757/2014; Cass. 200/2021).

Nello specifico, la testimonianza assunta in istruttoria aveva confermato – secondo il giudice territoriale – l’espletamento della direzione dei lavori, mentre solo qualche mese dopo l’incarico e l’inizio dei lavori il tecnico aveva comunicato di non poter condurre a termine tale attività, il che però – alla luce di quanto emerso in istruttoria – non portava ad escludere che l’attività fosse stata svolta, sebbene solo per taluni mesi.

Le contrarie conclusioni cui era giunto il c.t.u. appaiono – dunque motivatamente e logicamente disattese, con argomentazioni incensurabili in cassazione.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il giudice d’appello, pur riformando la pronuncia di primo grado, riducendo gli importi riconosciuti al resistente, non abbia modificato la statuizione sulle spese adottate dal tribunale.

Il motivo è inammissibile.

Secondo la pronuncia, l’esito finale della lite, che vedeva soccombente il ricorrente, non giustificava una riforma del capo sulle spese, la cui regolazione è apparsa reputata congrua nonostante l’accoglimento solo parziale della domanda.

Non era doveroso ridurre l’importo delle spese liquidate in primo grado a seguito del parziale accoglimento dell’appello, avendo la pronuncia ritenuto di dover confermare – in parte qua – la prima decisione in base ad una nuova valutazione delle vicende processuali.

Il principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione “ex lege” anche della statuizione di condanna alle spese, non risulta violato nel caso in cui il giudice di secondo grado confermi espressamente, per le parti non riformate, la sentenza di primo grado, così recependo il pregresso regime delle spese di lite sulla base di una complessiva riconsiderazione dell’esito della lite, riguardante entrambi i gradi di causa (Cass. 23634/2009).

Il ricorso è quindi inammissibile, con regolazione delle spese processuali in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, apri ad Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 3500,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario elle spese generali in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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