Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39052 del 09/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18615-2020 proposto da:

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MAURO SFERRAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

P.V., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINO DESSY;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2020 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, sez. dist. di SASSARI, depositata il 12/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 12 maggio 2020, la Corte d’appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, in sede di rinvio dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8594/2019, rigettava l’appello dell’Inps, in proprio e quale mandataria di SCCI s.p.a., avverso la sentenza di primo grado, di condanna al pagamento, in favore di P.V., dipendente di ***** s.r.l. dichiarata fallita il 23 dicembre 2010, delle ultime tre mensilità dal Fondo di Garanzia;

2. essa riteneva infondata l’eccezione di prescrizione annuale del diritto, siccome tempestivamente interrotta dalla data della domanda amministrativa e quindi dal deposito del ricorso giudiziario e inclusi nelle ultime tre mensilità anche i mesi di maggio e giugno 2010, nonostante la cessazione del rapporto il 29 settembre 2010, non dovendosi computare il periodo di sospensione successivo ad essi;

3. con atto notificato il 3 luglio 2020, l’Inps ricorreva per cassazione con due motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso; l’Istituto comunicava memoria ai sensi dell’art. 380b/s c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5 in relazione all’art. 2943 c.c., R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 97 conv. in L. n. 1155 del 1936, L. n. 533 del 1973, art. 7,L. n. 88 del 1989, art. 46 per erroneo riconoscimento del diritto al pagamento delle ultime mensilità, in quanto ritenuto non prescritto, nonostante un intervallo superiore all’anno tra l’ultimo atto interruttivo della prescrizione (con ricorso amministrativo al comitato provinciale del 31 agosto 2012) e la fine del periodo di sua sospensione alla scadenza del termine di novanta giorni per la decisione del medesimo ricorso amministrativo (29 novembre 2012) e da questo di oltre un anno non solo rispetto alla data di notifica (4 febbraio 2015), ma anche di deposito del ricorso (7 gennaio 2014) (primo motivo);

2. esso è fondato;

3. costituisce consolidato orientamento di questa Corte di cassazione l’affermazione del principio per il quale, in tema di prescrizione annuale del diritto di ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall’INPS il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, secondo la previsione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5 la presentazione della domanda, secondo le norme regolanti il conseguimento delle prestazioni previdenziali, ai sensi della L. n. 88 del 1989, artt. 25 e 46 oltre a costituire atto interruttivo della prescrizione, determina l’apertura del procedimento amministrativo preordinato alla liquidazione, con la sospensione del decorso della prescrizione fino alla sua conclusione (nel caso di silenzio dell’Istituto e di mancata proposizione nei termini del ricorso amministrativo, dopo duecentodieci giorni, di cui centoventi dalla domanda e novanta fissati per la proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 46 L. cit.) in base all’art. 46, commi 5 e 6, L. cit. (Cass. 15 novembre 2004, n. 21595; Cass. 5 settembre 2016, n. 17592);

3.1. in particolare, è stato ribadito che: a) il periodo di sospensione può avere la durata massima di 300 giorni, nel caso in cui il provvedimento negativo dell’Ente non intervenga, con il formarsi del silenzio rifiuto, entro 120 giorni dalla domanda amministrativa ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 7 avendo l’assicurato il termine massimo di 90 giorni per proporre il ricorso amministrativo (in tal senso disponeva il R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 98 e dispone adesso la L. n. 88 del 1989, art. 46, comma 5): così determinandosi, dopo altri 90 giorni senza che l’Istituto si sia pronunciato sul ricorso, il silenzio – rigetto (art. 98, comma 3, R.D.L. cit. e art. 46, comma 6, L. cit.); b) ovvero una durata inferiore, ove l’assicurato non presenti tempestivamente ricorso amministrativo (sicché il procedimento deve ritenersi concluso dopo 90 giorni dalla scadenza dei 120 giorni dalla domanda) oppure, qualora l’Inps risponda prima, l’assicurato proponga ricorso ancor prima della scadenza dei 90 giorni che gli sono concessi e l’Ente emetta un provvedimento ancor prima della scadenza dei 90 giorni (Cass. 3 aprile 2019, n. 9276);

4. nel caso di specie, è indiscusso che il lavoratore abbia presentato la domanda amministrativa all’Inps il 15 marzo 2012 e l’Istituto si sia pronunciato (accogliendola parzialmente, per la sola mensilità di luglio 2010, delle tre da maggio a luglio 2010, per cessazione del rapporto di lavoro il 29 settembre 2010) con provvedimento del 16 luglio 2012, pertanto oltre la scadenza del centoventesimo giorno (13 luglio 2012), essendosi così formato un silenzio rifiuto sulla domanda, da cui decorrente per l’assicurato il termine massimo di novanta giorni (entro il 11 ottobre 2012) per proporre il ricorso amministrativo, che P. ha presentato il 31 agosto 2012, da cui decorrente per l’Istituto ulteriore termine di novanta giorni, scadente pertanto il 29 novembre 2012: sicché, da tale data maturando il periodo annuale di prescrizione, esso è ampiamente spirato, tanto alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio (7 gennaio 2014), ben oltre un anno dopo e tanto più a quella di notifica (4 febbraio 2015);

5. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 5 in relazione agli artt. 2943 e 2945 c.c., per erronea individuazione dell’atto interruttivo della prescrizione del diritto di credito del lavoratore, il deposito del ricorso giudiziale, anziché la sua notificazione (secondo motivo);

6. esso è assorbito;

7. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione dell’ordinanza impugnata e decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con la dichiarazione di prescrizione del diritto del lavoratore; con la compensazione delle spese tra le parti dei gradi di merito, di legittimità in sede rescindente e di rinvio, per l’alterno esito e invece secondo il regime di soccombenza nell’odierno giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara prescritto il diritto del lavoratore nei confronti dell’Inps; dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito, del primo giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio, condannando il lavoratore alle spese dell’odierno giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021

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