LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18407-2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
LE BOTTEGHE DEL GUSTO soc. coop. sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6103/19/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata in data 04/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica la società intimata, avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale, in controversia concernente l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva proceduto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, alla rideterminazione del reddito di impresa conseguito dalla società cooperativa sociale Le Botteghe del Gusto nell’anno d’imposta 2011, la CTR di Latina, pur “ritenendo giustificata la ridefinizione del regime fiscale” operata dall’ufficio finanziario, che aveva disconosciuto il regime mutualistico, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria, riduceva nella misura del trenta per cento l’importo accertato “per la specificità dell’attività svolta nonché della sua allocazione in periferia nel Comune di Alatri”.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c., è infondato in quanto la CTR ha ritenuto di ridurre il maggior reddito d’impresa accertato dall’amministrazione finanziaria dando espressamente atto, in motivazione, delle ragioni della decisione, facendo ivi riferimento alla specificità dell’attività svolta dalla società ed alla sua allocazione in zona periferica, ponendosi la quantificazione dell’operata riduzione (al trenta per cento dell’imponibile accertato) quale espressione di una valutazione estimativa che, per come si dirà, va esente da qualsiasi censura.
2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, art. 2697 c.c. e art. 114 c.p.c. sostenendo che i giudici di appello avevano ridotto il maggior reddito d’impresa accertato dall’ufficio finanziario facendo ricorso ad una valutazione equitativa nella specie non consentita.
3. Il motivo è infondato e va rigettato.
4. Invero, nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale, quella effettuata dalla CTR non è una valutazione equitativa bensì estimativa, come tale consentita, purché fondata sul materiale probatorio acquisito e adeguatamente motivata (cfr. Cass. n. 11354/2001; Cass. n. 24520/2005; Cass. n. 4442/2010; Cass. n. 3984/2017; Cass. n. 7354/2018; Cass. n. 27862/2018), 5. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di contenzioso tributario la valutazione del giudice tributario, (nella specie, relativa al valore di un terreno edificabile ai fini dell’imposta di registro), in quanto frutto di un giudizio estimativo, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la cosiddetta equità sostitutiva, che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. In relazione ad essa non e’, pertanto, ipotizzabile la violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, e, rientrando il suddetto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo della carenza od inadeguatezza della corrispondente motivazione” (Cass. n. 25707/2015).
6. Orbene, nella specie, il giudice d’appello ha fornito adeguata giustificazione dell’operata riduzione, “nella misura del 30%”, del maggior reddito d’impresa accertato facendo riferimento alla specificità dell’attività svolta dalla società contribuente ed alla sua allocazione in zona periferica.
7. Ne discende il rigetto del ricorso senza necessità di provvedere sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.
8. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021
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