LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Cirillo Francesco Maria – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19866-2019 proposto da:
R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato TERESA SANTULLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISA ALESSANDRIA;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
contro
RO.RO., RO.BA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1942/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 20/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. R.S. convenne in giudizio Ro.Ro., Ro.Ba. e Generali S.p.a., rispettivamente conducente, proprietaria e compagnia assicurativa del veicolo che la urtò mentre era alla guida del proprio motociclo, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti.
Parte attrice dedusse di esser stata travolta dalla autovettura che, in corrispondenza di un incrocio, aveva attraversato con il semaforo rosso a elevata velocità. In seguito a ciò, l’attrice promosse un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., e/o art. 696 bis c.p.c., a conclusione del quale la compagnia assicurativa le liquidò l’importo di Euro 25.000.
Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 1502/2014, accolse parzialmente la domanda attorea e condannò i convenuti al pagamento di Euro 8.831,82.
2. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1942/2018, del 20 dicembre 2018, ha accolto parzialmente l’appello proposto dalla R. e ha condannato gli appellati a rifonderle la metà delle spese sostenute per la CTU (Euro 302,50). Per il resto ha confermato la sentenza di prime cure.
La Corte territoriale ha ritenuto non superata da parte attrice la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, non essendoci prove sul passaggio con il semaforo rosso da parte del conducente convenuto e per il comportamento non rispettoso delle regolè della stessa R..
3. Avverso tale pronuncia R.S. ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Generali Italia S.p.a..
CONSIDERATO
che:
4.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta la “illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2”. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ravvisato un concorso di colpa nonostante quanto accertato dalla Polizia Municipale e quanto dedotto dalle testimonianze da cui si desumerebbe che il Ro. impegnava l’incrocio nonostante il semaforo rosso.
4.2. Con il secondo motivo denuncia la “illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”. Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, dal verbale della Polizia Municipale e dalle deposizioni testimoniali si evincerebbe che la R. ha attraversato l’incrocio con il semaforo verde.
5. I motivi, congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono inammissibile per richiesta valutazione dei fatti e delle prove.
In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico (Cass. n. 14358/2018; Cass. n. 4009/2006).
La valutazione delle prove è un’attiva discrezionale del giudice di merito, in alcun modo sindacabile in sede di legittimità se non per viziata motivazione, essendo libero nel decidere quale, tra le fonti a sua disposizione, porre a fondamento della decisione, valutando gli elementi probatori.
E’ noto, infatti, che nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti. Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto non superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, tramite una argomentazione scevra di vizi logico giuridici in quanto, alla luce delle deposizioni testimoniali, la cui valutazione, si ripete, non è suscettibile di critica in questa sede, hanno ritenuto non provato il passaggio con il rosso da parte dell’automobilista.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021