LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23219-2019 proposto da:
D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MAGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato VALERIO VALLEFUOCO, rappresentato e difeso dall’avvocato BIAGIO GIANCOLA;
– ricorrente –
contro
M.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata CARLO SCARPANTONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 435/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 13/06/2019 R.G.N. 829/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di L’Aquila con la sentenza n. 435/2019 aveva in parte riformato la sentenza n. 373/2017 con cui il Tribunale di Teramo aveva respinto le domande proposte da M.A., dirette alla condanna solidale dell’Associazione provinciale ConfEuro di Teramo, D.B. e I.M. al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione de rapporto di lavoro intercorso dal 15 maggio 2012 al 4 marzo 2014.
La Corte territoriale, in riforma della decisione del tribunale, aveva ritenuto che il primo giudice non avesse considerato la subordinata domanda (oltre quella di riconoscimento della prestazione a tempo pieno) di riconoscimento delle retribuzioni relative alla prestazione modulata solo su venti ore settimanali. In ragione di ciò aveva condannato i predetti convenuti al pagamento della somma complessiva di Euro 7.538,18, rigettando le ulteriori pretese, ritenute non sufficientemente provate.
In tale contesto la Corte aveva dato atto della esistenza di un accordo conciliativo in sede sindacale tra la lavoratrice, G.F. e la associazione ConfEuro Nazionale, di cui non potevano profittare le ulteriori parti per espressa esclusione della estensibilità dell’accordo, contenuta nello stesso.
Inoltre la Corte riteneva irrilevante, ai fini del giudizio, la produzione, richiesta dalla lavoratrice, di altro accordo conciliativo tra G. e ConfEuro nazionale, da una parte, e ConfEuro di Teramo, D.B. e I.M., dall’altro.
Avverso tale decisione D.B. proponeva ricorso affidato a tre motivi, anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva con controricorso M.A..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l’istanza di riunione del presente procedimento pendente dinanzi a questa Corte, a quello iscritto con RG. N. 33157/2018, poiché, pur facendo riferimento alle medesime parti, in ciascuno di essi è preso in considerazione ai fini delle pretese economiche, un periodo del rapporto di lavoro differente. Peraltro i due procedimenti, per opportunità, sono trattati congiuntamente nella udienza odierna.
1)- Con il primo motivo è dedottala violazione degli artt. 2697 c.c.artt. 342 e 329 c.p.c. per l’erronea statuizione della Corte di merito circa la assenza di contestazioni, da parte del D., della domanda retributiva avanzata dalla M.. Il motivo risulta non specifico rispetto al decisum del giudice d’appello, avendo, la sentenza impugnata, rilevato che la esclusione della domanda principale sul rapporto a tempo pieno, non poteva escludere la valutazione della domanda subordinata circa la prestazione articolata su venti ore settimanali per il periodo aprile -agosto 2013. A tal riguardo il giudice d’appello valutava poi che il mancato pagamento, relativo a tale ultimo periodo, fosse anche avvalorato da quanto emergente dal conteggio sindacale allegato “non attinto da specifiche contestazioni ex art. 416 c.p.c., commi 2 e 3”.
Rispetto a tale statuizione, indicativa di una valutazione di merito svolta dal giudice circa la prova del mancato pagamento, la allegazione di generiche obiezioni da parte del datore di lavoro su talune voci retributive (festività domenicali o infrasettimanali), non risulta soddisfare i principi in materia di oneri di prova (Cass. n. 15107/2004) e comunque introduce una doglianza estranea al vizio denunciato (violazione di legge). La censura è pertanto infondata.
Lo stesso motivo richiama anche il passaggio in giudicato di una autonoma statuizione della sentenza di primo grado relativa ai presupposti di fatto su cui era basata la decisione sulla durata del rapporto di lavoro, ma non inserisce, nel suo contenuto, la decisione di primo grado, così non consentendo nessuna possibilità di controllare l’assunto.
2) La seconda censura riguarda la violazione degli artt. 1303 e 1304 c.c. per la errata esclusione della estensibilità dell’accordo conciliativo intervenuto tra la lavoratrice e il G. e ConfEuro Nazionale.
Assume a riguardo il ricorrente che erroneamente la corte territoriale ha escluso la estensibilità dell’accordo ai “condebitori solidali”.
L’accordo richiamato esclude espressamente che di esso e dunque dei suoi effetti di soluzione del debito nei confronti della lavoratrice, potesse avvalersi il D., I. e ConfEuro Teramo.
Deve rilevarsi che il disposto dell’art. 1304 c.c., comma 1 si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell’oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione…(Cass. n. 16087/2018).
Il principio individua esattamente i termini per la possibilità di avvalersi della transazione e stabilisce che si possa fare solo in presenza di una identità di debito e, soprattutto, da parte del “condebitore solidale”. Tale qualità deve pertanto essere certa.
Nel caso in esame la censura posta non dà conto della certezza di tale condizione, invece risultando, allo stato, accertata la autonomia giuridica ed economica della Associazione ConfEuro Teramo e, di conseguenza, dei suoi vertici di rappresentanza. In tal senso depone anche l’atto di transazione sottoscritto il 14.5.2019, allegato dai ricorrenti, che, pur non avendo rilievo rispetto alla presente controversia, evidenzia come in tutte le diverse sedi processuali sia emersa la autonomia di ConfEuro Teramo. La censura, per tali ragioni, va rigettata.
3) L’ultimo motivo denuncia la violazione dei doveri di lealtà e probità da parte della lavoratrice, (anche con conseguenze sulla attribuzione delle spese processuali), avendo la stessa continuato a rifiutare la produzione dell’accordo transattivo. Il motivo risulta assorbito da quanto sopra rilevato circa la irrilevanza dell’accordo transattivo richiamato rispetto alle domande poste agli attuali ricorrenti.
Le spese possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda anche articolata con “parallelo ” ricorso pendente dinanzi a questa Corte (RG n. 33157/2018) tra le medesime parti e con ragioni che intrecciano la presente controversia, di cui si è ritenuta opportuna la trattazione congiunta.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021
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