Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.38625 del 06/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13935-2020 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via POGGIO VERDE, n. 50 presso lo studio dell’avvocato FABIO FERRI che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, al Largo FARAVELLI n. 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 877/2019 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 10/12/2019;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio non partecipata in data 28/09/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTO E DIRITTO

F.G. impugna, ai sensi dell’art. 111 Cost., con atto affidato a tre motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Rieti che, rilevato il venire meno del titolo esecutivo, costituito da sentenza del Giudice di pace di Roma, a seguito di sentenza d’appello del Tribunale di Roma, come dichiarato dallo stesso difensore del F. in udienza.

Resiste con controricorso Trenitalia S.p.a..

La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui all’art. 375 c.p.c..

La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilità è stata ritualmente comunicata.

La controricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo afferma violazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto a seguito del venire meno del titolo esecutivo alla cessazione della materia del contendere avrebbe dovuto fare seguito la condanna alle spese in favore del F., che dinanzi al Tribunale di Rieti era opponente e, quindi, nella sua prospettazione, totalmente vittorioso.

Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 149 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inesistenza della notifica del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento presso terzi, perché effettuate in luogo diverso dalla residenza del ricorrente.

Il terzo, ed ultimo, motivo deduce violazione dell’art. 24 Cost., comma 2, dell’art. 101c.p.c., dell’art. 156c.p.c., commi 2 e 3, degli artt. 480 e 482 c.p.c., dell’art. 617c.p.c., comma 2, e dell’art. 618 c.p.c., per non essere la notificazione del precetto stata sanata per raggiungimento dello scopo, essendo venuta a conoscenza dell’intimato ad esecuzione inoltrata e comunque dopo il pignoramento, non avendogli consentito di adempiere evitando il pignoramento e le relative spese, nonché per violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio.

L’assunto di cui al primo motivo d’impugnazione è infondato.

La sentenza impugnata per cassazione ha deciso sulla base di costante giurisprudenza di questa Corte e comunque vale il principio, di recente ribadito, secondo il quale nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, compete al giudice di merito delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei come da recentissima giurisprudenza nomofilattica (Sez. U, sentenza n. 25478 del 21 settembre 2021): “In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all’esecuzione si debba concludere non con l’accoglimento dell’opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari dell’opposizione.”.

Il secondo e il terzo motivo d’impugnazione possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.

Essi sono, parimenti infondati, ove non inammissibili.

Nella specie il Tribunale di Rieti ha ritenuto la soccombenza virtuale dell’opponente F.G. in quanto, comunque, la sua opposizione, fondata sull’inosservanza dell’art. 140 c.p.c., in ogni caso non avrebbe avuto prospettive di fondatezza, anche in considerazione dell’incongruente apparato motivazionale che la sorreggeva e della mancata prospettazione di nocumenti effettivi che erano derivati al F. dalla mancata notifica del titolo esecutivo e del precetto (pagg. 3 e 4 della sentenza) e che detti vizi erano stati sanati, per raggiungimento dello scopo, come dimostrato dalla proposizione dell’opposizione agli atti.

In materia è opportuno richiamare la, oramai stabile, giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25900 del 15/12/2016 Rv. 642319 – 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, secondo la quale: “La disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., non possono farsi valere vizi, quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., u.c., in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Ne’, in contrario, vale invocare il disposto dell’art. 617 c.p.c., comma 2, attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravità, si traduce nella inesistenza della medesima, così come la circostanza che, per effetto della nullità della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall’art. 480 c.p.c.”.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite, sulla base del criterio della soccombenza virtuale, tenuto conto dell’attività processuale espletata e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

PQM

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente 1 pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021

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