LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margerita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33427-2019 proposto da:
LA TORRE DI VIATOSTO SOCIETA’ AGRICOLA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BAGNADENTRO;
– ricorrente-
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIEITA CORETTI;
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, *****, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LORELLA FRASCONA’, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLA FABBRI;
– controricorrenti-
avverso la sentenza n. 160/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 30/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Asti, ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la società “La Torre di Viatosto società agricola s.r.l.” ed E.H.R.Sampath G. dall'***** con mansioni di bracciante agricolo ed ha condannato pertanto la società a pagare all’Inps i contributi previdenziali, così come da verbale di accertamento ispettivo;
la Corte territoriale, confutando la conclusione del primo giudice che aveva ritenuto il S. titolare dei poteri gestori propri dell’amministratore della società, ha affermato che, da quanto era emerso dalle risultanze testimoniali rese in giudizio, lo stesso aveva svolto la sua attività lavorativa con pieno inserimento nell’organizzazione datoriale e che gli incombenti afferenti alla carica di amministratore unico, dallo stesso rivestita, si erano rivelati meramente formali e tali da escludere l’effettivo esercizio di poteri gestori;
la cassazione della sentenza è domandata dalla società “La Torre di Viatosto società agricola s.r.l.” sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;
l’Inps e l’Inail hanno resistito, depositando tempestivo controricorso;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 2094 c.c.”; contesta il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e il S. per il periodo *****;
col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione dell’art. 2697 c.c.”, negando l’addebito, in quanto il S. figurava quale amministratore unico della società e tale era il suo ruolo nel periodo in contestazione, e sostenendo che la prova dell’assenza del vincolo di subordinazione avrebbe dovuto essere offerta dall’Inps e non dalla ricorrente società;
i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per logica connessione, sono inammissibili;
le prospettazioni del ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito;
in base ad una valutazione complessiva degli elementi probatori acquisiti in giudizio la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei criteri di individuazione dell’effettiva natura del rapporto dedotto in giudizio, sì come derivante dal concreto svolgimento della prestazione, motivando, attraverso un iter argomentativo lineare e coerente, quali siano le ragioni in base alle quali l’attività lavorativa del S. fosse da qualificarsi di natura subordinata;
va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017);
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 a titolo di compensi professionali in favore dell’Inps ed Euro 2.000,00 al medesimo titolo, in favore dell’Inail, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2021