Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3869 del 15/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24228/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

D.M.N., (C.F. *****), titolare della impresa N. C.A.

Chimica di D.M.N., rappresentato e difeso dall’Avv. FILIPPO FREDA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 3657/02/2019, depositata il 3 maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

CHE:

Il contribuente D.M.N. ha impugnato alcuni avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta degli anni 2010 e 2011, con i quali erano stati recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili in quanto relativi a spese di pubblicità, spese riqualificate come spese di rappresentanza.

La CTP di Avellino ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza in data 3 maggio 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, rilevando come l’Agenzia delle Entrate aveva notificato due atti di appello identici e come entrambi fossero privi di specifiche censure alla sentenza di primo grado, con particolare riferimento alla natura di spese di pubblicità dei costi dedotti dal contribuente.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi; il contribuente intimato resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 nella parte in cui la sentenza ha ritenuto censurabile l’operato dell’Ufficio laddove avrebbe notificato due atti di appello identici, senza specificare in che cosa consisterebbe tale censura. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di confermare il giudizio sulla fondatezza della sentenza id primo grado, senza procedere ad autonoma valutazione e decisione.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 60 osservando il ricorrente che la proposizione di un secondo atto di appello può viziare la proposizione dell’appello precedente solo se la precedente impugnazione sia stata dichiarata inammissibile per consumazione del potere di impugnazione, ben potendo essere riproposta l’impugnazione sino a che la precedente non sai stata dichiarata improcedibile.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 per avere il giudice di appello rigettato l’appello per mancata previsione di specifiche censure avverso la sentenza del giudice di primo grado. Deduce il ricorrente che l’appellante può limitarsi a riproporre le difese articolate nel grado precedente, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, rivolto ad ottenere il riesame della causa di merito e non è gravame limitato a specifici vizi della sentenza di primo grado. Deduce, in ogni caso, di avere espresso motivi specifici di censura della sentenza di primo grado, riproponendo per specificità i motivi di appello.

2 – Il primo motivo è infondato.

2.1 – A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che possono essere esaminate e si convertono, all’evidenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con conseguente nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940). Ne consegue che la fattispecie della motivazione apparente, che ricorre nel caso in cui non possa considerarsi assolto l’obbligo di motivazione imposto costituzionalmente al giudice, presuppone che la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598).

2.2 – Nella specie la motivazione, sia pure alquanto sintetica, ha motivato, con una prima ratio decidendi, l’infondatezza dell’appello per avere l’Ufficio proposto due atti di appello, notificati a un giorno di distanza l’uno dall’altro (“l’operato dell’Ufficio è censurabile laddove ha notificato due volte, a distanza di un giorno, atti di appello assolutamente identici ma definiti l’uno come atto di annullamento e sostituzione del precedente”).

3 – Il secondo motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel processo civile, come in quello tributario, il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purchè esso sia tempestivo (Cass., Sez. VI, 4 giugno 2018, n. 14214; Cass., Sez. VI, 28 febbraio 2018, n. 4754; Cass., Sez. VI, 11 luglio 2012, n. 11762).

La CTR, laddove ha rilevato la proposizione in successione di due atti di appello, non poteva limitarsi (in assenza di preventiva declaratoria di inammissibilità del primo appello) a prendere atto del secondo atto di appello, ma avrebbe dovuto esaminarlo nel merito.

4 – Il terzo motivo è fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (diversamente da quanto erroneamente sostiene il controricorrente in memoria), secondo cui nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, bensì volto ad ottenere il riesame della causa nel merito, risultando sufficiente per l’amministrazione finanziaria la mera riproposizione delle questioni a sostegno della legittimità dell’accertamento (Cass., Sez. V, 10 novembre 2020, n. 25106; Cass., Sez. V, 4 novembre 2020, n. 24533; Cass., Sez. V, 9 ottobre 2020, n. 21774; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2018, n. 32838; Cass., Sez. VI, 23 novembre 2018, n. 30525; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. VI, 22 marzo 2017, n. 7369; Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2016, n. 1200; Cass., Sez. V, 29 febbraio 2012, n. 3064). Si è, anche, affermato che l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 non deve consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30341). Si è, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione tali da comportare l’inammissibilità dell’appello a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, ove il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso (Cass., Sez. V, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. VI, 24 agosto 2017, n. 20379).

4.1 – Nella specie il ricorrente ha trascritto, nel rispetto del principio di specificità, le numerose censure mosse dall’Ufficio alla sentenza di primo grado (pagg. 13 – 19 ricorso), con le quali veniva analiticamente contestata la presunzione di inerenza delle spese pubblicitarie e con cui venivano riproposte le questioni a sostegno della legittimità dell’atto impositivo impugnato. Le pronunce indicate dal controricorrente in memoria, delle quali solo due astrattamente ascrivibili a questioni trattate nel presente giudizio (Cass., Sez. VI, 8 settembre 2020, n. 18669; Cass., Sez. II, 10 marzo 2020, n. 6734), non sono rilevanti, in quanto riguardano casi differenti e del tutto peculiari.

4.2 – La sentenza di appello, nella parte in cui ha rigettato l’appello, ritenendo lo stesso “una supina reiterazione delle istanze, eccezioni e difese di primo grado”, non ha fatto buon governo di tali principi.

5 – Il ricorso va, pertanto, acconto in relazione ai suesposti motivi, con rinvio alla CTR a quo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

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