Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.39136 del 09/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10935/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Cima Angelo e dall’Avv. Colucci Pietro, entrambi con studio in Campobasso, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise 11 ottobre 2019 n. 550/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 settembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise il 1 ottobre 2019 n. 550/02/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2009, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di M.M. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso l’8 febbraio 2016 n. 88/03/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul rilievo che il contribuente non avesse svolto attività imprenditoriale e che le operazioni bancarie contestate fossero giustificate dalla concessione di un mutuo gratuito ad un terzo con il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia. M.M. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

Che:

Con unico motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32,D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il contribuente non avesse svolto attività imprenditoriale di locazione immobiliare e che la movimentazione bancaria non fosse riconducibile ad operazioni imponibili.

Ritenuto che:

1. II motivo è infondato.

1.1 In tema di accertamenti bancari, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51 prevedono una presunzione legale in favore dell’erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l’obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze (tra le tante Cass., Sez. 5, 30 giugno 2020, n. 13112; Cass., sez. 5, 10 giugno 2021, nn. 16465 e 16466; Cass., Sez. 5, 24 giugno 2021, n. 18109; Cass., Sez. 5, 27 luglio 2021, nn. 21424 e 21546).

Dunque, si tratta di presunzione legale iuris tantum che consente di considerare come ricavo riconducibile all’attività professionale o imprenditoriale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo (ed anche a quello dei congiunti, in presenza di chiari elementi sintomatici di riferibilità allo stesso dei conti di questi ultimi), e comportante l’inversione dell’onere della prova, spettando a quest’ultimo di superare detta presunzione offrendo la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti (e gli addebiti) registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all’uopo che venga indicato e dimostrato dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti (Cass., Sez. 6"-5, 25 giugno 2020, n. 12598).

1.2 Quanto, poi, alle dichiarazioni rese da terzi, è noto che nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8369; Cass., Sez. 5, 7 aprile 2017, n. 9080; Cass., Sez. 6, 16 marzo 2018, n. 6616; Cass., Sez. 5, 11 settembre 2019, nn. 22659 e 22660; Cass., Sez. 5, 29 aprile 2020, n. 8342; Cass., Sez. 5, 11 novembre 2020, n. 25414; Cass., Sez. 5", 4 maggio 2021, n. 11616; Cass., Sez. 5", 19 gennaio 2021, n. 738; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2021, n. 12403).

Parimenti, in tema di contenzioso tributario, anche al contribuente, oltre che all’amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta la possibilità, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui all’art. 111 Cost., d’introdurre nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutati dal giudice nel contesto probatorio emergente dagli atti (ex plurimis: Cass., Sez. 6, 19 ottobre 2015, n. 21153; Cass., Sez. 6, 16 marzo 2018, n. 6616; Cass., Sez. 6, 19 novembre 2018, n. 29757; Cass., Sez. 6-5, 25 giugno 2020, n. 12598).

Per cui, le dichiarazioni dei terzi non possono bastare ad integrare la prova richiesta al contribuente in mancanza di ulteriori elementi dimostrativi non solo dell’effettiva erogazione di quelle somme, quanto piuttosto che egli aveva tenuto conto delle stesse nelle dichiarazioni o che le stesse provenissero da operazioni non imponibili (Cass., Sez. 6-5, 25 giugno 2020, n. 12598).

1.3 Nella specie, il giudice di appello si è uniformato a tali principi, avendo escluso che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria fossero riferibili ad operazioni imponibili sulla base delle risultanze emergenti dalle dichiarazioni rese da un terzo in ordine a prestiti ricevuti a titolo gratuito dal contribuente e dal riscontro di tali dichiarazioni nell’esame comparativo della movimentazione bancaria tra i conti correnti del contribuente e del terzo per l’anno di riferimento. Difatti, secondo l’accertamento fattone dalla sentenza impugnata, “nella fattispecie, fatti salvi i prelievi concernenti esigenze personali confermati dallo stesso Ufficio, le operazioni finanziarie (prelevamenti, emissione di assegni, versamenti in denaro) contestate sono dovute ai rapporti amicali intercorrenti tra il ricorrente e Mastropaolo Giuseppe ove le somme prelevate dal ricorrente sono state consegnate a titolo di prestito gratuito a quest’ultimo che consegnava un assegno a garanzia provvedendo dopo qualche giorno a riversarlo sul conto del Mastrantuoni, come da dichiarazione resa da Mastropaolo tenuta, tra l’altro, in debita considerazione dalla stessa Guardia di Finanza che sottoponeva il ricorrente a verifica bancaria sulla medesima annualità rilevando, unicamente, infrazioni formali sanate da entrambi i soggetti.

Per cui, posto che “le operazioni intercorse tra questi sono rilevabili dall’esame comparativo delle operazioni bancarie così come risultanti dai conti correnti di entrambi i soggetti (…)”, attraverso una rigorosa verifica ed un attento coordinamento delle risultanze istruttorie, il giudice di appello è pervenuto al ragionevole convincimento che “tutti gli elementi probatori offerti dal ricorrente inducono a ritenere che lo stesso non svolgesse l’attività imprenditoriale di locazione di immobili (…), ma che avesse una sola unità immobiliare la cui locazione terminava dopo tre anni per quanto innanzi rilevato” e che “sussistono le prove che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale”.

2. Valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi e di Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021

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