LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28652-2020 proposto da:
C.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO GRANIERO;
– ricorrente –
contro
COMUNE di BATTIPAGLIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 183/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 13/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere di consiglio non Relatore Dott.ssa PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. C.M. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il Comune di Battipaglia al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorso nel giugno del 2010 allorquando, mentre camminava nei pressi di una scuola media, cadde rovinosamente a terra in prossimità di un punto dissestato del marciapiede, riportando numerose lesioni.
Istruita la causa mediante l’escussione di testi e consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Salerno rigettò la domanda attorea condannando il C. al pagamento delle spese di lite.
2. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 183/2020 del 13 febbraio 2020, a conferma integrale della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’appello proposto da C.M. ritenendo, in particolare, che l’avvallamento non era di dimensioni tali da integrare una effettiva insidia e, in ogni caso, le condizioni del tempo e dell’ora in cui il fatto si era verificato erano tali da consentirne una piena visibilità.
3. Avverso tale pronuncia C.M. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c.. Si duole del fatto che la Corte d’Appello, pur avendo ricondotto la fattispecie in esame all’art. 2051 c.c. avrebbe inspiegabilmente condotto il proprio giudizio di accertamento applicando criteri di cui all’art. 2043 c.c., sollevando, così, il Comune di Battipaglia dall’onere di provare il caso fortuito.
4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione (art. 360 c.p.c. n. 5) per non aver la Corte d’Appello tenuto in adeguata considerazione quanto dichiarato dai testimoni, circa la presenza di ciuffi d’erba e di macchine parcheggiate in prossimità del dissesto del terreno.
Il ricorso è inammissibile.
Lo è perché non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006).
I motivi sarebbero comunque inammissibili.
Per consolidato orientamento di questa Corte, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. 2480/2019; Cass. 17873/2020).
In altri termini, nonostante la pubblica amministrazione abbia un obbligo relativo al mantenimento delle strade in buone condizioni, in tema di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., il pedone danneggiato non ha diritto ad essere risarcito qualora il dissesto in cui si trovava la strada al momento in cui si è verificato l’evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come prevedibile, richiedendo quindi al pedone la massima attenzione.
Nel caso di specie deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di Appello di Salerno ha dato ampia e corretta motivazione del suo convincimento circa l’inesistenza nella specie di una situazione di tal genere.
Il giudice di merito, invero ha valutato le dichiarazioni dei testi circa le condizioni del manto stradale all’epoca del sinistro; ha escluso l’esistenza di pericoli e/o trabocchetti rilevando che non poteva costituire “insidia” in tal senso l’avvallamento del marciapiede, sia perché esso non risultava coperto dal ciuffo d’erba, che si trovava al margine di esso, né dalla presenza auto, parcheggiate al lato del marciapiede, sia perché le condizioni del tempo e dell’ora in cui si era verificato il fatto consentivano una piena visibilità; ed ha di contro giustamente rilevato la mancanza di cautela da parte del C. per avere omesso di adottare le precauzioni necessarie per evitare i rischi di cadute.
Tale valutazione costituisce un tipico accertamento di fatto ed essendo stata compiuta secondo corretti criteri logici è insindacabile in questa sede.
5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della non sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale vista l’ammissione al gratuito patrocinio, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021