LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11474/2017 proposto da:
R.C., rappresentata e difesa dall’avvocato ELISABETTA VINATTIERI;
– ricorrente –
contro
F.F., F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELL’AMBA ARDAM 24, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO COLONNELLI, rappresentati e difesi dagli avvocati MARCO NOVARA, e DARIO IERVESE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 176/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 09/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
R.C. ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 176/2017 della Corte d’Appello di Genova, depositata il 9 febbraio 2017.
Resistono con controricorso F.F. e F.M..
Con sentenza non definitiva n. 3527/2010, depositata in data 27 settembre 2010, il Tribunale di Genova, accogliendo la domanda formulata da F.F. e F.M., quali eredi del padre Fa.Fa., nei confronti di R.C., ha dichiarato la simulazione del contratto di compravendita immobiliare stipulato il 5 febbraio 1993 tra il de cuius e la convenuta per la quota della metà della casa e del terreno di *****, ha conseguentemente accertato la lesione della quota di legittima degli attori ed ha dichiarato il loro diritto alla quota di un quarto del predetto compendio immobiliare, disponendo con separata ordinanza la rimessione in istruttoria della causa per la divisione. Il Tribunale di Genova ha rilevato che il fatto che i contraenti fossero coniugi e conviventi nello stesso immobile oggetto dell’atto di disposizione e che la convenuta R.C. fosse priva di attività lavorativa e di redditi propri, nonché il fatto che il valore del prezzo dichiarato nell’atto di vendita (Lire 20.000.000) fosse irrisorio rispetto a quello stimato dal c.t.u., ed ancora la presenza di due testimoni al rogito, portavano alla conclusione che si era in presenza di una donazione dissimulata da una vendita.
La Corte d’appello ha poi respinto il gravame avanzato con atto notificato in data 27 settembre 2011 da R.C., evidenziando come la nullità della notifica dell’atto di citazione era stata esclusa dal giudice istruttore del Tribunale di Genova con ordinanza del 28 dicembre del 2008, sicché il Tribunale non era tenuto a ripetere in sentenza quanto già deciso. In ogni caso, i giudici di appello hanno ribadito che la notifica dell’atto di citazione, effettuata nelle forme dell’art. 140 c.p.c., era stata del tutto rituale, come attestato dalle due cartoline. Ne’ avrebbero giovato alla convenuta le deduzioni istruttorie poi tardivamente formulate. La Corte di Genova, inoltre, ha ripreso gli elementi indiziari già evidenziati dal Tribunale (il venditore e l’acquirente avevano continuato a convivere nell’immobile dopo l’atto, sicché alcun senso aveva la riserva del diritto di abitazione, se non quello di abbattere il prezzo; la R. era casalinga ed il F. era percettore di reddito, ed aveva continuato a pagare il mutuo anche dopo la vendita dell’immobile alla moglie; il prezzo stabilito era ben inferiore al valore reale, anche tenuto conto dell’importo del mutuo ipotecario, pari a Lire 109.000.000; la presenza dei due testimoni confermava la intenzione di donare il bene; l’indicazione in atto dei due assegni consegnati dall’acquirente appariva come precostituzione di una prova del pagamento del prezzo) ed ha quindi concluso che tra le parti era intervenuta una donazione, volta al preciso scopo di eludere le disposizioni sulla riserva di una quota del patrimonio ereditario in favore dei legittimari.
La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c..
I controricorrenti hanno depositato memoria.
1. Il primo motivo di ricorso lamenta la nullità della notifica dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non avendo la Corte di appello accertato il mancato rispetto della formalità dell’affissione dell’avviso di avvenuto deposito presso la casa comunale, omissione che aveva impedito alla convenuta la tempestiva conoscenza dell’esistenza del processo.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.: ad avviso della ricorrente, i giudici di appello hanno errato ad affermato che il Tribunale non aveva l’obbligo di ripetere in sentenza quanto già deciso con ordinanza del 28 novembre 2008 in merito alla nullità della notifica. Ciò comporta una omessa motivazione in merito all’eccezione di nullità della notifica dell’atto di citazione.
1.1. I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono del tutto infondati. La sentenza, a proposito della eccezione di nullità della notificazione della citazione di primo grado, contiene la motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione sul punto.
E’ errato unicamente il passaggio secondo cui il Tribunale non avrebbe dovuto pronunciare in sentenza circa l’eccezione di nullità della notifica, in quanto la stessa era stata già esclusa con ordinanza in corso di causa del 28 novembre 2008. Le ordinanze, comunque motivate, emesse nel corso del processo non possono mai pregiudicare la decisione della causa e possono essere, anche implicitamente, modificate o revocate: non può perciò il giudice ritenersi esonerato dal pronunciare in sentenza sulle domande o sulle eccezioni, ovvero dal motivare sui punti decisivi prospettati dalle parti, sol perché abbia su di esse già pronunciato o motivato in un provvedimento di carattere meramente ordinatorio ed interlocutorio reso nel corso della causa, pur potendo limitarsi nella pronuncia finale a fare rinvio al contenuto di tale precedente atto processuale facendo proprie le ragioni della decisione (arg. da Cass. Sez. 2, 23/09/2016, n. 18754).
La Corte d’appello di Genova ha tuttavia anche affermato che “nelle due cartoline” prodotte risultavano documentate le corrette modalità della notifica eseguita nelle forme dell’art. 140 c.p.c.. Risulta perciò dalla sentenza verificato il perfezionamento della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ovvero il compimento di tutte le formalità ivi previste, e cioè anche dell’affissione dell’avviso di deposito alla porta d’abitazione del destinatario dell’atto, che la ricorrente asserisce non avvenuta o altrimenti andata smarrita. Nulla di specifico la censura espone, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in ordine al contenuto della relazione di notifica: ove la stessa dia atto in modo specifico dell’esecuzione degli adempimenti richiesti dal citato art. 140 c.p.c., il che costituisce requisito per la validità della notificazione, la dichiarazione dell’organo notificatore fa fede fino a querela di falso, restando irrilevante il mancato rinvenimento da parte del destinatario dell’avviso affisso alla porta, trattandosi di circostanza avulsa dall’attività dell’ufficiale giudiziario.
Va altresì considerato che la ricorrente, sia nella esposizione sommaria dei fatti di causa che nella parte argomentativa delle censure, ha allegato di essersi costituita, seppur tardivamente, nel giudizio di primo grado, eccependo la nullità della notifica della citazione (sanata dall’avvenuta costituzione) e chiedendo tuttavia di essere rimessa in termini soltanto al fine di dedurre un capitolo di prova e di produrre documenti sul pagamento del prezzo, richieste istruttorie reputate comunque irrilevanti dalla Corte d’appello al fine di dimostrare l’effettivo incasso degli assegni da parte di Fa.Fa..
2. Il terzo motivo, anch’esso, al pari dei precedenti, privo di una distinta rubrica, deduce a pagina 10 di ricorso il “vizio di motivazione per illogicità del ragionamento decisorio con riferimento alle presunzioni utilizzate in sentenza”, ed a pagina 11, il vizio di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio. La ricorrente lamenta l’illogicità delle considerazioni svolte nella decisione impugnata quanto alla mancata prova del pagamento del prezzo, alla natura del “diritto di abitazione”, alla presenza dei testimoni ed alle posizioni reddituali dei contraenti. Nel ricorso si afferma ancora che la Corte d’appello, nel valutare irrisorio il prezzo di acquisto, abbia omesso di considerare che esso riguardava soltanto una quota pari al 50% dell’immobile, ed errato nello stimare la congruità dello stesso corrispettivo avendo riguardo al momento dell’apertura della successione (2005) e non all’epoca dell’acquisto (1993).
2.1. Il terzo motivo è infondato. La ricorrente prospetta generici vizi di motivazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello, denunziando una inappagante spiegazione logica relativa all’apprezzamento, operato dal giudice di merito, dei fatti della controversia e delle prove, limitandosi a prospettare un’interpretazione di tali domande ed una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie secondo una logica alternativa.
Si consideri come, allorché la domanda di simulazione del contratto sia proposta da terzi estranei al negozio – quali, nella specie, i legittimari con riguardo alla simulazione di una vendita fatta dal “de cuius”, fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva – spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, in quanto idonei a consentire illazioni che ne discendano secondo l’id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (nella specie, avendo la Corte di Genova ritenuto raggiunta la prova della simulazione del contratto di compravendita immobiliare stipulato il 5 febbraio 1993 sulla base di plurimi indizi precisi e concordanti: era proseguita la convivenza di entrambi i coniugi, venditore e acquirente, nell’immobile dopo l’atto; la R. era casalinga ed il F. era percettore di reddito, ed aveva continuato a pagare il mutuo anche dopo la vendita dell’immobile alla moglie; le condizioni economiche dell’acquirente; l’incongruità del prezzo di vendita (sia pure della metà) dell’immobile, pari a venti milioni di Lire, a fronte del valore reale del bene, desunto dall’importo del mutuo ipotecario, pari a centonove milioni di lire (cfr. Cass. Sez. 1, 26/11/2008, n. 28224; Cass. Sez. 3, 28/10/2014, n. 22801; Cass. Sez. 6 – 2, 14/11/2019, n. 29540). Ne’ il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente la sindacabilità in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di una determinata risultanza processuale.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021