LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3115/2020 R.G., proposto da:
Agenzia delle Entrate, con sede in *****, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
R.R., nella qualità di titolare dell’impresa individuale corrente in ***** sotto la ditta “Speedy Grill di R.R.”, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Secchi, con studio in *****, e dall’Avv. Alessandro Graziani, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia l’11 ottobre 2018 n. 4266/17/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 settembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia l’11 ottobre 2018 n. 4266/17/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2012, ha accolto l’appello proposto da R.R., nella predetta qualità, nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 7 novembre 2016 n. 8357/26/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente avesse provato un’erronea contabilizzazione dei saldi di cassa nei primi due mesi dell’anno 2012. R.R. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, lett. d, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 85 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il contribuente avesse provato, pur nell’inesattezza del metodo di registrazione contabile, l’inesistenza di un saldo negativo.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver illogicamente deciso l’appello con motivazione perplessa ed illogica in relazione alla prova dell’inesistenza di un saldo negativo di cassa.
Ritenuto che:
1. Il primo motivo ed il secondo motivo – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto per la comune attinenza alla questione del saldo negativo di cassa sono infondati.
1.1 Secondo questa Corte, in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa ai fini IRPEG ed IVA, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo (Cass., Sez. 5, 31 maggio 2011, n. 11988; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2014, n. 656; Cass., Sez. 5, 25 ottobre 2017, n. 25289; Cass., Sez. 5, 26 marzo 2020, n. 7538; Cass., Sez. 5, 27 novembre 2020, n. 27147).
Ad esplicazione di tale principio, si è detto che la dottrina ragionieristica e, con essa, la giurisprudenza di legittimità hanno chiarito che, siccome la chiusura “in rosso” di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l’esistenza di altri ricavi, non registrati, in misura almeno pari al disavanzo. Si deve conseguentemente ritenere che una chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un’anomalia contabile, denota sostanzialmente l’omessa contabilizzazione di un’attività (almeno) equivalente al disavanzo (Cass., Sez. 5, 20 novembre 2008, n. 27585; Cass., Sez. 5, 20 novembre 2009, n. 24509; Cass., Sez. 5, 27 novembre 2020, n. 27147).
Ne’ il principio è destinato a mutare in relazione alla registrazione infrannuale dei saldi negativi di cassa, come nel caso in cui il disavanzo sia stato constatato alla scadenza di uno o più mesi dell’anno contabile (per una fattispecie analoga: Cass., Sez. 5, 27 novembre 2020, n. 27147), essendo comune la ratio di far emergere l’esistenza e consentire la tassazione di ricavi non contabilizzati, di cui si presume il conseguimento in misura corrispondente alle poste negative. 1.2 Nella specie, il giudice di appello ha motivato in modo congruo ed adeguato in ordine al superamento di tale presunzione, avendo dato atto che il contribuente aveva prodotto documentazione comprovante l’erronea contabilizzazione dei saldi di cassa per i prime due mesi dell’anno di riferimento, laddove già nel mese di marzo il conto era tornato in equilibrio con un saldo positivo che si era protratto in tutti i restanti mesi. Pertanto, la giustificazione addotta dal contribuente – per cui si era trattato di una registrazione per dati aggregati, che aveva trovato il proprio compimento nel trimestre di riferimento – era apparsa plausibile, pur nella inesattezza del metodo di registrazione contabile, considerando che si trattava di una mera irregolarità registratasi soltanto nei primi due mesi dell’anno senza riflessi pregiudizievoli sulla successiva tenuta della contabilità. In tal modo, la motivazione del decisum attinge la soglia del minimo costituzionale.
2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.800,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021