LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5318-2020 proposto da:
G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PIRRELLO;
– ricorrente –
contro
R.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1080/2019 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata il 14/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
G.P. ha presentato ricorso avverso sentenza d’appello emessa dal Tribunale di Trapani in data 14 novembre 2019, che, riformando “precedente sentenza” del giudice di pace di Alcamo, ha rigettato la sua opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso a favore di R.A., qui intimato, il quale non si è difeso.
G.P. ha depositato pure memoria.
RITENUTO
che:
Il ricorso viene articolato in tre motivi, i primi due rubricati come denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e il terzo rubricato come denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di omesso esame di fatto discusso e decisivo, in riferimento ad un assegno bancario che sarebbe stato rilasciato dall’attuale ricorrente a favore del R..
Il ricorso – e ciò tutto assorbe – è palesemente inammissibile in riferimento all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 perché manca di una premessa dei fatti (su questa tematica, v. Cass. sez. 2, 24 aprile 2018 n. 10072 – per cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte – e Cass. sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018 n. 1.3312 – per cui “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi” e “petitum”, nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente” -; e cfr. ancora, ex multis, Cass. sez. 1, ord. 16 dicembre 2020 n. 28780, Cass. sez. 6-2, ord. 12 marzo 2020 n. 7025, Cass. sez. 1, 31 luglio 2017 n. 19018, Cass. sez. 1, 30 maggio 2017 n. 12688 e Cass. sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015 n. 1926 nonché – sullo scopo di agevolare la comprensione insito nel requisito de quo – S.U. 17 luglio 2009 n. 16628), e configura poi i motivi in modalità sufficientemente fungibile rispetto alla carente premessa in quanto invece non godono di un contenuto sufficiente a sostituirla.
Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo di pronuncia sulle spese dal momento che l’intimato non si è difeso.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021