LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21639/2019 R.G. proposto da:
V.R., con domicilio eletto in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI – BIVERBANCA S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 13841/19, depositata il 22 maggio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020 dal Consigliere Guido Mercolino.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che V.R. ha proposto ricorso per revocazione, per due motivi, avverso la sentenza del 22 maggio 2019, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione da lui proposto contro la sentenza emessa il 19 maggio 2016 da questa stessa Corte, che, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dalla Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli – Biverbanca S.p.a., aveva cassato la sentenza emessa il 13 luglio 2011, con cui la Corte di appello di Torino aveva condannato la Banca al pagamento in favore di F.C. della somma di Euro 14.781,17, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dalla violazione degli obblighi informativi posti a carico degl’intermediari finanziari, in relazione ad un investimento in titoli obbligazionari argentini;
che con decreto del 30 giugno il Presidente delegato della Sesta Sezione civile Dott. Scaldaferri Andrea ha avviato il ricorso alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ravvisando la possibilità di definire il giudizio conformemente alla proposta formulata dal Consigliere relatore Dott. Mauro di Marzio, che aveva prospettato l’inammissibilità del ricorso;
che con ricorso depositato il 10 luglio 2020, il V. ha proposto istanza di ricusazione nei confronti del Presidente delegato e del Consigliere relatore;
che l’intimata non ha svolto attività difensiva.
Considerato che, a sostegno dell’istanza di ricusazione, il ricorrente afferma che, attraverso la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, il Presidente delegato ha anticipato il giudizio sull’oggetto dell’impugnazione, senza alcun nesso funzionale con l’atto da compiere nell’ambito della decisione finale di merito, con conseguente violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. ed all’art. 6 della CEDU, in quanto, non avendo il relatore indicato le ragioni della propria proposta, la discussione orale avrebbe costituito l’unica occasione possibile per conoscerle e replicare alle stesse;
che, ad avviso del ricorrente, la proposta formulata dal Consigliere relatore, pur costituendo esercizio della funzione assegnata allo stesso, risulta priva di motivazione e quindi estranea alla predetta funzione, nonchè lesiva del diritto di difesa;
che il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sull’allegazione non già di circostanze riconducibili ad una delle fattispecie tassativamente previste dall’art. 51 c.p.c., comma 1, richiamato dall’art. 52, ma dello avvenuto compimento da parte dei due magistrati di atti da essi posti in essere, in qualità rispettivamente di presidente e consigliere relatore, nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 380-bis c.p.c., e perfettamente corrispondenti al modello legale;
che, anche a voler ritenere che il ricorrente abbia inteso far valere un difetto d’imparzialità dei due magistrati, in relazione al giudizio riguardante l’ammissibilità del ricorso per revocazione, espresso nella proposta formulata dal relatore e posta a fondamento del decreto di fissazione dell’adunanza camerale adottato dal presidente, la fattispecie in esame non potrebbe comunque considerarsi riconducibile all’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4;
che questa Corte ha avuto infatti modo di affermare recentemente che nel giudizio di legittimità l’avviso in ordine all’ammissibilità ed alla fondatezza dell’impugnazione, contenuto nella proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non fa sorgere a carico del relatore e del presidente della sezione l’obbligo di astenersi ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 cit., trattandosi di un atto che non riveste carattere decisorio, ma è destinato a fungere da prima interlocuzione tra il relatore ed il presidente, anche ai fini dell’individuazione delle modalità di trattazione del ricorso, restando assolutamente impregiudicata la facoltà del collegio di confermarlo o modificarlo, all’esito del contraddittorio scritto con le parti, ovvero di rimettere la causa alla pubblica udienza della sezione semplice (cfr. Cass., Sez. VI, 5/02/2020, n. 2720; 16/03/2019, n. 7541);
che in proposito è stato richiamato l’orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine alla relazione prevista dall’art. 380-bis, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. c), secondo cui tale atto non comportava un’anticipazione di giudizio da parte del relatore, in quanto non costituiva nè un segmento di decisione sottoposto all’approvazione del collegio, nè una qualificata opinione versata agli atti, ma solo una proposta di definizione processuale accelerata recante l’indicazione della possibile ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 375 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 5, ed offerta al contraddittorio ed alla connessa alla considerazione critica delle parti, nella cui formulazione il relatore svolgeva un’attività non diversa da quella demandata al giudice istruttore dall’art. 182 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. III, 29/ 11/2010, n. 24140; 26/11/2007, n. 24612; Cass., Sez. I, 5/10/2007, n. 20965);
che tali considerazioni sono state ritenute riferibili anche alla proposta prevista dal nuovo testo dell’art. 380-bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 10 anche alla luce dell’individuazione del destinatario nel solo presidente, nonchè dell’intervenuta riduzione dei relativi oneri motivazionali, con la precisazione che il contenuto e la funzione di tale atto non sono mutati neanche per effetto del Protocollo d’intesa stipulato il 15 dicembre 2016 tra la Corte di cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura generale dello Stato, che ne ha previsto la comunicazione anche ai difensori delle parti, al fine di assicurare un’adeguata informazione circa le ragioni dell’avvio del ricorso alla trattazione in adunanza camerale, facendo però salva l’esigenza di evitare che l’indicazione delle predette ragioni si trasformi in una pur sintetica relazione;
che nella specie quest’ultima esigenza risulta puntualmente rispettata, essendosi il relatore limitato a corredare l’affermazione dell’inammissibilità del ricorso con il richiamo ad un precedente di legittimità (Cass., Sez. II, 18/10/2016, n. 21019), la cui indicazione deve peraltro ritenersi più che sufficiente a far comprendere le ragioni della scelta compiuta e a consentire alle parti di svolgere eventuali considerazioni critiche, con la conseguenza che può escludersi anche la configurabilità della lamentata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo;
che deve altresì escludersi la configurabilità, nel caso in esame, della fattispecie di cui all’art. 51 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla denuncia-querela presentata dal ricorrente in data 9 luglio 2020 nei confronti dei Dott. Scaldaferri e Di Marzio, e motivata dalle medesime ragioni poste a fondamento dell’istanza di ricusazione;
che infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, la “grave inimicizia” del giudice nei confronti della parte non può, in linea di principio, originare dall’attività giurisdizionale del magistrato (se non in presenza di situazioni, eccezionali e patologiche, di violazione grossolana e macroscopica di principi giuridici, indicativa di un esercizio della giurisdizione volto al perseguimento dello scopo di danneggiare la parte per ragioni di ostilità), ma si riferisce a rapporti estranei al processo, in particolare alla presenza di ragioni di rancore o di avversione pregiudicanti l’imparzialità del giudice (cfr. Cass., Sez. Un., 8/10/2001, n. 12345; Cass., Sez. VI, 17/02/2016, n. 3161; 24/11/2014, n. 24934);
che la predetta inimicizia dev’essere inoltre reciproca, e non può essere quindi originata dalla mera presentazione di una denuncia o di un esposto, o comunque di un atto di impulso idoneo a dare inizio ad un procedimento giudiziale (cfr. Cass., Sez. II, 31/10/2018, n. 27923; Cass., Sez. III, 13/04/ 2005, n. 7683).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021
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