Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3875 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8570-2019 proposto da:

TAC ECOLOGICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE, 15/A, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PANICCIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO MOSETTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI FASA 54 INT 3, presso lo studio dell’avvocato MARIA RITA FELLI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5525/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 6-92018, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Paliano avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 281/2013, ha accolto l’opposizione proposta dal Comune di Palliano avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Frosinone n. 34/2010 su istanza di TAC Ecologica s.r.l. ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto. La Corte territoriale ha ritenuto inesistente il titolo negoziale posto a base della pretesa monitoriamente azionata da Tac Ecologica s.r.l., avente ad oggetto il credito nei confronti del Comune di Paliano di Euro 17.878,42, relativo al pagamento degli importi di tre fatture che la Tac Ecologica s.r.l. aveva emesso nei confronti del Comune di Paliano, in base ad un accordo commerciale di conferimento di rifiuti solidi urbani dal Centro di Trasferenza di Piglio all’impianto di Colfelice, per il periodo dall’1-5-2007 al 31-7-2007, assumendo l’ingiungente che detto accordo fosse in essere con il Comune stesso. La Corte d’appello, dopo aver disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., ha rilevato che nessun contratto era stato stipulato tra il Comune di Paliano e la Tac Ecologica, la quale aveva un rapporto contrattuale con il Consorzio Gaia, e che neppure poteva ritenersi realizzata una cessione del credito priva di forma scritta e realizzata per fatti concludenti, dovendo manifestarsi la volontà di obbligarsi della P.A. nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, ed essendo necessaria l’adesione espressa della P.A. alla cessione dei crediti, come da giurisprudenza di questa Corte richiamata nella sentenza impugnata (Cass. n. 22994/2015 e n. 19571/2007).

2. Avverso la suddetta sentenza la TAC Ecologica s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi e illustrato con memoria, a cui resiste con controricorso il Comune di Paliano, che ha depositato memoria illustrativa oltre il termine di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Omessa ed insufficiente motivazione, nonchè violazione ed errata applicazione degli artt. 342 e 324 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), con riguardo all’eccezione preliminare sollevata dalla società odierna ricorrente di carenza dei presupposti inerenti la corretta deduzione dei motivi di appello con riferimento ad un capo della pronuncia e conseguente passaggio in giudicato dello stesso”. Ad avviso della ricorrente il Comune appellante non aveva indicato le parti censurate della sentenza del Tribunale, con riguardo ai singoli segmenti che la componevano. In particolare rileva che la pronuncia del Tribunale era fondata su due capi distinti, il primo avente ad oggetto l’intervenuta cessione del credito ed il secondo, distinto, basato sulla circostanza che la Tac Ecologica non fosse “.. un soggetto estraneo…, bensì sin dall’inizio del rapporto contrattuale con Gaia, faceva parte del più ampio ciclo di raccolta, smaltimento e trasferenza dei rifiuti solidi urbani del Comune di Paliano…”. Ad avviso della ricorrente, pertanto, nella fattispecie, era stata convenuta solo una diversa modalità di fatturazione e pagamento nell’ambito del rapporto contrattuale in corso, sicchè la diversa modalità di fatturazione non aveva mutato l’iniziale programma negoziale, restando ferme le modalità di effettuazione del servizio, i soggetti coinvolti ed i relativi costi complessivi, come da contratto scritto che esisteva. Assume la ricorrente che detto capo distinto ed autonomo della motivazione della sentenza di primo grado non era stato ritualmente impugnato dal Comune ed era passato in giudicato.

3.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Omessa, insufficiente, errata e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5) con riguardo al presupposto della domanda di pagamento delle fatture emesse formulata dalla società ricorrente, l’omessa ed errata valutazione della specifica modalità di fatturazione ed in ordine alla necessità di un autonomo contratto anche con riferimento al R.D. n. 2440 del 1923, art. 17”. Deduce di non aver mai affermato di aver sottoscritto un contratto con il Comune di Paliano e rimarca che il contratto, con il relativo impegno di spesa, risultava stipulato tra il Consorzio Gaia ed il Comune di Paliano ed aveva ad oggetto tutto il ciclo per la raccolta, smaltimento e trasferenza dei rifiuti solidi urbani. Solo a seguito dei disservizi e delle problematiche economiche occorse al Consorzio Gaia, che infatti sempre nel 2007 veniva ammesso alla procedura di Amministrazione Straordinaria, si erano manifestate delle disfunzioni nei pagamenti da parte dello stesso Consorzio, a seguito delle quali era stato convenuto che la fatturazione di parte dei servizi avvenisse direttamente da parte delle imprese erogatrici degli stessi servizi (la SAF lo smaltimento, la Tac Ecologica srl la trasferenza), per gli identici corrispettivi che nel loro complesso erano pari al corrispettivo pattuito nel contratto tra il Comune di Paliano ed il Consorzio Gaia. Ad avviso della ricorrente, dunque, si era trattato esclusivamente di una concordata diversa modalità di fatturazione di oneri tutti già compresi nel contratto in essere, come si evinceva dalla corrispondenza della SAF in data 31/5/2017, con cui la suddetta SAF comunicava anche al Comune di Paliano che il servizio svolto dal centro di trasferenza sarebbe stato fatturato direttamente dai relativi gestori. Afferma la ricorrente che detta missiva era stata riscontrata dal Comune stesso con la lettera a firma del Sindaco datata 13/11/2007 e che oggetto del contendere è la legittimità della pretesa della stessa ricorrente, giuste comunicazioni intervenute tra le parti, di procedere alla fatturazione diretta del corrispettivo alla stessa spettante per il servizio di trasferenza dei rifiuti svolto. Rimarca la ricorrente che, a prescindere dalla qualificazione giuridica della fattispecie, sia essa considerata una cessione di credito, una delegazione di pagamento ovvero una cessione parziale del contratto, il Comune aveva continuato ad usufruire del servizio. Inoltre, l’Ente pubblico, a seguito della comunicazione allo stesso inviata a maggio 2007, non aveva opposto alcun rifiuto ed, ad avviso della ricorrente, aveva riconosciuto il debito della Tac Ecologica con la missiva del 13-11-2007, avendo il Sindaco comunicato al Consorzio Gaia che, in difetto del pagamento del servizio prestato dalla Tac Ecologica s.r.l., l’amministrazione non avrebbe versato al Consorzio il corrispettivo dovuto da quest’ultimo a Tac Ecologica s.r.l. (di seguito per brevità Tac).

4. In via preliminare, ribadito che, secondo il costante orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, l’art. 366 c.p.c., comma 2, consente le notificazioni in via alternativa – con l’uso della disgiuntiva “ovvero” – indifferentemente sia presso il domicilio eletto, sia a mezzo di posta elettronica (Cass. n. 5457/2014; Cass. n. 20625/2017; Cass. n. 12876/2018), occorre precisare che la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza camerale e della proposta del relatore è stata effettuata ritualmente in via telematica, entro il termine di legge, all’indirizzo pec del domiciliatario della parte ricorrente ed è pertanto idonea a dare per assolti gli obblighi di cui all’art. 380-bis c.p.c..

5. Passando all’esame dei motivi, il primo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La ricorrente si duole del rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello e svolge censure sub specie del vizio motivazionale e del vizio di violazione legge, sostenendo, in buona sostanza, che il Comune non avesse impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui accertava la persistenza del rapporto contrattuale in corso e il mutamento della sola “modalità di fatturazione”. In disparte l’inammissibilità della denuncia del vizio motivazionale, espresso, nella rubrica, facendo riferimento al paradigma previgente (SU n. 8053/2014), non sussiste la denunciata violazione dell’art. 342 c.p.c., nè l’omessa motivazione sul punto. In particolare, in base a quanto espone lo stesso ricorrente riportando alcune parti del testo dell’appello del Comune (pag. n. 8 e n. 9 ricorso), quest’ultimo aveva censurato l’affermazione del Tribunale secondo cui non occorreva un nuovo contratto perchè Tac faceva già parte del ciclo rifiuti, rimarcava di aver contestato le fatture oggetto della pretesa monitoria e, prima ancora, evidenziava l’inesistenza di titolo negoziale valido su cui basare la pretesa monitoriamente azionata. Si tratta di argomentazioni in diretta connessione tra loro, neppure consistenti in capi autonomi (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 9202 del 13/04/2018), la Corte territoriale ha dato ampiamente atto dei motivi di appello, che investono effettivamente profili connessi della decisione, ed ha ritenuto che non fosse possibile configurare un rapporto debitorio con un ente pubblico senza individuare la fonte negoziale. Dunque la questione è stata oggetto di devoluzione in appello, ed è stata esaminata e decisa, con motivazione adeguata, dalla Corte di merito.

6. Anche il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

6.1.Secondo la ricostruzione delle vicende che risulta dalla sentenza impugnata e che non è censurata, il Comune di Paliano aveva sottoscritto nel 2002 un contratto con il Consorzio GAIA s.p.a. di Colleferro (di cui lo stesso Comune faceva parte quale consorziato), in forza del quale il Consorzio provvedeva alla raccolta dei R.S.U. comunali ed al trasporto e smaltimento degli stessi, utilizzando il centro di trasferenza della Tac sito in *****, presso lo stabilimento della SAF s.p.a. di *****. Detta attività veniva svolta dal Consorzio GAIA s.p.a., giusta contratto in essere con il Comune di Paliano, soggetto istituzionalmente tenuto alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il Comune di Paliano appaltava tutto il ciclo inerente la gestione dei rifiuti al Consorzio GAIA, regolando i rapporti con detto consorzio tramite contratto. A sua volta il Consorzio effettuava lo smaltimento dei rifiuti presso l’impianto della SAF s.p.a. usufruendo per il trasferimento dei rifiuti della struttura della Tac, che fatturava alla SAF, che, a sua volta, fatturava al Consorzio.

6.2.Tanto premesso, la ricorrente svolge, anche con il secondo motivo, la censura sub specie di vizio motivazionale formulandola, inammissibilmente, secondo il paradigma previgente, si lamenta del vizio di violazione di legge senza indicare quale sia la norma asseritamente violata in collegamento con le ragioni del decisum (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4905 del 24/02/2020) e ripropone le argomentazioni svolte nei giudizi di merito, secondo le quali, in base a quanto è dato comprendere, il “programma negoziale è rimasto lo stesso, essendo solo mutata la fatturazione”, peraltro senza specificamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’appello ha affermato che è necessario individuare la fonte negoziale dell’obbligo, che non esiste un contratto tra la TAC e il Comune e non è configurabile, nella specie, cessione di credito o di contratto.

La ricorrente, in modo non del tutto lineare, opera una commistione di fatti e una confusa ricostruzione giuridica, convenendo espressamente sull’assunto della Corte territoriale circa l’inesistenza di rapporto contrattuale diretto tra il Comune e la ricorrente stessa, non svolge alcuna censura sul percorso argomentativo di cui alla sentenza impugnata relativo alla cessione del credito e sostiene che sia indifferente la tipologia di contratto considerata dalla Corte territoriale. Per i contratti stipulati dalla P.A. jure privatorum vige il principio formalistico, richiedendosi la forma scritta ad substantiam, che deve essere adottata anche per le modifiche successive del contratto (Cass. 8539/2011, Cass. 8621/2006). Il mutamento del soggetto al quale l’ente pubblico deve pagare, con il cambiamento di fatturazione, comporta una significativa modifica del profilo soggettivo del contratto, che avrebbe richiesto la forma scritta. Inoltre la lettera del Sindaco del Comune di Paliano del novembre 2007, come evidenziato anche dalla Corte di merito e come risulta dalla stessa esposizione della ricorrente, non integra affatto un riconoscimento del debito del Comune verso Tac. Infatti il Comune si limitava a comunicare che avrebbe sospeso i pagamenti al Consorzio Gaia ove la Tac non fosse stata pagata dal Consorzio stesso, ed anzi da detta comunicazione si evince chiaramente la volontà dell’Ente di non accettare la modifica soggettiva del contratto in essere con il Consorzio.

Tra l’altro e per quanto occorra, il Comune afferma di aver pagato il Consorzio Gaia per le prestazioni afferenti al periodo cui si riferisce la pretesa monitariamente azionata, rimarcando che l’amministrazione straordinaria a cui era stato sottoposto il Consorzio era successiva a maggio-luglio 2007, e parte ricorrente, nella memoria illustrativa, non prende posizione in ordine a detto assunto.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 3.100, di cui Euro100 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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